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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/562

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/562 della Commissione, del 9 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

Normativa europea32018R0562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina UE dei contingenti tariffari per ovini e caprini contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011. Le modifiche recepiscono l’accordo UE-Islanda sulle preferenze commerciali supplementari per prodotti agricoli, introducono nuovi quantitativi tariffari e adeguano le regole doganali alla normativa unionale vigente. Vengono inoltre aggiornate le modalità di prova dell’origine e i riferimenti al codice doganale dell’Unione.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 sui contingenti tariffari annui dell’Unione per ovini, caprini, carni ovine e carni caprine, con adeguamento delle regole di gestione, prova di origine e introduzione di nuovi quantitativi per l’Islanda e per le carni ovine trasformate.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici che importano nell’Unione ovini, caprini, carni ovine, carni caprine e carni ovine trasformate rientranti nei contingenti tariffari annui disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011, come modificato. Riguarda l’accesso ai contingenti tariffari “primo arrivato, primo servito”, la gestione doganale delle importazioni e la dimostrazione dell’origine dei prodotti, con particolare attenzione ai contingenti connessi all’accordo UE-Islanda. Si applica in tutti gli Stati membri, dal 1o maggio 2018; il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma le misure sostanziali si applicano dalla data di entrata in vigore dell’accordo UE-Islanda.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 sui contingenti tariffari per ovini, caprini e carni ovine/caprine

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/562 della Commissione interviene sul sistema dei contingenti tariffari annui dell’Unione per ovini, caprini, carni ovine e carni caprine disciplinato dal regolamento (UE) n. 1354/2011. L’intervento è motivato, in particolare, dalla necessità di allineare i riferimenti doganali alla normativa vigente e di dare attuazione alle preferenze commerciali supplementari concordate tra Unione europea e Islanda.

Contesto e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 187, lettere a) e b), come base giuridica in materia di organizzazione comune dei mercati agricoli. I considerando evidenziano tre esigenze principali: aggiornare i rinvii al codice doganale dell’Unione, sostituire il precedente sistema documentale relativo alla prova dell’origine non più necessario nella stessa forma, e introdurre nuovi quantitativi tariffari per l’Islanda in esecuzione dell’accordo firmato il 23 marzo 2017 e concluso con decisione del Consiglio.

Ambito materiale dei contingenti e collegamento con l’accordo UE-Islanda

Il regolamento riguarda i contingenti tariffari annui dell’Unione per animali vivi ovini e caprini e per talune categorie di carni ovine e caprine, compresi i contingenti originari dell’Islanda. In particolare, l’accordo UE-Islanda prevede l’aggiunta di 1 200 tonnellate al contingente esente da dazi già esistente per carni ovine e caprine classificate ai codici 0204 e 0210, nonché l’apertura di un nuovo contingente annuo esente da dazi di 300 tonnellate per carni ovine trasformate classificate al codice 1602 90.

Gestione doganale dei contingenti

L’articolo 4 del regolamento modificato stabilisce che i contingenti siano gestiti secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. È escluso il ricorso ai titoli di importazione. Si tratta quindi di un aggiornamento tecnico ma rilevante per gli operatori doganali, che devono fare riferimento alle attuali regole di gestione del contingente e non più al regolamento (CEE) n. 2454/93, ormai abrogato.

Origine delle merci e prova documentale

L’articolo 4 bis distingue tra contingenti tariffari connessi ad accordi preferenziali e contingenti non preferenziali. Per i primi, l’origine è determinata secondo le regole dell’accordo pertinente; per i secondi, si applicano le disposizioni dell’Unione sull’origine. L’articolo 5 richiede, per accedere al beneficio tariffario, la presentazione alle autorità doganali di una prova di origine valida insieme alla dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

Per i contingenti preferenziali, la prova di origine è quella prevista dall’accordo applicabile. Per i contingenti non preferenziali, l’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 consente l’utilizzo di mezzi diversi dal certificato di origine formale; tuttavia, il regolamento mantiene un obbligo documentale specifico. In particolare, la dichiarazione doganale deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall’autorità o agenzia competente del paese terzo di origine contenente:

  • il nome del destinatario;
  • il tipo di prodotto e il relativo codice NC;
  • la quantità, la natura, i contrassegni e i numeri dei colli;
  • il numero o i numeri d’ordine del contingente tariffario;
  • il peso netto totale ripartito per ciascuna categoria di coefficiente di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

Nuovo coefficiente per le carni ovine trasformate

Per consentire il corretto calcolo dell’equivalente peso carcassa, viene introdotto all’articolo 3, paragrafo 2, il coefficiente 1,00 per le "carni ovine trasformate". Tale precisazione è necessaria perché i contingenti sono espressi in equivalente peso carcassa, con coefficienti differenziati per le diverse tipologie di prodotto.

Nuove quantità per l’Islanda e applicazione temporale

Il regolamento dispone che le nuove misure si applichino a decorrere dal 1o maggio 2018, data di entrata in vigore dell’accordo UE-Islanda. Poiché l’accordo entra in vigore in corso d’anno, per il 2018 i quantitativi supplementari devono essere calcolati pro rata temporis.

L’allegato sostituito reca la nuova tabella dei contingenti tariffari dell’Unione per carni ovine e caprine. Per il contingente relativo all’Islanda sulle carni ovine/caprine figurano i quantitativi annuali di:

  • 2 117 tonnellate per il 2018;
  • 2 783 tonnellate per il 2019;
  • 3 050 tonnellate a partire dal 2020.

Per il nuovo contingente relativo alle carni ovine trasformate originarie dell’Islanda, sono previsti:

  • 67 tonnellate dal 1o maggio 2018;
  • 233 tonnellate per il 2019;
  • 300 tonnellate a partire dal 2020.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o maggio 2018. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei coefficienti di conversione

All’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1354/2011 è aggiunta la lettera e), che fissa il coefficiente per le "carni ovine trasformate" pari a 1,00 ai fini del calcolo dell’equivalente peso carcassa.

Gestione dei contingenti tariffari

L’articolo 4 è sostituito: i contingenti tariffari sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447; non sono richiesti titoli di importazione. È così sostituito il previgente rinvio al regolamento (CEE) n. 2454/93.

Origine dei prodotti e documentazione

È inserito l’articolo 4 bis, che distingue tra contingenti tariffari derivanti da accordi preferenziali e contingenti diversi: l’origine è determinata secondo le disposizioni vigenti dell’Unione, salvo che per i contingenti coperti da accordi preferenziali, nei quali valgono le regole dell’accordo stesso. L’articolo 5 è riscritto e richiede, per beneficiare dei contingenti, una prova di origine valida e una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica; per i contingenti non preferenziali si applica l’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013. Per tali contingenti è inoltre richiesto un documento dell’autorità competente del paese terzo di origine contenente dati sul destinatario, tipo di prodotto, codice NC, quantità, natura, contrassegni e numeri dei colli, numero d’ordine del contingente e peso netto totale per ciascuna categoria di coefficiente.

Nuovi quantitativi per l’Islanda

In attuazione dell’accordo UE-Islanda del 23 marzo 2017, l’Unione aggiunge al contingente esente da dazi per l’Islanda 1 200 tonnellate complessive di carni ovine e caprine (codici 0204 e 0210) e apre un nuovo contingente annuo esente da dazi di 300 tonnellate per carni ovine trasformate (codice 1602 90). Il regolamento prevede che i quantitativi siano raggiunti progressivamente secondo la tabella dell’allegato V dell’accordo e che, per il 2018, i quantitativi siano calcolati pro rata in ragione dell’entrata in vigore dal 1o maggio 2018.

Sostituzione dell’allegato sui contingenti

L’allegato del regolamento (UE) n. 1354/2011 è sostituito. La nuova tabella aggiorna i contingenti per diverse origini e codici NC, conferma il contingente per l’Islanda per carni ovine/caprine e introduce il contingente per carni ovine trasformate (dal 1o maggio 2018: 67 tonnellate; per il 2019: 233 tonnellate; dal 2020: 300 tonnellate).

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganaleagricolturadazi doganaliaccordi commerciali internazionali

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