Cassazione Penale, Sentenza n. 26191/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna definitiva per diffamazione aggravata, alla pena di euro 1.500 di multa, con sospensione condizionale subordinata al pagamento, entro sei mesi dal passaggio in giudicato, della somma di euro 5.000 a titolo di risarcimento del danno morale in favore della parte civile. Il pubblico ministero aveva chiesto la revoca del beneficio ex art. 168, comma 1, n. 1, c.p. per inosservanza dell'obbligo risarcitorio, perché la condannata non aveva eseguito il pagamento nel termine. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta ritenendo provata un'assoluta impossibilità di adempiere, in ragione della condizione di senza fissa dimora e del reddito minimo percepito. Il ricorso per cassazione censura tale decisione per violazione di legge, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe alcun margine discrezionale e che la dedotta impossibilità di adempiere sarebbe rilevante solo nella fase di cognizione, al momento della concessione del beneficio, non in executivis.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione, osservando che, in tema di sospensione condizionale subordinata a obblighi risarcitori ex art. 165 c.p., l'inadempimento non comporta revoca automatica quando il condannato dimostri in sede esecutiva una impossibilità assoluta e incolpevole di adempiere, non dipendente da condotte volontarie. Nel caso concreto, la documentazione prodotta dalla condannata attestava la sua situazione di senza fissa dimora e il reddito insufficiente a consentire il pagamento della somma dovuta. Il ricorso è stato quindi respinto senza condanna alle spese per la parte pubblica ricorrente.
Norme richiamate
art. 595, comma 3, c.p.
norma incriminatrice della diffamazione aggravata oggetto della condanna definitiva.
art. 168, comma 1, n. 1, c.p.
prevede la revoca della sospensione condizionale della pena per inosservanza degli obblighi imposti, ma la Corte chiarisce che la revoca non opera se l'inadempimento è giustificato da impossibilità assoluta e incolpevole.
art. 165 c.p.
disciplina la sospensione condizionale subordinata all'adempimento di obblighi, anche risarcitori, funzionali a rafforzare la finalità special-preventiva del beneficio.
art. 606, lett. b), c.p.p.
è il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, sotto il profilo della violazione di legge penale.
art. 666, comma 5, c.p.p.
richiamato per affermare il dovere del giudice dell'esecuzione di svolgere gli opportuni accertamenti sulle allegazioni difensive circa l'impossibilità di adempiere.
art. 540 c.p.p.
richiamato per distinguere il diritto della parte civile al risarcimento e alla provvisionale, rispetto al termine penale imposto per conservare il beneficio sospensivo.
art. 320 c.p.p.
richiamato in relazione alla conversione del sequestro conservativo in pignoramento dopo la sentenza irrevocabile di condanna.
art. 163 c.p.
richiamato come disposizione generale sulla sospensione condizionale della pena e sulla subordinazione a condizioni e obblighi.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di obblighi risarcitori non opera in modo automatico quando il condannato dimostri, anche in sede esecutiva, un'impossibilità assoluta e incolpevole di adempiere.
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di valutare le allegazioni documentate dell'interessato circa l'impossibilità di eseguire l'obbligo imposto, svolgendo gli accertamenti necessari ai sensi dell'art. 666, comma 5, c.p.p.
- L'impossibilità rilevante ai fini dell'esclusione della revoca deve essere non imputabile al condannato, cioè dipendere da caso fortuito, forza maggiore o comunque da cause estranee a comportamenti volontari dello stesso.
- Le vicende dell'obbligazione civile e l'eventuale pagamento intervenuto dopo la scadenza del termine fissato per l'adempimento non impediscono la revoca del beneficio; il termine ha rilievo penalistico e autonomo rispetto ai rapporti civilistici con la parte civile.
- La subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento di obblighi risarcitori ha funzione special-preventiva e di ravvedimento, ma non trasforma il credito della parte civile in un rapporto di diritto privato idoneo a escludere la rilevanza pubblicistica della condizione posta al beneficio.
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