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Circolare

Circolare numero 177 del 13-09-2016

Premessa 1 Requisiti soggettivi 2 Causali e durata massima dell’intervento 3 Minimo Monetario Garantito 4 Domande annualità 2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le regole per l’accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga nel settore pesca per l’annualità 2016, alla luce del decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016. Sono definiti i lavoratori destinatari, i requisiti soggettivi, l’obbligo di aver utilizzato prima gli strumenti ordinari di flessibilità e le ferie residue, l’esclusione di armatori e proprietari-armatori, nonché la possibilità di includere i soci lavoratori con contribuzione subordinata. Vengono inoltre indicate le causali ammissibili, la durata massima del trattamento, il ruolo degli accordi presso le Capitanerie di Porto e la clausola del minimo monetario garantito. Per le domande 2016 è previsto un flusso articolato con presentazione tramite DigiWeb entro il 30 gennaio 2017, limiti concessori, verifiche di spesa, monitoraggio delle risorse residue e pagamento diretto INPS, con istruzioni operative rinviate a successivo messaggio.

Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca: requisiti, causali, durata e gestione domande annualità 2016

Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca: disciplina per l’annualità 2016

La circolare fornisce le indicazioni operative e sostanziali per l’accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga nel settore pesca per i periodi di intervento dell’annualità 2016. Il quadro trae origine dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, che ha stanziato risorse specifiche, e dal decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016, adottato in attuazione dell’accordo governativo dell’11 luglio 2016.

Quadro normativo e risorse disponibili

La legge di stabilità 2016 ha previsto, nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, l’assegnazione di 18 milioni di euro al finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca. Il decreto interministeriale n. 1600069/2016 ha disciplinato l’impiego di tali risorse, tenendo preliminarmente conto, fino a esaurimento, delle istanze riferite all’annualità 2015 presentate entro il 25 gennaio 2016, secondo quanto previsto dall’accordo governativo dell’8 giugno 2015. L’Istituto richiama anche i propri messaggi n. 3357 e n. 3361 del 10 agosto 2016, relativi alla liquidazione delle istanze 2015.

Soggetti destinatari del trattamento

Il trattamento è riconosciuto al personale imbarcato, ai lavoratori dipendenti e ai soci lavoratori delle imprese di pesca interessate da uno stato di crisi del settore, purché l’impresa preveda un sistema retributivo con minimo monetario garantito. È richiesto, inoltre, il possesso di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di riferimento, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014.

Il Ministero del lavoro ha chiarito che, nel settore pesca, ai fini della verifica dell’anzianità assume rilievo il periodo di occupazione nel settore medesimo. L’Istituto annuncia che fornirà successivamente indicazioni operative alle sedi per la verifica di tale requisito.

Presupposti preliminari e documentazione richiesta

Per accedere alla cassa integrazione in deroga, l’impresa deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, comprese le ferie residue, come richiesto dall’art. 2, comma 8, del D.I. n. 83473/2014. Di conseguenza, il modello SR100 deve essere corredato da un’autocertificazione, resa ai sensi di legge, che attesti:

  • l’avvenuto utilizzo delle ferie residue in relazione ai lavoratori coinvolti;
  • l’eventuale fruizione degli strumenti ordinari di flessibilità.

Esclusioni e inclusioni soggettive

La circolare precisa che il trattamento non spetta agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulle navi da essi gestite, poiché nei loro confronti non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato. Sono invece destinatari della prestazione anche i soci lavoratori che prestino attività lavorativa presso l’impresa e per i quali risulti la relativa contribuzione da lavoro dipendente in forma subordinata.

Causali di accesso e durata massima

L’integrazione salariale è riconosciuta in tutte le situazioni di crisi del settore pesca, comprese quelle connesse ai periodi di fermo biologico, quando sia necessario sospendere l’attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro. Il trattamento non può comunque eccedere il numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente.

Per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno, ferma restando l’applicazione del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014.

Accordi presso le Autorità marittime e clausola del minimo monetario garantito

L’accesso alle misure di sostegno al reddito avviene sulla base di specifici accordi, corredati dagli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle parti sociali presso le locali Autorità marittime. La circolare riconosce validi sia gli accordi sottoscritti presso le Capitanerie di Porto in cui sono iscritte le imbarcazioni, sia quelli conclusi presso le Capitanerie competenti ove le imbarcazioni svolgano la propria attività per esigenze imprenditoriali.

I verbali di accordo devono riportare, su dichiarazione delle parti sociali, l’indicazione della clausola del minimo monetario garantito. Il Ministero del lavoro ha precisato che tale clausola è presupposto di legittimità sia dell’autorizzazione alla fruizione del trattamento sia dell’erogazione dello stesso e deve trovare riscontro anche nelle denunce retributive mensili E-Mens.

Presentazione delle domande per l’annualità 2016

Per i periodi di intervento relativi al 2016 è previsto un flusso procedurale articolato in più fasi. Le domande devono essere presentate tramite procedura DigiWeb, utilizzando il modello SR100, entro e non oltre il 30 gennaio 2017. In sede di compilazione, nel quadro B del modello devono essere indicati:

  • come data del decreto, "5/8/2016";
  • come numero di decreto, "1600069";
  • la casella "CIG deroga nazionale".

Le domande devono rispettare il limite concessorio di tre mesi previsto dall’art. 1, comma 2, del D.I. n. 1600069/2016. Le istanze che superano tale limite non saranno considerate dall’Istituto né ai fini del monitoraggio né ai fini della liquidazione. Se i periodi di intervento non sono continuativi, l’impresa deve presentare un modello SR100 per ciascun singolo periodo. Dopo il termine del 30 gennaio 2017 non sarà possibile ripresentare o rettificare istanze non conformi ai requisiti del decreto.

Monitoraggio finanziario e autorizzazione dei pagamenti

Entro il mese di marzo 2017 dovrà essere quantificata la previsione di spesa per il pagamento di tutte le domande relative al 2016 presentate nei termini, con successiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dovrà inoltre essere effettuato il monitoraggio della spesa e la quantificazione del residuo delle risorse assegnate dal decreto, tenendo conto della chiusura dei pagamenti relativi all’annualità 2015, da destinare ai pagamenti 2016.

Se il residuo risultasse inferiore all’ammontare delle spese preventivate, il Ministero autorizzerà i pagamenti nei limiti delle risorse disponibili, definendo i criteri di utilizzo delle medesime e assicurando la parità di accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga. Solo dopo il completamento di tali fasi e la comunicazione ministeriale delle regole di utilizzo saranno emanate le istruzioni operative, con apposito messaggio della Direzione Centrale prestazioni a sostegno del reddito, per l’autorizzazione e l’erogazione delle prestazioni riferite ai periodi di intervento 2016.

Fino al completamento delle verifiche preliminari non sarà possibile autorizzare periodi di competenza 2016.

Modalità di erogazione

Ai fini del monitoraggio e del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, la circolare stabilisce che è previsto esclusivamente il pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di sostegno al reddito.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare dà attuazione alla previsione della legge di stabilità 2016, che ha destinato 18 milioni di euro al finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca. Il decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016, adottato in seguito all’accordo governativo dell’11 luglio 2016, disciplina la gestione delle risorse per il 2016 e richiama il trattamento delle istanze 2015 già presentate entro il 25 gennaio 2016.

Soggetti destinatari e requisiti di accesso

Possono accedere al trattamento il personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi, a condizione che sia previsto un sistema retributivo con minimo monetario garantito e che vi sia un’anzianità lavorativa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di riferimento. Per il settore pesca, ai fini del requisito di anzianità, rileva il periodo di occupazione nel settore medesimo. Sono esclusi armatori e proprietari-armatori imbarcati sulle navi da loro gestite, perché manca il rapporto di lavoro subordinato. Sono invece compresi i soci lavoratori che prestino attività presso l’impresa e per i quali risulti contribuzione da lavoro dipendente in forma subordinata.

Condizioni preliminari e documentazione

Per ottenere l’integrazione salariale in deroga l’impresa deve aver prima utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, comprese le ferie residue. Il modello SR100 deve essere accompagnato da un’autocertificazione che attesti l’avvenuto utilizzo delle ferie residue per i lavoratori coinvolti e l’eventuale ricorso agli strumenti ordinari di flessibilità.

Causali ammissibili e durata massima

Il trattamento è riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore pesca, incluse quelle collegate al fermo biologico, quando sia necessario sospendere l’attività per cause non imputabili al datore di lavoro. L’intervento non può superare il numero di giornate retribuite al lavoratore nell’anno precedente e, per il periodo compreso tra 1 gennaio 2016 e 31 dicembre 2016, può essere concesso o prorogato per non più di tre mesi nell’arco di un anno.

Accordi presso le Autorità marittime e minimo monetario garantito

L’accesso al sostegno al reddito avviene sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle parti sociali presso le locali Autorità marittime. Sono validi sia gli accordi sottoscritti presso le Capitanerie di Porto in cui sono iscritte le imbarcazioni sia quelli conclusi presso le Capitanerie dove le imbarcazioni operano per esigenze imprenditoriali. Nei verbali deve essere indicata la clausola del minimo monetario garantito, che costituisce presupposto di legittimità sia dell’autorizzazione sia dell’erogazione del trattamento e deve risultare coerente con le denunce retributive mensili E-Mens.

Domande per l’annualità 2016 e fasi procedurali

Le domande relative al 2016 devono essere presentate tramite procedura DigiWeb con modello SR100 entro il 30 gennaio 2017. Deve essere rispettato il limite massimo concessorio di tre mesi; le istanze che lo superano non saranno considerate né ai fini del monitoraggio né ai fini della liquidazione. Se i periodi non sono continuativi, va presentato un SR100 per ciascun singolo periodo. Nel quadro B del modello devono essere indicati come data del decreto il 5/8/2016, come numero il 1600069, e va selezionata la casella "CIG deroga nazionale". Dopo il 30 gennaio 2017 non è possibile ripresentare o rettificare istanze non conformi ai requisiti previsti.

Monitoraggio delle risorse e istruzioni successive

Entro marzo 2017 deve essere effettuata la quantificazione della spesa prevista per il pagamento di tutte le domande 2016 presentate nei termini e la comunicazione al Ministero del lavoro. Va inoltre monitorata la spesa e quantificato il residuo delle risorse assegnate, tenendo conto della chiusura dei pagamenti 2015, per l’utilizzo nei pagamenti 2016. Se il residuo è inferiore alle spese preventivate, il Ministero autorizzerà i pagamenti nei limiti delle risorse disponibili, fissando criteri di utilizzo che garantiscano parità di accesso. Solo dopo tali passaggi saranno impartite le istruzioni operative per autorizzazione ed erogazione; fino ad allora non è possibile autorizzare periodi di competenza 2016.

Modalità di pagamento

Ai fini del monitoraggio e del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, è previsto esclusivamente il pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di sostegno al reddito.

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