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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24526/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con i primi due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato la sua responsabilità per ricettazione, senza riqualificare il fatto nel delitto di furto. La doglianza era già stata dedotta in appello ed è stata ritenuta reiterativa. La Corte d'appello aveva valorizzato, ai fini dell'elemento soggettivo, la fuga dell'imputato al controllo, l'abbandono dei veicoli e l'assenza di una spiegazione attendibile sulla lecita provenienza del possesso di un furgone Ducato e di quattro motocicli Honda. Con il terzo motivo il ricorrente ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale e la quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati o comunque reiterativi i primi due motivi, osservando che per la ricettazione non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel reato presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova contraria, e che l'elemento soggettivo può essere desunto anche da elementi indiretti, inclusa la mancata o non attendibile indicazione della provenienza dei beni. Ha poi giudicato manifestamente infondato il terzo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente sul diniego delle attenuanti generiche, sulla recidiva e sulla pena. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate in mancanza di elementi positivamente valorizzabili; la motivazione è sufficiente se dà conto dell'assenza di ragioni favorevoli all'imputato e della gravità della condotta.

Massime di principio

  • Nel delitto di ricettazione non è necessaria la prova positiva della mancata partecipazione dell'imputato al reato presupposto: è sufficiente che non emerga la prova contraria.
  • L'elemento soggettivo della ricettazione può essere desunto anche in via indiziaria, dalla condotta dell'agente e dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene ricevuto.
  • La mancata spiegazione attendibile della provenienza lecita della res, in presenza di ulteriori indici fattuali, può legittimare l'affermazione della consapevolezza della provenienza delittuosa.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da motivazione congrua, fondata sull'assenza di elementi favorevoli e sulla gravità del fatto e della personalità desunta dai precedenti.
  • Le censure riproduttive di questioni già dedotte e disattese in appello, se non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, non superano il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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