Cassazione Civile, Ordinanza n. 33214/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., senza esaminare il merito dei cinque motivi. Ha inoltre disposto nulla sulle spese, poiché le controparti non hanno svolto attività difensiva, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione proposta contro una comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca emessa su richiesta dell'ente previdenziale per il recupero di un credito complessivo indicato in euro 59.812,79. Il Tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione e la Corte d'appello di Lecce ha confermato il rigetto. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, ma nel giudizio di legittimità è emerso un difetto preliminare di procedibilità: non era stata depositata la copia autentica della sentenza di appello impugnata, risultando agli atti solo la sentenza di primo grado. La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata non era stata prodotta neppure dalle controparti intimate, che non era verificabile la correttezza della notifica del ricorso all'ente previdenziale presso la direzione provinciale invece che presso la sede centrale, e che nel ricorso compariva un nominativo diverso da quello del ricorrente. La Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per escludere l'improcedibilità sulla base dei precedenti richiamati, poiché mancava del tutto la sentenza di appello e non solo la relata di notifica.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata rende improcedibile il ricorso per cassazione
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
indicato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 369, co. 2, n. 2, c.p.c.
richiamato per escludere che la disponibilità della sola sentenza di primo grado o di altri atti equivalga al deposito della sentenza impugnata
art. 369 co. 2 n. 2 cpc
richiamo testuale alla norma sulla produzione della decisione impugnata nel fascicolo di legittimità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è un adempimento essenziale di procedibilità: se la decisione di secondo grado manca integralmente dagli atti, il ricorso è improcedibile.
- Non è sufficiente che nel fascicolo siano presenti atti di primo grado o altre risultanze processuali: la Corte richiede la produzione della sentenza impugnata nella sua interezza, salvo ipotesi specifiche in cui il documento sia comunque nella disponibilità del giudice per altra via processuale.
- La giurisprudenza che attenua le conseguenze del difetto di deposito della sola relata di notificazione non è estensibile al caso in cui manchi del tutto la sentenza impugnata.
- Quando l'impugnazione è dichiarata improcedibile, il giudice di legittimità non esamina i motivi di ricorso e può limitarsi a regolare le spese secondo le circostanze del caso.
- In caso di improcedibilità del ricorso per cassazione ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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