Sentenza n. 3119/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza - della sentenza n. 514/2024, pubblicata il 14/03/2024, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro, resa nel giudizio recante r.g. 4046/2022, notificata in forma esecutiva il 18/04/2024, non appellata e passata in giudicato come da certificazione del 07/11/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che l'amministrazione avesse dato completa esecuzione al titolo giudiziale nelle more del giudizio. Il Collegio non ha accolto la richiesta di regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale e, valutato il complessivo sviluppo della vicenda processuale, ha ritenuto equo compensare integralmente le spese tra le parti.
Atto impugnato: mancata o ritardata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 514/2024
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 514/2024 del Tribunale di Torre Annunziata, passata in giudicato, che aveva condannato l'ASL al pagamento in favore della lavoratrice di € 3.849,12, oltre accessori, nonché al pagamento di € 1.314,00, oltre accessori, per spese legali in favore dei difensori antistatari. L'ASL ha dedotto di avere effettuato pagamenti parziali già prima della sentenza e di avere completato l'esecuzione mediante la determina n. 5698/2025 del 5 giugno 2025, con liquidazione del residuo capitale e delle spese legali. I ricorrenti hanno contestato che il pagamento integrale sia intervenuto soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza, insistendo per la condanna dell'ASL alle spese del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel contesto della decisione sull'improcedibilità del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo giudiziale da parte dell'amministrazione nelle more del processo determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta l'improcedibilità del ricorso.
- La richiesta di condanna alle spese secondo il principio di soccombenza virtuale non deve essere accolta automaticamente quando, valutato lo sviluppo complessivo della vicenda processuale, il giudice ritenga equa la compensazione delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1122/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1123/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1124/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 210/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 211/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →