Regolamento (UE) 2018/763
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in modo uniforme le modalità operative per ottenere il certificato di sicurezza unico nel settore ferroviario europeo. Definisce ruoli, scadenze, lingua della domanda, gestione delle criticità, coordinamento tra Agenzia e autorità nazionali, nonché le regole per rinnovo, aggiornamento e riesame delle decisioni. Contiene inoltre un articolato regime transitorio per il passaggio dal sistema previgente alla disciplina della direttiva (UE) 2016/798.
Modalità pratiche per la presentazione, valutazione, rilascio, rinnovo e aggiornamento dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie tramite sportello unico.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese ferroviarie che presentano domanda di certificato di sicurezza unico, di rinnovo o di aggiornamento tramite lo sportello unico, nonché all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza coinvolte nella valutazione. Riguarda il rilascio dei certificati nell’ambito della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, con regole specifiche per le operazioni in uno o più Stati membri, per le stazioni vicine alla frontiera e per la fase transitoria legata al vecchio regime della direttiva 2004/49/CE. Sono previste esclusioni solo indirette, nella misura in cui alcune disposizioni transitorie si applicano in tempi diversi agli Stati membri che hanno notificato la proroga del recepimento.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 – modalità pratiche per i certificati di sicurezza unici ferroviari
Il regolamento dà attuazione alla direttiva (UE) 2016/798 disciplinando, in modo uniforme a livello UE, la procedura di rilascio, rinnovo e aggiornamento del certificato di sicurezza unico per le imprese ferroviarie. L’obiettivo dichiarato nei considerando è ridurre complessità, durata e costi della certificazione, rafforzando al contempo la cooperazione tra Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e autorità nazionali preposte alla sicurezza.
Finalità e impianto generale
La disciplina si fonda su un modello cooperativo e iterativo: l’Agenzia o l’autorità nazionale competente, a seconda dei casi, valuta la domanda insieme alle autorità nazionali interessate dall’area di esercizio prevista. Il procedimento si svolge tramite lo sportello unico di cui al regolamento (UE) 2016/796, che diventa il canale centrale per la presentazione delle domande, lo scambio di informazioni, la registrazione degli esiti e la comunicazione delle decisioni.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica alle imprese ferroviarie che chiedono un certificato di sicurezza unico, nonché alle domande di rinnovo e aggiornamento. Sul versante amministrativo, vincola l’organismo di certificazione di sicurezza, definito come Agenzia o autorità nazionale preposta alla sicurezza. L’oggetto materiale è la valutazione della capacità del richiedente di rispettare il sistema di gestione della sicurezza e le norme nazionali notificate pertinenti, incluse le disposizioni applicabili ai requisiti tecnici di interoperabilità per il sottosistema esercizio e gestione del traffico.
Definizioni essenziali
Sono chiariti alcuni concetti chiave: la “data di ricevimento della domanda”, la “pre-valutazione”, la “problematica residua” e la “data di riferimento”. Quest’ultima è, in linea generale, il 16 giugno 2019, ma diventa il 16 giugno 2020 per gli Stati membri che abbiano notificato la proroga del recepimento della direttiva (UE) 2016/798.
Presentazione della domanda e contenuto documentale
L’impresa ferroviaria deve presentare la domanda entro la data di inizio prevista dell’attività, della modifica sostanziale o della scadenza del certificato in corso. L’allegato I elenca in modo puntuale le informazioni da inserire, distinguendo tra nuova domanda, rinnovo e aggiornamento, e richiedendo anche l’indicazione dell’EIN del certificato precedente nei casi di rinnovo o aggiornamento.
La domanda deve comprendere, tra l’altro:
- tipo di operazione richiesta;
- Stati membri interessati dall’area di esercizio;
- descrizione dell’area di esercizio;
- dati del richiedente e del referente;
- documentazione sul sistema di gestione della sicurezza;
- documenti relativi alla parte nazionale della valutazione;
- piani di azione correttivi per non conformità gravi o problematiche residue della valutazione precedente.
In caso di pre-valutazione, il richiedente trasmette almeno le informazioni di base indicate nell’allegato I, punti 1-6.
Ruolo dell’Agenzia e delle autorità nazionali
L’articolo 3 assegna all’organismo di certificazione di sicurezza il compito di programmare, attuare e monitorare la valutazione e di definire le modalità di coordinamento. Agenzia e autorità nazionali devono accettare, su richiesta, la pre-valutazione, condividere le informazioni pertinenti e registrare nello sportello unico tutte le fasi e gli esiti del procedimento.
L’Agenzia deve inoltre monitorare le scadenze dei certificati validi con area di esercizio in più Stati membri e diffondere la guida gratuita alla domanda, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e corredata di modelli sviluppati insieme alle autorità nazionali. Le autorità nazionali devono a loro volta pubblicare e aggiornare una guida analoga per le norme nazionali applicabili.
Lingua della domanda e delle decisioni
Quando l’Agenzia opera come organismo di certificazione, la parte del fascicolo relativa ai requisiti UE può essere presentata in una qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione scelta dal richiedente. Le parti nazionali e alcune sezioni specifiche devono invece essere presentate nella lingua stabilita dallo Stato membro interessato e indicata nella guida alla domanda.
Le decisioni dell’Agenzia, inclusi i motivi e il certificato rilasciato, sono redatte nella lingua scelta dal richiedente per la parte UE della domanda.
Procedura di valutazione, termini e richieste integrative
L’articolo 6 disciplina la sequenza procedurale: controllo della completezza, eventuali richieste di integrazione, valutazione dettagliata, decisione finale. L’organismo di certificazione comunica entro un mese se la domanda è completa; una volta confermata la completezza, la decisione deve essere adottata entro quattro mesi.
Se la domanda è incompleta, il richiedente deve integrare il fascicolo entro termini ragionevoli e concordati; la decisione è allora adottata entro quattro mesi dalla trasmissione delle informazioni supplementari. Ulteriori richieste informative possono essere avanzate fino alla decisione finale, con conseguente proroga del termine. Sono previste proroghe anche per il periodo di cooperazione tra autorità, per l’arbitrato della commissione di ricorso e per visite, ispezioni o audit presso il richiedente.
Classificazione delle criticità e problematica residua
Il regolamento introduce un sistema uniforme di classificazione delle criticità:
- tipo 1: richiesta di risposta per comprendere il fascicolo;
- tipo 2: criticità che possono comportare modifiche minori, senza bloccare il rilascio;
- tipo 3: criticità risolvibili anche dopo il rilascio, mediante azioni concordate;
- tipo 4: criticità da risolvere prima del rilascio, salvo indicazione di restrizioni o condizioni di impiego nel certificato.
Dopo la risposta del richiedente, le criticità possono essere riclassificate come in sospeso, problematica residua da controllare oppure risolta. Le problematiche residue possono essere rinviate alla fase di supervisione successiva.
Coordinamento tra Agenzia e autorità nazionali
Quando l’Agenzia è organismo di certificazione, deve coordinarsi con le autorità nazionali interessate in tutte le fasi del procedimento. Prima della decisione finale, le parti devono discutere i risultati delle rispettive valutazioni, accordarsi sulle problematiche residue e sulle eventuali restrizioni o condizioni di impiego da inserire nel certificato.
Se il richiedente predispone un piano d’azione per risolvere problematiche residue, le autorità nazionali concordano quale di esse seguirà il piano; l’Agenzia tiene conto degli esiti della supervisione nella successiva valutazione di rinnovo o aggiornamento.
Visite, ispezioni e audit
L’articolo 10 prevede che obiettivi, portata e ruoli delle visite e degli audit siano coordinati dall’Agenzia e dalle autorità nazionali. L’organismo incaricato redige una relazione che indichi le problematiche emerse, le prove fornite e l’eventuale risoluzione, potendo includere ulteriori criticità da eliminare entro un termine concordato.
Il richiedente deve indicare chi lo rappresenta e quali regole di sicurezza del sito devono essere rispettate; il calendario delle attività è concordato tra le autorità e il richiedente.
Validità del certificato e contenuto finale
Il certificato ha validità ordinaria di cinque anni. Può essere rilasciato per un periodo inferiore se necessario per un controllo efficace dei rischi. L’allegato III elenca il contenuto obbligatorio del certificato: EIN, identificazione dell’impresa e dell’organismo di certificazione, dati sul tipo di operazione, date di validità, area di esercizio, legislazione nazionale applicabile, restrizioni e condizioni di impiego, informazioni supplementari e data di rilascio.
Rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali
Il rinnovo può essere richiesto prima della scadenza per garantire continuità alla certificazione. In tale caso, la valutazione tiene conto delle modifiche rispetto alla domanda precedente e dei risultati della supervisione già svolta.
L’aggiornamento è necessario quando vi sia una modifica sostanziale del tipo o della portata delle attività o un’estensione dell’area di esercizio. L’impresa ferroviaria deve informare senza indugio l’organismo di certificazione; quest’ultimo verifica se la modifica sia davvero sostanziale e, in caso negativo, comunica per iscritto che l’aggiornamento non è richiesto. La presentazione della domanda di aggiornamento non proroga la validità del certificato esistente.
Riesame, ricorso e trasparenza della decisione
Se la decisione è negativa, oppure se il certificato viene rilasciato con restrizioni o condizioni diverse da quelle richieste, il richiedente può chiedere il riesame tramite sportello unico. La domanda di riesame deve indicare le criticità non correttamente valutate; prove nuove successive alla decisione non sono ammissibili.
Il regolamento richiede che il riesame sia imparziale e che l’esito, di conferma o modifica della decisione iniziale, sia comunicato a tutte le parti coinvolte tramite lo sportello unico.
Competenze del personale e gestione delle competenze
Agenzia e autorità nazionali devono assicurare che il personale valutatore abbia adeguate competenze giuridiche, tecniche e analitiche, esperienza nella valutazione dei sistemi di gestione della sicurezza, capacità di problem solving e lavoro in gruppo. Per visite, ispezioni e audit sono richieste anche competenze nei colloqui.
Deve essere istituito un sistema di gestione delle competenze basato su profili di ruolo, assunzione coerente con tali profili e aggiornamento continuo delle competenze.
Disposizioni transitorie e abrogazione del regolamento precedente
L’articolo 15 regola il passaggio dal vecchio regime della direttiva 2004/49/CE. Se l’autorità nazionale non è in grado di rilasciare il certificato prima della data di riferimento, informa immediatamente il richiedente e l’Agenzia. Il richiedente può scegliere se mantenere la valutazione presso l’autorità nazionale o trasferirla all’Agenzia; per le operazioni in più Stati membri la competenza è dell’Agenzia.
Per gli Stati membri che abbiano notificato la proroga del recepimento, il regolamento prevede un regime transitorio in cui i certificati rilasciati dall’Agenzia sono accettati come equivalenti alla parte nazionale del vecchio certificato. L’articolo 16 abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 dal 16 giugno 2019, con applicazione residua fino al 15 giugno 2020 per tali Stati membri.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Si applica dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno notificato la proroga del recepimento e dal 16 giugno 2020 in tutti gli Stati membri. Alcune disposizioni transitorie sono anticipate al 16 febbraio 2019 o al 16 giugno 2019.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e definizioni
L’articolo 1 stabilisce le modalità pratiche per la presentazione delle domande di certificato di sicurezza unico, rinnovo e aggiornamento tramite lo sportello unico, e per la relativa valutazione da parte dell’organismo di certificazione di sicurezza e il coordinamento con le autorità nazionali preposte alla sicurezza. L’articolo 2 definisce, tra l’altro, organismo di certificazione di sicurezza, data di ricevimento della domanda, pre-valutazione, problematica residua e data di riferimento (16 giugno 2019, ovvero 16 giugno 2020 per gli Stati membri che abbiano notificato la proroga del recepimento).
Ruoli di Agenzia e autorità nazionali
L’articolo 3 attribuisce all’organismo di certificazione di sicurezza la programmazione, l’attuazione e il monitoraggio della valutazione e la definizione delle disposizioni di coordinamento. Prevede la pre-valutazione su richiesta del richiedente, l’obbligo di raccogliere e registrare le informazioni rilevanti sul processo decisionale, il monitoraggio delle scadenze dei certificati validi per aree di esercizio in più Stati membri, la condivisione delle informazioni tra autorità competenti e la pubblicazione di una guida gratuita alla domanda. È previsto anche il rilascio di un numero di identificazione europeo (EIN) unico per ciascun certificato.
Obblighi del richiedente
L’articolo 4 impone di presentare la domanda, tramite sportello unico, entro la data di inizio prevista delle nuove operazioni, della loro modifica sostanziale o della scadenza del certificato vigente. Per la nuova domanda e per l’aggiornamento/rinnovo devono essere fornite le informazioni dell’allegato I; in caso di rinnovo o aggiornamento va anche descritta ogni modifica successiva al rilascio del certificato in corso. Il richiedente conserva gli originali dei documenti presentati da soggetti terzi per almeno cinque anni dopo la fine di validità del certificato ed esibisce gli originali su richiesta. La scelta dell’organismo di certificazione è vincolante fino alla conclusione del procedimento.
Regime linguistico
L’articolo 5 stabilisce che, quando l’Agenzia è organismo di certificazione, la parte del fascicolo relativa ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza può essere presentata in una qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione scelta dal richiedente, mentre la parte nazionale e alcune ulteriori parti devono essere redatte nella lingua stabilita dallo Stato membro e indicata nella guida alla domanda. Le decisioni dell’Agenzia, inclusi i motivi e il certificato rilasciato, sono redatte nella lingua scelta per la parte UE della domanda.
Procedura, termini e contenuto del certificato
L’articolo 6 rinvia all’allegato II per la procedura di valutazione. L’organismo di certificazione comunica entro un mese se la domanda è completa; la decisione deve essere adottata entro quattro mesi dalla comunicazione di completezza, salvo proroghe. Sono previste richieste di informazioni supplementari, proroghe per cooperazione, arbitrato della commissione di ricorso, visite/ispezioni/audit e termini ragionevoli concordati con il richiedente. Il certificato contiene le informazioni dell’allegato III.
Comunicazioni e gestione delle informazioni
L’articolo 7 impone che comunicazioni su criticità, stato del procedimento, esito e decisione avvengano tramite sportello unico, che conferma il ricevimento della domanda. L’articolo 9 impone la registrazione nello sportello unico di tutte le informazioni rilevanti e dell’esito della valutazione; se le autorità usano sistemi informativi propri, devono trasferire i dati pertinenti allo sportello unico.
Validità, estensione territoriale e uso di prove documentali
L’articolo 8 prevede una validità ordinaria di cinque anni, riducibile se necessario per garantire un controllo efficace dei rischi. L’articolo 3, paragrafo 11, consente, in presenza di stazioni vicine alla frontiera di Stati membri confinanti con reti e norme simili, di estendere la validità a tali stazioni senza estendere formalmente l’area di esercizio, previa consultazione delle autorità interessate. L’articolo 3, paragrafo 12, prevede l’accettazione di autorizzazioni, riconoscimenti o certificati UE come prova della capacità del richiedente rispetto ai requisiti corrispondenti.
Visite, ispezioni, audit e coordinamento
L’articolo 10 disciplina il coordinamento di visite e ispezioni nei siti del richiedente e degli audit, definendo obiettivi, portata, ruoli, relazione finale e calendario concordato con il richiedente. L’articolo 11 regola il coordinamento fra Agenzia e autorità nazionali, la discussione delle questioni emerse, l’accordo sulle problematiche residue, sulle restrizioni o condizioni di impiego e il registro delle attività di coordinamento.
Classificazione delle criticità
L’articolo 12 introduce quattro tipi di criticità: tipo 1 (richiede chiarimenti), tipo 2 (può comportare modifiche minori ma non impedisce il rilascio), tipo 3 (azione specifica rinviabile alla fase successiva di supervisione) e tipo 4 (deve essere risolta prima del rilascio, salvo che il certificato riporti restrizioni o condizioni di impiego). Dopo la risposta del richiedente, le criticità possono essere classificate come in sospeso, problematiche residue da controllare o risolte.
Competenza del personale
L’articolo 13 impone che il personale valutatore possieda competenze normative, tecniche e analitiche, esperienza nella valutazione di sistemi di gestione della sicurezza o equivalenti, capacità comunicative e di problem solving; per visite, ispezioni e audit sono richieste anche competenze nei colloqui. Agenzia e autorità nazionali devono inoltre istituire un sistema di gestione delle competenze.
Riesame e decisioni negative
L’articolo 14 consente al richiedente di chiedere il riesame in caso di rifiuto, esclusione di parti di rete valutate negativamente o imposizione di restrizioni/condizioni diverse da quelle richieste. La richiesta va presentata tramite sportello unico con l’elenco delle criticità contestate; nuove prove successive alla decisione non sono ammissibili. Il riesame deve essere imparziale e l’esito viene comunicato tramite sportello unico.
Disposizioni transitorie e passaggio dal vecchio regime
L’articolo 15 disciplina il passaggio dalla direttiva 2004/49/CE al nuovo regime: se l’autorità nazionale non riesce a rilasciare il certificato prima della data di riferimento, informa il richiedente e l’Agenzia; il richiedente può scegliere se proseguire con l’autorità nazionale o passare all’Agenzia. Per operazioni in più Stati membri l’organismo di certificazione è l’Agenzia. Dopo la data di riferimento, i rinnovi o aggiornamenti di certificati esistenti richiedono una nuova domanda di certificato unico tramite sportello unico. Per i soli Stati membri che hanno notificato la proroga, il regolamento riconosce la validità e l’equivalenza dei certificati rilasciati nel periodo transitorio.
Abrogazione, applicazione ed entrata in vigore
L’articolo 16 abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 con effetto dal 16 giugno 2019, mantenendone però l’applicazione fino al 15 giugno 2020 per gli Stati membri che abbiano notificato la proroga del recepimento. L’articolo 17 prevede l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 16 giugno 2019 negli Stati membri non notificanti, e dal 16 giugno 2020 in tutti gli Stati membri; alcune disposizioni transitorie si applicano già dal 16 febbraio 2019 o dal 16 giugno 2019.
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