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Ordinanza

Ordinanza n. 1503/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00139/2026, resa tra le parti, per l’annullamento e/o la riforma dell’ordinanza del TAR Piemonte, Sez. I, n.139/26;

Giustizia amministrativa202602902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda cautelare, nell’ambito di una gara relativa alla procedura CIG B2D875E1D9

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appello cautelare è stato proposto contro l’ordinanza del TAR Piemonte di reiezione della domanda cautelare. Le censure riguardavano, secondo quanto emerge dall’ordinanza, la rivalutazione dei punteggi relativi alla voce “Integrazione agli interventi di mitigazione degli impatti”, sub-criterio B.2.1, nonché la modalità di verbalizzazione degli apprezzamenti dei singoli commissari e la motivazione del nuovo provvedimento adottato. L’appellante contestava la sufficienza della spiegazione fornita dalla Commissione e la legittimità dell’assorbimento dei giudizi individuali nella decisione collegiale finale, anche in relazione alla diversa consistenza quantitativa e qualitativa delle offerte.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo le censure manifestamente prive di fondamento e considerata anche la prossimità dell’udienza di merito già fissata davanti al TAR Piemonte. In via preliminare rispetto agli approfondimenti propri del merito, ha precisato che la rivalutazione dei punteggi relativa al sub-criterio B.2.1, imposta dalla sentenza impugnata, non comporta necessariamente una nuova attribuzione dei punteggi: il percorso motivazionale può richiedere anche soltanto una spiegazione idonea a eliminare dubbi di macroscopica illogicità o incongruenza. Ha inoltre ribadito che, in assenza di un espresso obbligo di verbalizzazione specifica previsto dal disciplinare, gli apprezzamenti individuali dei commissari sono assorbiti nella decisione collegiale finale, che sintetizza e compone i giudizi individuali; la separata indicazione dei punteggi dei singoli commissari costituisce una formalità interna e, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, è sufficiente il voto complessivo finale. Il nuovo provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato, poiché evidenziava gli svantaggi derivanti dalla superiorità quantitativa dell’offerta dell’appellante, senza incorrere in illogicità: una maggiore qualità dell’offerta non coincide necessariamente con una maggiore quantità delle prestazioni o degli interventi. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; l’appello è stato respinto.

  • Sub-criterio B.2.1 del disciplinare di gara

    “Integrazione agli interventi di mitigazione degli impatti”

    La rivalutazione dei punteggi prevista dalla sentenza impugnata non deve necessariamente tradursi in una nuova attribuzione numerica, potendo essere sufficiente una motivazione esplicativa idonea a escludere macroscopiche illogicità o incongruenze.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza a una pronuncia che imponga la rivalutazione dei punteggi di gara, l’amministrazione non deve necessariamente procedere a una nuova attribuzione numerica quando la ratio della decisione richieda soltanto un’integrazione motivazionale volta a chiarire l’assenza di macroscopiche illogicità o incongruenze.
  • In assenza di uno specifico obbligo di verbalizzazione imposto dalla lex specialis, gli apprezzamenti individuali dei commissari sono assorbiti nella decisione collegiale finale, che costituisce la sintesi dei giudizi individuali; ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna è sufficiente l’attribuzione del voto complessivo finale.
  • La maggiore qualità di un’offerta non implica necessariamente una maggiore quantità delle prestazioni o degli interventi offerti; è pertanto legittima una motivazione che evidenzi gli svantaggi connessi alla superiorità quantitativa dell’offerta, purché il ragionamento non sia illogico o incongruente.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAppelloTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiCommissione giudicatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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