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Circolare

Circolare numero 185 del 29-09-2016

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.) sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 3 agosto 2016 tra INPS e F.A.S.P.I. per la trattenuta e il versamento dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Definisce i soggetti interessati, le modalità di rilascio e revoca della delega, le percentuali applicabili, i tempi e le modalità di riversamento delle somme, nonché il costo del servizio a carico dell’Associazione. Sono inoltre richiamate le responsabilità delle parti, le ipotesi di contestazione e recesso, la durata della convenzione e le istruzioni contabili con i relativi conti istituiti.

Convenzione INPS-F.A.S.P.I. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-F.A.S.P.I. per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 3 agosto 2016 tra INPS e Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014. L’oggetto è la disciplina della trattenuta, sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all’Associazione.

Ambito di applicazione e prestazioni interessate

Possono effettuare il versamento dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni i beneficiari di:

  • trattamenti previdenziali di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione NASpI;
  • ASDI;
  • DIS-COLL;
  • disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

La trattenuta opera quindi su una pluralità di prestazioni previdenziali e assistenziali temporanee, secondo la disciplina pattuita con l’Associazione sindacale.

Delega all’INPS e modalità di autorizzazione

L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione all’INPS di un’apposita delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS relativo alla richiesta della prestazione. La delega deve essere:

  • sottoscritta obbligatoriamente dal soggetto delegante;
  • accompagnata dalla copia del documento di identità.

La circolare indica inoltre che il codice identificativo della Federazione è 9001.

Gestione delle deleghe nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale

Quando l’INPS effettua il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, comprensivi dell’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, insieme a eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Contestazioni, revoche e sovrapposizione di deleghe

In caso di contestazione circa l’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale evenienza, l’Associazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS oppure tramite le Associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se la revoca è trasmessa direttamente dall’associato, l’INPS provvede nel più breve tempo possibile ad acquisirla e a comunicarla all’Associazione revocata.

Se un’Associazione presenta una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva una delega verso altra Associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento d’identità.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’Associazione. La F.A.S.P.I. ha comunicato le seguenti aliquote:

  • 3% per NASpI;
  • 0,50% per CIG e CIGS;
  • 1% per altre prestazioni.

Versamento delle somme e servizi resi dall’INPS

L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

L’Istituto mette inoltre a disposizione, tramite i servizi online e l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con l’indicazione dei dati anagrafici e dell’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione l’INPS invia anche le fatture relative al costo del servizio e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e variazioni annuali

L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,80 euro per ogni delega. La variazione annuale di tale costo sarà oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione, l’Associazione può recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, esclusioni e obblighi di rimborso

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’organizzazione sindacale, nonché alle vicende ad esso relative.

L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’Associazione risulta soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie inerenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e Associazione, quest’ultima si impegna a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo, sospensione ed eventuale recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora insorgano contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione;
  • sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
  • per perdita, da parte dell’Associazione, dei requisiti prescritti dalla legge per accedere alla stipula;
  • se intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo negoziale.

L’Istituto si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.

Indicazioni finali e contabilità

La sede legale della F.A.S.P.I. è indicata in Roma, Viale Trastevere n. 60.

Sul piano contabile, per la rilevazione dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti alla Federazione sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25577, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35577, per l’accreditamento alla F.A.S.P.I. dei contributi associativi;
  • GPA11577, per la rilevazione del debito verso la F.A.S.P.I.;
  • GPA24042, per il rimborso delle spese del servizio di esazione.

Le rimesse all’Associazione sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, che consentono anche la contestuale rilevazione contabile. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA25577, GPA35577 e GPA11577.

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti interessati

La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.) mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS. Possono aderire alla trattenuta i beneficiari di trattamenti di mobilità, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché sussidi per lavori socialmente utili.

Delega, autorizzazione e codice identificativo

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato alla richiesta della prestazione e sottoscritta obbligatoriamente dal delegante, con allegata copia del documento di identità. Il codice identificativo della F.A.S.P.I. è 9001. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Gestione delle deleghe nelle prestazioni con pagamento diretto

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, inclusa l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 legge 223/1991. La documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Contestazioni, revoche e pluralità di deleghe

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, segnalata dal datore di lavoro o dai lavoratori, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione e l’Associazione restituisce le somme indebitamente percepite. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite l’Associazione, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se l’INPS riceve la revoca direttamente dall’associato, provvede quanto prima alla sua acquisizione e alla comunicazione all’Associazione revocata. Se viene presentata una nuova delega mentre ne è già attiva un’altra per diversa Associazione, la nuova ha effetto solo previa revoca della precedente, con indicazione dell’Associazione revocata e allegata copia del documento d’identità.

Restituzioni in caso di revoca o annullamento della prestazione

Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo. In caso di controversie giudiziarie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti. La F.A.S.P.I. ha comunicato le seguenti percentuali: 3% per NASpI, 0,50% per CIG e CIGS, 1% per altre prestazioni.

Versamento delle trattenute e servizi informativi

L’INPS versa all’Associazione gli importi trattenuti, dedotte le spese previste dall’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’Istituto rende disponibili gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti, l’elenco dei pagamenti telematici effettuati e provvede anche all’invio delle fatture per il costo del servizio e delle eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e facoltà di recesso

L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS un costo di 0,80 euro per ogni delega. L’eventuale variazione annuale del costo sarà comunicata all’Associazione, che potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Responsabilità, esclusioni e tutela dell’INPS

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione o di strutture associate, compresi quelli in corso o già eseguiti alla data di stipula. L’Associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e Associazione, previa presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per intervenute disposizioni normative/regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo. L’Istituto può anche recedere unilateralmente nei casi di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Sede legale e istruzioni contabili

La sede legale della F.A.S.P.I. è indicata in Roma, Viale Trastevere n. 60. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25577 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35577 per l’accreditamento dei contributi alla Federazione, GPA11577 per la rilevazione del debito verso la Federazione e GPA24042 per il rimborso delle spese del servizio di esazione. Le rimesse avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato con contestuale rilevazione contabile; nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA25577, GPA35577 e GPA11577.

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