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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5838/2022 del 18/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata condannata in appello per truffa aggravata (art. 61 n.7 c.p.) e per la violazione dell'art. 55 comma 9 del D.Lgs. 231/2007: le si addebitava di aver trattenuto carte di pagamento originalmente affidatele dalla società Sicil s.r.l., di averle usate per pagamenti e acquisti a favore di persone non legate alla società e di aver inserito ordini di bonifico e deleghe con causali false inducendo in errore gli organi di controllo della società. In cassazione il difensore deduceva principalmente: errata qualificazione giuridica (sarebbe dovuto trattarsi di appropriazione indebita, non di truffa/uso indebito), mancanza di artifici e raggiri necessari per la truffa perché la ricorrente aveva disponibilità dei conti; e censurava il trattamento sanzionatorio (eccessività della pena, mancato riconoscimento della continuazione con reati analoghi e considerazione di una sofferenza psichica).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: la motivazione di merito aveva adeguatamente ricostruito gli artifici e i raggiri (false predisposizioni di bonifici che ottenevano autorizzazioni poi dirottate sulle carte trattenute), nonché l'uso illecito delle carte prepagate; la qualificazione come truffa e la contestazione ex D.Lgs. 231/2007 sono state ritenute corrette. Anche le doglianze sulla pena sono state ritenute infondate: la Corte d'appello ha motivato adeguatamente il mancato riconoscimento delle attenuanti e la negazione della continuazione (per il significativo lasso temporale e l'assenza di un disegno criminoso unitario). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020

    Indica che il procedimento in Cassazione si è celebrato con contraddittorio scritto; richiamata per spiegare la modalità di svolgimento del giudizio.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella impugnazione; riguarda i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge).

  • art. 646 cod. pen.

    Richiamato fra le norme contestate dal difensore in tema di utilizzazione indebita di strumenti di pagamento; la Corte però non ha ritenuto fondata la ricostruzione difensiva.

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Aggravante contestata e applicata in sede di merito per la valutazione della pena, richiamata nella motivazione della condanna.

  • art. 55 comma 9 D.Lgs. 231/2007

    Norma richiamata per punire l'uso illecito di strumenti di pagamento nell'ambito di responsabilità amministrativa; la condotta di trattenere e usare carte societarie è stata ricondotta anche a questa disposizione.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena; la Corte d'appello ha motivato la congruità della pena facendo riferimento ai criteri generali previsti da tale articolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze della dichiarata inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e pagamento alla Cassa delle ammende, applicata dalla Corte di Cassazione.

Massime di principio

  • La distinzione tra appropriazione indebita e truffa dipende dalla presenza di artifici o raggiri volti a ingannare l'organo che autorizza il pagamento: se vi è un'azione volta a indurre un controllo a compiere un atto di erogazione sulla base di dati falsi, la fattispecie può qualificarsi come truffa anche se l'imputato aveva la disponibilità materiale degli strumenti.
  • La semplice disponibilità originaria di carte o conti non esclude automaticamente la truffa quando l'autore utilizza artifici per dirottare somme o per occultare la destinazione reale dei fondi.
  • La qualificazione giuridica delle condotte richiede una ricostruzione fattuale completa: i giudici di merito, se motivano adeguatamente l'accertamento degli elementi costitutivi del reato, vedranno la loro scelta difficilmente rimessa in discussione in cassazione salvo errori di diritto manifesti.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere motivata anche con espressioni generali (es. "pena congrua") purché la sanzione resti nell'intervallo edittale e non ecceda significativamente la media: una motivazione più dettagliata è richiesta solo se la pena è di gran lunga superiore alla misura media.
  • Il riconoscimento della continuazione tra reati richiede, oltre l'affinità del reato, anche un apprezzabile nesso temporale e l'esistenza di un disegno criminoso unitario; un lungo intervallo temporale e l'assenza di un disegno unitario possono giustificare il diniego della continuazione.
  • In cassazione i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese e somme alla Cassa delle ammende).

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