Regolamento (UE) 2018/557
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/557 della Commissione, del 9 aprile 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 641/2014 per quanto riguarda la comunicazione relativa all'aumento del massimale per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nel regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 una specifica norma sulla comunicazione alla Commissione dell'aumento del massimale del regime di pagamento unico per superficie. La modifica è resa necessaria dall'intervento del regolamento (UE) 2017/2393, che ha previsto per gli Stati membri la possibilità di aumentare tale massimale ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013. La novità consiste nell'individuazione delle informazioni da trasmettere, limitate a percentuali dei massimali nazionali annui, al netto degli importi derivanti dall'articolo 47, paragrafo 1, per gli anni 2018-2020. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 introducendo le modalità di comunicazione alla Commissione dell'aumento del massimale del regime di pagamento unico per superficie previsto dall'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie e che, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, comunicano alla Commissione la decisione di aumentare il relativo massimale. Riguarda le informazioni da trasmettere per gli anni civili dal 2018 al 2020, nell'ambito dei pagamenti diretti agli agricoltori della politica agricola comune. Non disciplina direttamente i beneficiari finali, ma gli adempimenti di comunicazione degli Stati membri verso la Commissione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/557: comunicazione dell'aumento del massimale del regime di pagamento unico per superficie
Il regolamento interviene in un ambito puntuale della disciplina dei pagamenti diretti della PAC, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 per allinearlo alla nuova facoltà riconosciuta agli Stati membri dall'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393. L'obiettivo è precisare quali dati debbano essere comunicati alla Commissione quando uno Stato membro decide di aumentare il massimale del regime di pagamento unico per superficie.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) n. 641/2014 contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti agli agricoltori. Il considerando rilevante evidenzia che, a seguito della modifica del 2017 al regolamento di base, è emersa la necessità di introdurre una disciplina specifica per la comunicazione dell'aumento del massimale del regime di pagamento unico per superficie.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie e che intendano esercitare la facoltà di aumento del massimale prevista dall'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Non incide direttamente sugli agricoltori, ma sugli obblighi informativi degli Stati membri nei confronti della Commissione.
Contenuto della nuova regola di comunicazione
Con l'inserimento dell'articolo 16 bis nel regolamento (UE) n. 641/2014, viene stabilito che, nella comunicazione alla Commissione delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, devono essere trasmesse le percentuali dei massimali nazionali annui riportati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, previa deduzione dell'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
La disposizione precisa inoltre che tale indicazione vale per ciascun anno civile dal 2018 al 2020.
Entrata in vigore e natura dell'atto
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Inserimento dell'articolo 16 bis nel regolamento (UE) n. 641/2014
Viene aggiunto l'articolo 16 bis, intitolato "Comunicazione relativa all'aumento del massimale per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013". La disposizione stabilisce che, quando uno Stato membro comunica alla Commissione le proprie decisioni ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le informazioni da trasmettere sono le percentuali dei massimali nazionali annui figuranti nell'allegato II del medesimo regolamento, dedotto l'importo derivante dall'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, per ciascun anno civile dal 2018 al 2020.
Finalità della modifica normativa
La modifica recepisce l'estensione introdotta dal regolamento (UE) 2017/2393 all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che consente agli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie di aumentarne il massimale. Il regolamento di esecuzione adegua quindi le regole applicative già contenute nel regolamento (UE) n. 641/2014.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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