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Sentenza

Sentenza n. 3119/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza - della sentenza n. 514/2024, pubblicata il 14/03/2024, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro, resa nel giudizio recante r.g. 4046/2022, notificata in forma esecutiva il 18/04/2024, non appellata e passata in giudicato come da certificazione del 07/11/2024;

Giustizia amministrativa202502724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che l'amministrazione avesse dato completa esecuzione al titolo giudiziale nelle more del giudizio. Il Collegio non ha accolto la richiesta di regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale e, valutato il complessivo sviluppo della vicenda processuale, ha ritenuto equo compensare integralmente le spese tra le parti.

TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o ritardata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 514/2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 514/2024 del Tribunale di Torre Annunziata, passata in giudicato, che aveva condannato l'ASL al pagamento in favore della lavoratrice di € 3.849,12, oltre accessori, nonché al pagamento di € 1.314,00, oltre accessori, per spese legali in favore dei difensori antistatari. L'ASL ha dedotto di avere effettuato pagamenti parziali già prima della sentenza e di avere completato l'esecuzione mediante la determina n. 5698/2025 del 5 giugno 2025, con liquidazione del residuo capitale e delle spese legali. I ricorrenti hanno contestato che il pagamento integrale sia intervenuto soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza, insistendo per la condanna dell'ASL alle spese del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel contesto della decisione sull'improcedibilità del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo giudiziale da parte dell'amministrazione nelle more del processo determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • La richiesta di condanna alle spese secondo il principio di soccombenza virtuale non deve essere accolta automaticamente quando, valutato lo sviluppo complessivo della vicenda processuale, il giudice ritenga equa la compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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