Circolare numero 184 del 29-09-2016
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 3 agosto 2016 tra INPS e F.A.S.P.I. per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria o trattamento speciale di disoccupazione di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulla prestazione. Vengono disciplinate le modalità di delega, i termini di efficacia e rinnovo, i flussi di pagamento verso l’Organizzazione, il costo del servizio a carico della stessa, nonché le clausole di responsabilità, recesso e sospensione. Sono inoltre fornite istruzioni procedurali e contabili con l’istituzione di specifici conti per la rilevazione delle trattenute e dei relativi versamenti.
Convenzione INPS-F.A.S.P.I. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-F.A.S.P.I. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 3 agosto 2016 tra l’INPS e la Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.), finalizzata alla riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Il testo definisce soggetti interessati, modalità operative, flussi finanziari, responsabilità delle parti e istruzioni contabili.
Ambito di applicazione
La convenzione si applica ai lavoratori agricoli che percepiscono indennità ordinaria di disoccupazione o trattamento speciale di disoccupazione e che intendono versare i contributi associativi alla F.A.S.P.I. tramite trattenuta sulla prestazione. La misura del contributo dovuto deve essere espressamente indicata nell’atto di delega.
Delega alla trattenuta
L’autorizzazione alla trattenuta deve essere trasmessa telematicamente all’INPS mediante apposita delega, predisposta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve:
- essere sottoscritta dal soggetto delegante;
- essere accompagnata dalla copia del documento d’identità;
- riportare l’Organizzazione con la sigla F.A.S.P.I.
La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non considera le deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione.
Revoca, annullamento e controversie sulla delega
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute e trattenute a titolo di contributo sindacale. Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’Organizzazione risulta soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Versamento delle somme e strumenti informativi
L’INPS versa alla F.A.S.P.I. gli importi delle trattenute operate, al netto delle spese di cui all’art. 8 e di eventuali trattenute già versate e non dovute. Il pagamento avviene con quattro mandati nei mesi di:
- aprile;
- luglio;
- settembre;
- dicembre.
L’Istituto rende inoltre disponibili all’Organizzazione, tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, nonché gli elenchi dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali. Tramite la medesima applicazione vengono trasmesse anche le fatture relative al costo dei servizi e le comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio
La F.A.S.P.I. deve corrispondere all’INPS un costo di servizio pari a 0,80 euro per ciascuna delega. La variazione annuale dei costi è oggetto di specifica comunicazione; dopo tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, oneri e manleva dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e Organizzazione e alle vicende connesse. L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche con riguardo a pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta, promossi da creditori dell’Organizzazione, inclusi quelli in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Spese in caso di contenzioso
Per le controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, quest’ultima si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- per perdita dei requisiti prescritti dalla legge per la stipula;
- quando sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente:
- per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
- in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti alla F.A.S.P.I. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25579, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola;
- GPA11579, per la rilevazione del debito verso la F.A.S.P.I., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11579, devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede della Federazione
La sede legale della F.A.S.P.I. è indicata in Roma, Viale Trastevere n. 60.
Punti principali
Ambito della convenzione e destinatari
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.) sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale di disoccupazione, che autorizzano la trattenuta del contributo direttamente sulla prestazione percepita.
Delega alla trattenuta e modalità di presentazione
L’autorizzazione alle trattenute avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, redatta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata dalla copia del documento di identità. La sigla da indicare per l’Organizzazione è F.A.S.P.I. La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e non è considerata se perviene dopo la presentazione della domanda.
Effetti della delega, revoca e controversie
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Versamenti all’Organizzazione e servizi informativi
L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’Istituto mette a disposizione elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti, nonché gli elenchi dei pagamenti telematici effettuati. La stessa applicazione è utilizzata per l’invio delle fatture del costo dei servizi e per le comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e facoltà di recesso
L’Organizzazione deve corrispondere all’INPS un costo di servizio pari a 0,80 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione, dopo la quale l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, manleva e rapporti con i terzi
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione e alle relative vicende. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge dell’Organizzazione o per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate o, comunque, in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei relativi versamenti a favore di F.A.S.P.I. sono istituiti i conti GPA25579, per l’imputazione dei contributi trattenuti, e GPA11579, per la rilevazione del debito verso la Federazione, in contropartita del conto esistente GPA35042. Le spese per il servizio di esazione devono essere imputate al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11579, devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede dell’Organizzazione
La sede legale della Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.) è indicata in Roma, Viale Trastevere n. 60.
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