Cassazione Penale, Sentenza n. 01126/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado e aveva: dichiarato la prescrizione per alcune condotte, riconosciuto attenuanti e rideterminato le pene per i reati contestati (peculato art. 314 cod. pen. capo 1; falsità ideologica telematica art. 479-493 cod. pen. capo 2). Le difese hanno dedotto: (i) difetto della qualifica soggettiva di "incaricata di pubblico servizio" (art. 358 c.p.); (ii) carenza di elemento soggettivo e mancanza di natura appropriativa per il peculato, essendosi le somme destinate alla realizzazione di un evento culturale in esecuzione di un protocollo con il Comune; (iii) inesistenza del reato previsto dall'art. 314-bis per difetto di specifiche norme che vietassero la destinazione; (iv) mancanza di responsabilità per falsità ideologica telematica in capo agli "impiegati di ente pubblico" (art. 493) perché la Fondazione all'epoca era fondazione di diritto privato; (v) vizi di motivazione e irregolarità sul trattamento sanzionatorio e sulla sostituzione della pena ex art. 58 comma 2 L. 689/1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Renata Maria Rapetti per alcuni motivi e l'ha assolta dai reati a lei ascritti perché il fatto non sussiste. Motivi principali: (a) la qualifica di "incaricata di pubblico servizio" è coerente con l'attività di valorizzazione culturale disciplinata da norme pubblicistiche (codice dei beni culturali) e con lo statuto della Fondazione, perciò Rapetti era destinataria di responsabilità pubblicistiche; (b) tuttavia la destinazione delle risorse della Fondazione alla copertura di spese per consentire lo svolgimento della stagione estiva aveva finalità pubbliche coerenti con il protocollo col Comune, per cui non integra il reato di peculato; (c) neppure l'art. 314-bis è applicabile: mancano norme specifiche che proibissero la destinazione dei fondi e non è dimostrato un intento di procurare un ingiusto vantaggio o danno; (d) quanto alla falsità telematica (art. 479/493), pur essendo accertata la falsificazione delle attestazioni "art bonus", l'art. 493 si applica solo a chi sia "impiegato dello Stato o di altro ente pubblico": la Fondazione era qualificata come ente di diritto privato all'epoca, per cui la fattispecie non era configurabile nei confronti di Rapetti. Per Sateriale la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancanza della qualifica di incaricata di pubblico servizio (mansioni esecutive/meramente contabili), motivo assorbente che conduceva all'esclusione delle imputazioni penalmente rilevanti. Nel complesso i ricorsi dei difensori sono stati accolti con conseguente proscioglimento/annullamento degli addebiti penali principali in favore delle ricorrenti.
Norme richiamate
art. 358 cod. pen.
"a qualunque titolo" presta un pubblico servizio
La qualifica di incaricato di pubblico servizio si determina in base alla natura pubblicistica dell'attività svolta e non dalla mera natura privata o pubblica dell'ente; rileva se l'attività è disciplinata da norme di diritto pubblico
art. 314 cod. pen. (peculato)
Il peculato richiede che il soggetto, avendo per ragione dell'ufficio la disponibilità di denaro o cosa mobile altrui, se ne appropri; non integra peculato la destinazione delle risorse a finalità pubbliche coerenti con lo scopo dell'ente
art. 314-bis cod. pen.
"fuori dei casi previsti dall'articolo 314... li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge... e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto"
Fattispecie sussidiaria e più restrittiva: applicabile solo se la destinazione viola "specifiche disposizioni di legge" che non lascino margini di discrezionalità e richiede dolo e produzione di vantaggio o danno; non estende l'ambito del peculato
art. 479 - 493 cod. pen. (falsità ideologica, atti informatici)
La falsità ideologica telematica può sussistere per atti inseriti nel portale ministeriale (equiparati agli atti pubblici), ma l'art. 493 è previsto per chi sia "impiegato dello Stato, o di un altro ente pubblico", quindi non si applica automaticamente ad incaricati di pubblico servizio non dipendenti da ente pubblico
art. 491-bis cod. pen.
Equipara il documento informatico al documento cartaceo ai fini delle fattispecie di falsità quando abbia efficacia probatoria
L. 29 luglio 2014 n. 106 (art bonus)
Prevede crediti d'imposta (es. 65%) per erogazioni liberali a sostegno della cultura; regolamenta le modalità di registrazione sul portale MIBACT e le attestazioni richieste al beneficiario
L. 26 aprile 1990 n. 86
Ha riformulato le nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio ancorandole al criterio funzionale/oggettivo dell'attività svolta piuttosto che al rapporto di dipendenza
D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), artt. 6, 111, 115, 117
"la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale..."
La valorizzazione dei beni culturali è riconosciuta come attività di interesse pubblico e può configurare un pubblico servizio; disciplina le forme di gestione diretta o indiretta delle attività culturali
art. 58, comma 2, L. n. 689/1981
Regola la sostituzione della pena detentiva; la Corte di merito deve motivare l'opportunità e l'idoneità della pena sostitutiva in relazione alla rieducazione e reinserimento sociale
Massime di principio
- La qualifica di "incaricato di pubblico servizio" si valuta sulla base della disciplina pubblicistica dell'attività svolta e non sulla sola natura giuridica dell'ente; quindi un soggetto di una fondazione privata può assumere responsabilità pubblicistiche se svolge un'attività regolata da norme pubbliche
- Il delitto di peculato richiede appropriazione o destinazione delle risorse a fini privati: l'utilizzo di risorse pubbliche per finalità pubbliche coerenti con lo scopo istituzionale esclude il peculato
- La nuova fattispecie di cui all'art. 314-bis è sussidiaria e richiede la violazione di specifiche disposizioni di legge prive di margini discrezionali e il dolo volto a procurare un ingiusto vantaggio o danno; in mancanza di norme precise o di intento volto al vantaggio, la norma non si applica
- Per le falsità relative ad atti informatici (art. 491-bis e segg.) è necessario verificare la qualità soggettiva dell'autore: alcune fattispecie (es. art. 493) richiedono il requisito del rapporto di impiego con ente pubblico per la configurabilità del reato
- Nelle contestazioni relative a destinazioni di fondi o a scelte amministrative è essenziale individuare norme primarie vincolanti che regolino la condotta: la mera incongruenza o criticità gestionale non sempre integra reato penale senza la violazione di regole specifiche
- Il giudice deve motivare in modo chiaro la scelta sulla sostituzione della pena (art. 58 L. 689/1981), valutando l'idoneità alla rieducazione e al reinserimento sociale; l'omessa motivazione può costituire motivo di impugnazione
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