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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/555

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione, del 9 aprile 2018, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce il programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il periodo 2019-2021 volto a verificare il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari (LMR) e a stimare l’esposizione dei consumatori. Stabilisce quali prodotti e sostanze attive devono essere campionati, quanti campioni ciascuno Stato membro deve prelevare e con quali modalità tecniche e di rendicontazione. Prevede inoltre regole specifiche per lattanti e bambini, per i prodotti biologici, per la comunicazione dei dati alla Commissione e all’EFSA e abroga il precedente programma 2018-2020, con disciplina transitoria per i campioni del 2018.

Programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il triennio 2019-2021 sui residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, tenuti a prelevare e analizzare campioni di specifiche combinazioni antiparassitario/prodotto alimentare nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021. Riguarda prodotti di origine vegetale e animale, inclusi alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e prodotti dell’agricoltura biologica, secondo il numero minimo di campioni e le modalità di campionamento e analisi stabilite negli allegati. Sono esclusi dall’analisi, per alcune sostanze, determinati gruppi di prodotti indicati nelle osservazioni degli allegati; il regolamento non disciplina i controlli su matrici diverse da quelle elencate.

Programma coordinato di controllo pluriennale 2019-2021 sui residui di antiparassitari

Il regolamento istituisce, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, il programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il periodo 2019-2021. La finalità è duplice: verificare il rispetto dei livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e valutare l’esposizione dei consumatori ai residui, in continuità con i precedenti programmi coordinati.

Finalità e criteri di selezione

La Commissione richiama la necessità di monitorare un insieme rappresentativo di prodotti alimentari che costituiscono componenti principali della dieta europea, tenendo conto delle variazioni nell’uso degli antiparassitari nel corso di un triennio. Il programma è costruito anche sulla base della relazione scientifica dell’EFSA, che ha ritenuto adeguata una pianificazione di 683 unità di campionamento per almeno 32 prodotti alimentari per consentire una stima del superamento degli LMR superiore all’1 % con margine di errore dello 0,75 %.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica agli Stati membri, che devono prelevare e analizzare campioni delle combinazioni antiparassitario/prodotto elencate nell’allegato I. L’allegato comprende prodotti di origine vegetale e animale, nonché specifiche categorie di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e prodotti dell’agricoltura biologica. L’allegato II determina il numero minimo di campioni per ciascuno Stato membro e per ciascun prodotto.

Campionamento e analisi dei prodotti

Il lotto da sottoporre a campionamento deve essere scelto a caso. La procedura di campionamento, compreso il numero di unità campionarie, deve rispettare la direttiva 2002/63/CE, che incorpora anche i metodi raccomandati dal Codex Alimentarius. Tutti i campioni devono essere analizzati per gli antiparassitari indicati nell’allegato I, applicando le definizioni di residuo del regolamento (CE) n. 396/2005.

Per le materie prime individuate nell’allegato, le parti del prodotto da analizzare sono quelle cui si applicano gli LMR, normalmente il prodotto principale del gruppo o sottogruppo di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, salvo diversa indicazione. Per alcuni prodotti, l’allegato precisa che devono essere analizzati prodotti non trasformati; per altri consente l’uso di fattori di trasformazione standard in assenza di fattori specifici, ad esempio per vino, olio d’oliva o cereali trattati in forme particolari.

Regole particolari per alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, la valutazione deve essere effettuata sul prodotto pronto al consumo o ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante, tenendo conto degli LMR fissati dalle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se l’alimento può essere consumato sia come venduto sia dopo ricostituzione, il risultato va comunicato con riferimento al prodotto non ricostituito così come immesso sul mercato. Inoltre, per gli anni 2019, 2020 e 2021, l’allegato II impone campioni supplementari specifici per talune categorie di alimenti per lattanti e bambini.

Combinazioni antiparassitario/prodotto da monitorare

L’allegato I contiene l’elenco dettagliato delle sostanze attive e dei prodotti da monitorare nel triennio, con distribuzione annuale e osservazioni che limitano talvolta il controllo a specifiche matrici o a determinati anni. Tra le sostanze figurano, a titolo esemplificativo, 2,4-D, glifosato, clorpirifos, ditiocarbammati, clormequat, flonicamid, propamocarb, tebufenpirad, tetradifon e molte altre.

Per alcune sostanze il regolamento circoscrive il controllo a determinati prodotti e annualità. Ad esempio:

  • 2,4-D va analizzato nel 2019 solo su lattughe, spinaci e pomodori; nel 2020 su arance, cavolfiori, riso bruno e fagioli secchi; nel 2021 su pompelmi, uve da tavola, melanzane e cavoli broccoli.
  • Clormequat ha una distribuzione analoga con matrici diverse nei tre anni.
  • Ciromazina, etefon, fenbutatin ossido, flonicamid, fluazifop-P, alossifop, propamocarb, protioconazolo e pimetrozina sono anch’essi soggetti a limitazioni annuali e/o per specifiche matrici.
  • Alcune sostanze non devono essere analizzate in taluni gruppi, ad esempio i cereali, oppure sono escluse da talune matrici come olio d’oliva, vino o specifici ortaggi.

Per i prodotti di origine animale, l’allegato I, parte D, include sostanze quali aldrin e dieldrin, bifentrin, clordano, DDT, deltametrina, diazinone, endosulfan, fipronil, glifosato, lindano, metossicloro, permetrina e pirimifos-metile. Per indoxacarb è previsto nel 2019 un controllo solo nel latte.

Numero minimo di campioni e uso dei metodi di screening

L’allegato II stabilisce il numero di campioni da prelevare per ciascun prodotto e per ciascuno Stato membro, con un totale complessivo di 683 campioni. La ripartizione riflette la popolazione dei singoli Stati membri e prevede, per ciascuno, un minimo standard di campioni per prodotto. In presenza di metodi multiresiduo, gli Stati membri possono utilizzare metodi di screening qualitativi per al massimo il 15 % dei campioni; gli altri devono essere analizzati con metodi multiresiduo quantitativi. Se lo screening qualitativo è positivo, è richiesto un metodo quantitativo di conferma.

Comunicazione dei dati e descrizione standardizzata del campione

I risultati delle analisi relative ai campioni esaminati nel 2019, 2020 e 2021 devono essere trasmessi rispettivamente entro il 31 agosto 2020, 2021 e 2022. La comunicazione avviene secondo la Standard Sample Description (SSD), strumento concordato tra Stati membri, Commissione ed EFSA per uniformare la trasmissione dei dati. Quando la definizione del residuo comprende più composti, i risultati vanno riportati secondo la definizione completa del residuo e, se i singoli analiti sono determinati separatamente, anche in forma separata.

Abrogazione del precedente programma e transizione

Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/660, relativo al programma per il 2018-2020, al fine di evitare sovrapposizioni tra programmi consecutivi e garantire certezza del diritto. Tuttavia, il precedente regolamento continua ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2018 fino al 1° settembre 2019.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non richiede recepimento, ma impone obblighi operativi immediati alle autorità competenti nazionali incaricate del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari.

Disposizioni principali

Programma triennale di campionamento

Gli Stati membri devono prelevare e analizzare, negli anni 2019, 2020 e 2021, campioni delle combinazioni antiparassitari/prodotti elencate nell’allegato I. Il numero di campioni per ciascun prodotto, inclusi alimenti per lattanti e bambini e prodotti biologici, è fissato nell’allegato II.

Modalità di campionamento e analisi

Il lotto da campionare è scelto a caso e la procedura di campionamento, incluso il numero di unità, deve conformarsi alla direttiva 2002/63/CE. Tutti i campioni devono essere analizzati per gli antiparassitari indicati nell’allegato I, secondo le definizioni di residuo del regolamento (CE) n. 396/2005.

Regole specifiche per lattanti e bambini

Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni devono essere valutati come prodotti pronti al consumo o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante, tenendo conto degli LMR delle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se il prodotto può essere consumato sia tal quale sia ricostituito, i risultati vanno comunicati con riferimento al prodotto non ricostituito così come venduto.

Trasmissione dei risultati

Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2019, 2020 e 2021 rispettivamente entro il 31 agosto 2020, 2021 e 2022. La comunicazione deve avvenire secondo la Standard Sample Description (SSD). Se la definizione del residuo comprende più composti, i risultati vanno comunicati sulla base della definizione completa e, se i singoli analiti sono misurati separatamente, anche separatamente.

Numero minimo di campioni e ripartizione

L’allegato II fissa un totale di 683 campioni complessivi per Stato membro e il numero minimo per ciascun Paese e per prodotto. Sono previste ulteriori quote per alimenti destinati ai lattanti e ai bambini: nel 2019 dieci campioni di alimenti diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali; nel 2020 cinque campioni di formule per lattanti e cinque di formule di proseguimento; nel 2021 dieci campioni di alimenti per bambini a base di cereali.

Prodotti biologici e metodi analitici

I campioni di prodotti dell’agricoltura biologica devono essere prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1. Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi per al massimo il 15 % dei campioni; il resto deve essere analizzato con metodi multiresiduo quantitativi e, in caso di esito positivo dello screening, con metodo quantitativo idoneo alla conferma.

Abrogazione e disciplina transitoria

È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/660. Esso continua tuttavia ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2018 fino al 1° settembre 2019.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitaricontrolli ufficialidiritto alimentareagricoltura biologica

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