Regolamento (UE) 2018/990
Regolamento delegato (UE) 2018/990 della Commissione, del 10 aprile 2018, che modifica e integra il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le cartolarizzazioni e le commercial paper garantite da attività (ABCP) semplici, trasparenti e standardizzate (STS), i requisiti per le attività ricevute nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita e le metodologie di valutazione della qualità creditizia (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato completa il quadro del regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari, specificando come identificare le cartolarizzazioni e le ABCP semplici, trasparenti e standardizzate (STS), come valutare le attività ricevute in garanzia nelle operazioni pronti contro termine e come strutturare le metodologie interne di credit assessment. Introduce requisiti tecnici su haircut, liquidità e qualità delle garanzie, nonché criteri dettagliati per la validazione delle metodologie di valutazione creditizia e per l’individuazione di un cambiamento sostanziale. Il testo mira a rafforzare la prudenza, la coerenza e la comparabilità delle decisioni di investimento dei gestori di FCM.
Regolamento delegato che integra e modifica il regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari, disciplinando il trattamento delle cartolarizzazioni e ABCP STS, i requisiti delle garanzie ricevute in operazioni pronti contro termine e i criteri/metodologie di valutazione della qualità creditizia.
Ambito di applicazione
Si applica ai gestori di fondi comuni monetari (FCM) nell’Unione europea, in relazione agli investimenti in strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e commercial paper garantite da attività (ABCP), nonché alle operazioni di acquisto con patto di rivendita e alle relative garanzie. Rileva anche per la valutazione interna della qualità creditizia degli emittenti, degli strumenti e delle attività ammissibili ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131. L’articolo 1 sulla sostituzione del rinvio alle cartolarizzazioni/ABCP STS si applica dal 1° gennaio 2019; il resto del regolamento si applica dal 21 luglio 2018. Restano esclusi dai requisiti su haircut e garanzie i casi in cui la controparte appartenga alle categorie espressamente elencate (enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazione, controparti centrali, BCE, BCN e banche centrali di paesi terzi equivalenti).
Regolamento delegato (UE) 2018/990 della Commissione: cartolarizzazioni STS, garanzie nei pronti contro termine e valutazione della qualità creditizia dei FCM
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari, con l’obiettivo di precisare requisiti tecnici e prudenziali che rendano più coerenti e sicure le scelte di investimento dei gestori di FCM. Nei considerando, la Commissione sottolinea l’esigenza di coordinare il regime dei FCM con il quadro STS introdotto dal regolamento (UE) 2017/2402, di evitare clausole contrattuali che rendano illiquide le attività ricevute in garanzia e di limitare l’affidamento meccanico ai rating esterni.
Ambito e finalità
Il testo si applica ai gestori di fondi comuni monetari e concerne tre aree principali: l’investimento in cartolarizzazioni e ABCP STS, i requisiti per le attività ricevute come garanzia nelle operazioni di acquisto con patto di rivendita e le metodologie interne di valutazione della qualità creditizia. La logica del regolamento è quella di assicurare che gli FCM investano solo in attività ammissibili di qualità adeguata, con presidi documentali, criteri predefiniti e monitoraggio continuo.
Cartolarizzazioni e ABCP STS
L’articolo 1 modifica l’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1131. Il rinvio viene sostituito con un riferimento espresso agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2017/2402 per le cartolarizzazioni STS e agli articoli 24, 25 e 26 del medesimo regolamento per le ABCP STS. In questo modo, il regime dei FCM si allinea al quadro generale europeo sulla cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata.
Operazioni di acquisto con patto di rivendita e garanzie
L’articolo 2 disciplina in modo dettagliato le attività ricevute in garanzia nel quadro di repo. Le clausole contrattuali devono consentire al gestore del FCM di far valere pienamente i propri diritti in caso di inadempimento o cessazione anticipata e di vendere liberamente le attività date a garanzia. Sul piano quantitativo, si applica un haircut minimo pari alla rettifica per volatilità prevista dall’articolo 224, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, calcolata su un periodo di liquidazione di cinque giorni e sulla migliore valutazione di merito di credito. Se necessario, il gestore deve aggiungere un ulteriore haircut tenendo conto di fattori quali qualità creditizia della controparte, margin period of risk, qualità dell’emittente o dell’attività, durata residua e volatilità del prezzo.
Il regolamento impone inoltre una politica interna sugli haircut, chiara, documentata e specifica per ciascuna attività accettata come garanzia. La politica deve essere rivista regolarmente e ogni volta che cambiano i fattori rilevanti. Tali obblighi non si applicano se la controparte appartiene a una delle categorie indicate dall’articolo 2, paragrafo 6, tra cui enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazione, controparti centrali autorizzate, BCE, banche centrali nazionali e banche centrali di paesi terzi equivalenti.
Metodologie interne di valutazione della qualità creditizia
Gli articoli 3-8 costituiscono il nucleo della disciplina sulla credit assessment interna. L’articolo 3 richiede che le metodologie siano sistematiche, basate su criteri qualitativi e quantitativi affidabili, supportate da input adeguati e da processi di verifica robusti. Devono essere validate mediante la revisione delle valutazioni pregresse, la valutazione della sensibilità a variazioni delle ipotesi di base e l’adozione di procedure che identifichino e correggano eventuali carenze emerse nei back-testing. Inoltre, la metodologia deve essere mantenuta e aggiornata nel tempo, incorporando rapidamente gli esiti del monitoraggio continuo e consentendo il confronto con valutazioni precedenti.
Criteri per la quantificazione e gli indicatori qualitativi
L’articolo 4 elenca i criteri quantitativi da utilizzare per misurare il rischio di credito e il rischio di default: prezzi e spread delle obbligazioni, prezzi di strumenti del mercato monetario, credit default swap, statistiche sugli inadempimenti, indici finanziari e dati contabili dell’emittente. L’articolo 5 integra tali elementi con indicatori qualitativi relativi all’emittente, come l’analisi delle attività sottostanti, dei profili strutturali degli strumenti, dei mercati di riferimento, dell’esposizione sovrana, della governance e delle ricerche di mercato; se opportuno, può essere considerato anche il rating di agenzie registrate presso ESMA.
L’articolo 6 specifica che, per quanto possibile, devono essere analizzate la situazione finanziaria dell’emittente o del garante, le fonti di liquidità, la capacità di affrontare scenari avversi e la solidità competitiva del settore in cui opera l’emittente.
Scostamenti, monitoraggio e cambiamenti sostanziali
L’articolo 7 ammette deroghe al risultato della metodologia solo in circostanze eccezionali, ad esempio in situazioni di stress di mercato, e soltanto per ragioni oggettive. Ogni scostamento deve essere formalizzato, con indicazione del responsabile e della motivazione. L’articolo 8 definisce poi il concetto di cambiamento sostanziale: esso ricorre in presenza di modifiche rilevanti dei principali fattori di rischio/valutazione oppure quando strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni o ABCP scendano sotto i due migliori rating short-term. In tale contesto, il gestore deve considerare anche i risultati degli stress test previsti dal regolamento (UE) 2017/1131, disciplinare internamente la scelta delle agenzie di rating e la frequenza di monitoraggio, e non può limitarsi al downgrade esterno, dovendo comunque svolgere una propria valutazione.
Applicazione e decorrenza
L’articolo 9 estende gli articoli 3-8 alla valutazione della qualità creditizia dei valori mobiliari liquidi e degli strumenti del mercato monetario di cui all’articolo 15, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1131. Sul piano temporale, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è applicabile dal 21 luglio 2018; solo la modifica relativa alle cartolarizzazioni e ABCP STS decorre dal 1° gennaio 2019.
Implicazioni operative per i professionisti
Per gli operatori italiani che assistono gestori di FCM, il regolamento richiede particolare attenzione su tre fronti: la corretta classificazione delle esposizioni STS secondo il regolamento (UE) 2017/2402; la strutturazione contrattuale delle operazioni di repo, con verifica di diritti di realizzo, haircut e politiche documentate; e la governance interna del credit assessment, che deve risultare formalizzata, coerente, tracciabile e resiliente rispetto a stress di mercato e downgrade esterni.
Disposizioni principali
Rinvio alle cartolarizzazioni e ABCP STS
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1131, prevedendo che i FCM possano investire in una cartolarizzazione STS o in una ABCP STS determinate secondo i criteri e le condizioni degli articoli 20, 21 e 22, oppure 24, 25 e 26, del regolamento (UE) 2017/2402. La modifica si applica dal 1° gennaio 2019.
Requisiti per le garanzie in operazioni di acquisto con patto di rivendita
L’articolo 2 impone che le operazioni pronti contro termine rispettino le norme di mercato e garantiscano al gestore del FCM il pieno esercizio dei diritti in caso di inadempimento o cessazione anticipata, nonché il diritto incondizionato di vendere le attività ricevute in garanzia. Per tali attività si applica un haircut minimo pari alla rettifica per volatilità prevista dall’articolo 224, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, con riferimento a un periodo di liquidazione di cinque giorni e alla più alta valutazione di merito di credito; può essere applicato un haircut aggiuntivo sulla base di fattori specifici. I paragrafi 1-5 non si applicano quando la controparte rientra nelle categorie elencate al paragrafo 6.
Haircut aggiuntivi e politica interna
Quando necessario, il gestore del FCM applica un haircut ulteriore, valutando la qualità creditizia della controparte, il margin period of risk, la qualità creditizia dell’emittente o dell’attività data in garanzia, la durata residua e la volatilità del prezzo. È richiesta una politica chiara e documentata sugli haircut, calibrata per ciascuna attività ricevuta in garanzia e motivata caso per caso. Gli haircut devono essere rivisti regolarmente e comunque quando mutano i fattori rilevanti.
Esenzioni per talune controparti
I requisiti sugli haircut e sulle garanzie non si applicano se la controparte è un ente creditizio, un’impresa di investimento o un’impresa di assicurazione soggetti a vigilanza UE, oppure equivalenti di paesi terzi; una controparte centrale autorizzata; la BCE; una banca centrale nazionale; o la banca centrale di un paese terzo riconosciuta equivalente ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Criteri di validazione delle metodologie interne di valutazione creditizia
L’articolo 3 stabilisce i requisiti per convalidare le metodologie interne di credit assessment: applicazione sistematica, base sufficiente di criteri qualitativi e quantitativi, input affidabili e campioni adeguati, revisione delle valutazioni pregresse, controlli e processi di verifica, incorporazione di fattori pertinenti e uso coerente delle ipotesi di base. Le metodologie devono inoltre consentire la valutazione della sensibilità, il follow-up delle anomalie emerse nei back-testing, l’aggiornamento tempestivo in caso di monitoraggio o revisione e il confronto con valutazioni precedenti. La procedura deve definire in anticipo quando una valutazione è favorevole.
Criteri quantitativi per il rischio di credito
L’articolo 4 elenca i principali criteri quantitativi per quantificare il rischio di credito e il rischio di default dell’emittente e dello strumento: prezzi e spread obbligazionari, prezzi di strumenti del mercato monetario, prezzi e spread dei credit default swap, statistiche sugli inadempimenti, indici finanziari geografici/settoriali/classe di attività e informazioni finanziarie dell’emittente (redditività, copertura interessi, leva, prezzi delle nuove emissioni e presenza di titoli subordinati). Possono essere aggiunti ulteriori criteri se necessari e pertinenti.
Criteri qualitativi relativi all’emittente
L’articolo 5 prevede criteri qualitativi quali analisi delle attività sottostanti, degli aspetti strutturali degli strumenti, dei mercati pertinenti, dell’esposizione sovrana, della governance dell’emittente, delle ricerche sui titoli e, se del caso, dei rating/prospettive di rating delle agenzie registrate presso ESMA selezionate dal gestore. Anche qui sono ammessi criteri aggiuntivi se necessari.
Indicatori qualitativi del rischio di credito
L’articolo 6 richiede, per quanto possibile, di valutare la situazione finanziaria dell’emittente o del garante, le fonti di liquidità, la capacità di reagire a shock di mercato o specifici e la forza competitiva del settore in rapporto all’economia e alle tendenze economiche.
Scostamenti dalla metodologia e documentazione
L’articolo 7 consente di discostarsi dal risultato della metodologia interna solo in circostanze eccezionali, incluse condizioni di stress di mercato, e solo in presenza di una ragione oggettiva. Lo scostamento va documentato, indicando la persona responsabile e la motivazione.
Cambiamento sostanziale e revisione della metodologia
L’articolo 8 definisce quando si verifica un cambiamento sostanziale ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1131: variazioni rilevanti di una serie di fattori quantitativi e qualitativi, oppure declassamento di strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni o ABCP al di sotto dei due migliori rating short-term. Il gestore deve considerare i risultati degli stress test dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/1131, adottare una procedura interna per la selezione delle agenzie di rating e la frequenza di monitoraggio, e compiere comunque una propria valutazione. La revisione della metodologia costituisce di regola un cambiamento sostanziale, salvo prova contraria.
Applicazione ai valori mobiliari liquidi e strumenti del mercato monetario
L’articolo 9 estende l’applicazione degli articoli 3-8 alla valutazione della qualità creditizia dei valori mobiliari liquidi e degli strumenti del mercato monetario di cui all’articolo 15, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1131.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 21 luglio 2018, salvo l’articolo 1 che si applica dal 1° gennaio 2019.
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