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Sentenza

Sentenza n. 3418/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2523 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.05.2025.

Giustizia amministrativa202600686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.494,01 lordi per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice della PA)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2523 del 28 maggio 2025, notificata il 29 maggio 2025 e divenuta irrevocabile, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.494,01 lordi per ferie non godute. Il pagamento non è stato effettuato nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. È stata quindi chiesta la condanna dell'Amministrazione all'integrale esecuzione del giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il credito risultava adeguatamente documentato e che l'Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo contenuto nel titolo esecutivo. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi entro i 60 giorni successivi alla comunicazione effettuata dalla ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il TAR ha invece escluso, allo stato, la penalità di mora richiesta, in ragione dell'esiguità dell'importo, riservandone l'eventuale applicazione su istanza della ricorrente in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato e fissare, su richiesta, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità di mora non è stata applicata allo stato, in ragione dell'esiguità dell'importo, con possibilità di provvedervi successivamente in caso di persistente inottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva; nel caso concreto è decorso inutilmente.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione e della distrazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme, la prova del titolo esecutivo, della sua definitività e del mancato adempimento, unitamente al decorso del termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche, giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione quando l'amministrazione non contesti l'inadempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inerzia, precisandone tempi e modalità di attivazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: il giudice può escluderla allo stato, anche in ragione dell'esiguità dell'importo dovuto, riservandone l'eventuale applicazione in caso di ulteriore inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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