Sentenza del 28/12/2022 n. 6365 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Accertamento - Società di persone - Unitarietà dell'accertamento - Ricorso - Decisione -Riguarda i soci e la società - Inscindibilmente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di un avviso di rettifica fiscale relativo ai redditi prodotti da una società di persone e alla conseguente imputazione dei redditi ai soci; questione sulla portata dell'accertamento e sugli effetti del ricorso proposto nei confronti della società o di un singolo socio
La decisione
la decisione ha affermato il principio di unitarietà dell'accertamento per le società di persone ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917/1986: il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, sia nei confronti della società sia nei confronti di uno dei soci, riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci, con la conseguente estensione automatica degli effetti della decisione a tutti gli interessati. Eccezione se singoli soci prospettano questioni personali rilevanti, come negare la qualità di socio o la ripartizione del reddito, che devono essere valutate separatamente
Norme richiamate
d.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
l'art. 5 viene interpretato nel senso che l'accertamento nei confronti delle società di persone è unitario e i redditi sono automaticamente imputati ai soci; la decisione resa in sede di ricorso ha efficacia anche per la società e per tutti i soci, salvo che questi ultimi sollevino questioni personali relative alla qualità di socio o alla ripartizione del reddito
Massime di principio
- In presenza di società di persone l'accertamento fiscale è unitario: un avviso di rettifica che riguarda la società o anche un solo socio produce effetti anche sugli altri soci.
- Un ricorso proposto avverso un avviso di rettifica indirizzato alla società o a un socio estende i suoi effetti a tutti i soci, salvo che singoli soci deducano specifiche questioni personali (es. negano di essere soci o contestano la ripartizione del reddito).
- Per difendersi efficacemente, i singoli soci che ritengono di avere posizioni personali diverse devono proporre e documentare espressamente le proprie questioni personali in sede di giudizio.
- Dal punto di vista procedurale, è consigliabile che in caso di accertamento che interessa redditi di società di persone la difesa consideri l'intera compagine sociale, valutando l'opportunità di far partecipare tutti i soci o di sollevare specifiche eccezioni individuali.
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