Regolamento (UE) 2018/554
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/554 della Commissione, del 9 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il sistema di dazi antidumping già istituito nel 2013 sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina. L’intervento nasce da una richiesta di un produttore esportatore cinese volta ad aggiornare la denominazione sociale riportata nel testo normativo, richiesta che la Commissione ha accolto sulla base degli elementi probatori presentati. La modifica riguarda l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 412/2013, con conferma delle aliquote antidumping e dei codici addizionali TARIC per le società interessate.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 in materia di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, con aggiornamento delle denominazioni di alcune società e dei relativi codici TARIC.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, limitatamente ai produttori/esportatori elencati nel regolamento modificato e nell’allegato I, nonché a tutte le altre società non specificamente indicate. Opera in tutti gli Stati membri, in forza dell’applicazione diretta del regolamento. Non disciplina altri settori merceologici né altri Paesi di origine.
Modifica del dazio antidumping sulle ceramiche da tavola e da cucina originarie della Cina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/554 della Commissione interviene sul regime antidumping già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio per le importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. La modifica è circoscritta all’aggiornamento della denominazione di un produttore esportatore e alla conseguente riscrittura dell’elenco delle società con le relative aliquote e codici TARIC.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che, il 10 giugno 2017, un produttore esportatore cinese ha chiesto di modificare il regolamento del 2013 affinché fosse riportato il nome completo in lingua inglese della società come indicato nella licenza commerciale. La Commissione, esaminati gli elementi di prova presentati, ha ritenuto fondata la richiesta e ha ritenuto opportuno adeguare l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 412/2013. Il regolamento risulta conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
Il provvedimento riguarda esclusivamente il prodotto già definito nel regolamento n. 412/2013: oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. L’effetto della modifica si estende ai produttori/esportatori specificamente nominati nel nuovo testo dell’articolo 1, paragrafo 2, nonché alle società elencate nell’allegato I e, in via residuale, a tutte le altre società.
Aliquote antidumping applicabili
L’articolo 1 sostituisce il paragrafo 2 dell’articolo 1 del regolamento n. 412/2013 e conferma che il dazio antidumping definitivo si applica sul prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. Le aliquote indicate sono le seguenti:
- 18,3% per Hunan Hualian China Industry Co., Ltd, Hunan Hualian Ebillion China Industry Co., Ltd, Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd e Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd, con codice addizionale TARIC B349;
- 13,1% per Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd, con codice B350;
- 23,4% per CHL Porcelain Industries Ltd, con codice B351;
- 17,6% per Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited, Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd, Shandong Silver Phoenix Co., Ltd, Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd, Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd, Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd, Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd e Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd, con codice B352;
- 22,9% per Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd, con codice B353;
- 17,9% per le società elencate nell’allegato I;
- 36,1% per tutte le altre società, con codice addizionale TARIC B999.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni suo elemento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei produttori esportatori e dei codici TARIC
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013. Restano fissate le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1, in funzione della società produttrice/esportatrice: 18,3% per Hunan Hualian China Industry Co., Ltd, Hunan Hualian Ebillion China Industry Co., Ltd, Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd e Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd (codice addizionale TARIC B349); 13,1% per Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd (B350); 23,4% per CHL Porcelain Industries Ltd (B351); 17,6% per Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited, Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd, Shandong Silver Phoenix Co., Ltd, Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd, Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd, Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd, Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd e Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd (B352); 22,9% per Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd (B353); 17,9% per le società elencate nell’allegato I; 36,1% per tutte le altre società (B999).
Ragione della modifica
La Commissione interviene su richiesta, presentata il 10 giugno 2017 da un produttore esportatore cinese, per far figurare il nome completo in lingua inglese della società come riportato nella licenza commerciale. In considerazione degli elementi di prova forniti, la richiesta è stata accolta e il testo del regolamento del 2013 è stato adeguato di conseguenza.
Entrata in vigore e natura obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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