Cassazione Penale, Sentenza n. 5838/2022 del 18/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata in appello per truffa aggravata (art. 61 n.7 c.p.) e per la violazione dell'art. 55 comma 9 del D.Lgs. 231/2007: le si addebitava di aver trattenuto carte di pagamento originalmente affidatele dalla società Sicil s.r.l., di averle usate per pagamenti e acquisti a favore di persone non legate alla società e di aver inserito ordini di bonifico e deleghe con causali false inducendo in errore gli organi di controllo della società. In cassazione il difensore deduceva principalmente: errata qualificazione giuridica (sarebbe dovuto trattarsi di appropriazione indebita, non di truffa/uso indebito), mancanza di artifici e raggiri necessari per la truffa perché la ricorrente aveva disponibilità dei conti; e censurava il trattamento sanzionatorio (eccessività della pena, mancato riconoscimento della continuazione con reati analoghi e considerazione di una sofferenza psichica).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: la motivazione di merito aveva adeguatamente ricostruito gli artifici e i raggiri (false predisposizioni di bonifici che ottenevano autorizzazioni poi dirottate sulle carte trattenute), nonché l'uso illecito delle carte prepagate; la qualificazione come truffa e la contestazione ex D.Lgs. 231/2007 sono state ritenute corrette. Anche le doglianze sulla pena sono state ritenute infondate: la Corte d'appello ha motivato adeguatamente il mancato riconoscimento delle attenuanti e la negazione della continuazione (per il significativo lasso temporale e l'assenza di un disegno criminoso unitario). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020
Indica che il procedimento in Cassazione si è celebrato con contraddittorio scritto; richiamata per spiegare la modalità di svolgimento del giudizio.
art. 521 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella impugnazione; riguarda i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge).
art. 646 cod. pen.
Richiamato fra le norme contestate dal difensore in tema di utilizzazione indebita di strumenti di pagamento; la Corte però non ha ritenuto fondata la ricostruzione difensiva.
art. 61 n. 7 cod. pen.
Aggravante contestata e applicata in sede di merito per la valutazione della pena, richiamata nella motivazione della condanna.
art. 55 comma 9 D.Lgs. 231/2007
Norma richiamata per punire l'uso illecito di strumenti di pagamento nell'ambito di responsabilità amministrativa; la condotta di trattenere e usare carte societarie è stata ricondotta anche a questa disposizione.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena; la Corte d'appello ha motivato la congruità della pena facendo riferimento ai criteri generali previsti da tale articolo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le conseguenze della dichiarata inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e pagamento alla Cassa delle ammende, applicata dalla Corte di Cassazione.
Massime di principio
- La distinzione tra appropriazione indebita e truffa dipende dalla presenza di artifici o raggiri volti a ingannare l'organo che autorizza il pagamento: se vi è un'azione volta a indurre un controllo a compiere un atto di erogazione sulla base di dati falsi, la fattispecie può qualificarsi come truffa anche se l'imputato aveva la disponibilità materiale degli strumenti.
- La semplice disponibilità originaria di carte o conti non esclude automaticamente la truffa quando l'autore utilizza artifici per dirottare somme o per occultare la destinazione reale dei fondi.
- La qualificazione giuridica delle condotte richiede una ricostruzione fattuale completa: i giudici di merito, se motivano adeguatamente l'accertamento degli elementi costitutivi del reato, vedranno la loro scelta difficilmente rimessa in discussione in cassazione salvo errori di diritto manifesti.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere motivata anche con espressioni generali (es. "pena congrua") purché la sanzione resti nell'intervallo edittale e non ecceda significativamente la media: una motivazione più dettagliata è richiesta solo se la pena è di gran lunga superiore alla misura media.
- Il riconoscimento della continuazione tra reati richiede, oltre l'affinità del reato, anche un apprezzabile nesso temporale e l'esistenza di un disegno criminoso unitario; un lungo intervallo temporale e l'assenza di un disegno unitario possono giustificare il diniego della continuazione.
- In cassazione i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese e somme alla Cassa delle ammende).
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