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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/548

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/548 del Consiglio, del 6 aprile 2018, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Normativa europea32018R0548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento esecutivo aggiorna il regime sanzionatorio dell’UE nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, dando attuazione alle nuove designazioni adottate dall’ONU il 30 marzo 2018. Vengono inserite una persona fisica, numerose entità e una serie di navi negli allegati del regolamento (UE) 2017/1509. L’effetto pratico è l’estensione delle misure restrittive, inclusi congelamento di beni, divieto di ingresso nei porti e ulteriori restrizioni sulle navi designate.

Modifica gli allegati XIII e XIV del regolamento (UE) 2017/1509 sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, aggiornando elenchi di persone, entità e navi soggette a sanzioni.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti i soggetti e operatori dell’Unione interessati dalle misure restrittive contro la RPDC previste dal regolamento (UE) 2017/1509, in particolare per quanto riguarda il congelamento di beni, le restrizioni connesse all’ingresso portuale e le misure relative alle navi elencate. L’applicazione è territoriale in tutta l’Unione europea ed è direttamente vincolante per gli Stati membri dalla data di entrata in vigore; riguarda specificamente le persone fisiche e giuridiche inserite negli allegati XIII e XIV, nonché le navi ivi elencate. Non introduce esclusioni ulteriori rispetto a quelle già previste dal regolamento base.

Modifica del regime sanzionatorio UE nei confronti della RPDC

Il regolamento esecutivo del Consiglio del 6 aprile 2018 aggiorna il regolamento (UE) 2017/1509 sulle misure restrittive contro la Repubblica popolare democratica di Corea. L’intervento è motivato dall’aggiornamento delle designazioni effettuato il 30 marzo 2018 dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1718 (2006).

Contesto e finalità

Il considerando principale rileva che l’UNSC ha aggiunto una persona e 21 entità all’elenco dei soggetti designati, nonché 15 navi per il congelamento di beni, 25 navi per il divieto di ingresso nei porti e 12 navi per il cambiamento di bandiera. In coerenza con tali decisioni, l’Unione modifica gli allegati del proprio regolamento sanzionatorio per mantenere allineato il regime UE alle misure ONU.

Modifiche all’allegato XIII: persone ed entità designate

L’allegato del regolamento inserisce una persona fisica e numerose società/entità nell’elenco di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2017/1509.

Tra i soggetti aggiunti figura TSANG YUNG YUAN, indicato anche come Neil Tsang e Yun Yuan Tsang, nato il 20.10.1957 e titolare del passaporto n. 302001581. Il motivo della designazione è il coordinamento di esportazioni di carbone della RPDC con un intermediario nordcoreano operante in un paese terzo, nonché precedenti attività di elusione delle sanzioni.

Le entità inserite nell’elenco sono descritte come coinvolte, direttamente o tramite il ruolo di armatori, proprietari registrati, gestori commerciali o intermediari, in operazioni di trasporto e trasferimento di carbone o prodotti petroliferi, spesso mediante operazioni di nave a nave e con condotte volte a dissimulare l’origine nordcoreana delle navi o delle merci. Il testo richiama, tra gli altri, casi relativi a HUA FU, CHON MYONG 1, PAEK MA, NAM SAN 8, SAM MA 2, YU JONG 2, DONG FENG 6, HAO FAN 2 e HAO FAN 6.

Modifiche all’allegato XIV: navi soggette a misure restrittive

Sono aggiunte 15 navi alla sezione "A. Navi oggetto di sequestro" dell’allegato XIV, con identificazione tramite nome e, in molti casi, numero IMO. Le navi elencate sono: CHON MYONG 1, AN SAN 1, YU PHYONG 5, SAM JONG 1, SAM JONG 2, SAM MA 2, YU JONG 2, PAEK MA, JI SONG 6, CHON MA SAN, NAM SAN 8, YU SON, WOORY STAR, JI SONG 8 e HAP JANG GANG 6.

Nella sezione "B. Navi a cui è vietato l’ingresso nei porti" vengono inserite le medesime unità, con l’aggiunta di altre navi già collegate alle condotte descritte nel testo: ASIA Bridge 1, XIN GUANG HAI, HUA FU, YUK TUNG, KOTI, DONG FENG 6, HAO FAN 2, HAO FAN 6, JIN HYE, FAN KE, WAN HENG 11 e MIN NING DE YOU 078. Il regolamento indica i numeri IMO ove disponibili e precisa, per MIN NING DE YOU 078, che il numero IMO non esiste.

Effetti giuridici e operativi

L’aggiornamento delle liste comporta l’applicazione delle misure restrittive previste dal regolamento base ai nuovi soggetti e alle nuove navi designati. In concreto, gli operatori UE devono considerare tali inserimenti ai fini del congelamento dei beni, dei divieti portuali e degli ulteriori obblighi di conformità derivanti dal regime sanzionatorio contro la RPDC.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle liste sanzionatorie

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati XIII e XIV del regolamento (UE) 2017/1509 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento esecutivo. L’aggiornamento recepisce la decisione del comitato UNSC del 30 marzo 2018, che ha aggiunto una persona e 21 entità all’elenco sanzionatorio e ha designato 15 navi per il congelamento di beni, 25 navi per il divieto di ingresso portuale e 12 navi per il cambiamento di bandiera.

Nuova inclusione di persone ed entità nell’allegato XIII

Nell’elenco delle persone ed entità soggette alle misure restrittive di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2017/1509 viene aggiunta la persona fisica TSANG YUNG YUAN (alias Neil Tsang, Yun Yuan Tsang), con data di designazione ONU 30.3.2018. Sono inoltre aggiunte numerose società ed entità collegate ad attività di elusione delle sanzioni, soprattutto nel settore carbone e petrolio, connesso a operazioni di trasferimento da nave a nave e ad esportazioni/importazioni illecite della RPDC.

Inserimento di navi soggette a sequestro nell’allegato XIV

Nella rubrica "A. Navi oggetto di sequestro" dell’allegato XIV sono aggiunte 15 navi, tra cui CHON MYONG 1, AN SAN 1, YU PHYONG 5, SAM JONG 1, SAM JONG 2, SAM MA 2, YU JONG 2, PAEK MA, JI SONG 6, CHON MA SAN, NAM SAN 8, YU SON, WOORY STAR, JI SONG 8 e HAP JANG GANG 6, con rispettivi numeri IMO ove indicati.

Divieto di ingresso nei porti per ulteriori navi

Nella rubrica "B. Navi a cui è vietato l'ingresso nei porti" dell’allegato XIV sono aggiunte ulteriori navi, includendo quelle già elencate per il sequestro e, in aggiunta, ASIA Bridge 1, XIN GUANG HAI, HUA FU, YUK TUNG, KOTI, DONG FENG 6, HAO FAN 2, HAO FAN 6, JIN HYE, FAN KE, WAN HENG 11 e MIN NING DE YOU 078, con i relativi dati identificativi/IMO ove disponibili.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunediritto marittimocongelamento dei benicontrollo degli scambi con paesi terzi

Testo integrale

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