Circolare n. 21 del 4/05/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina in modo organico l’utilizzo del modello 730/2009 per la dichiarazione dei redditi 2008, indicando chi può usarlo e chi ne è escluso, le regole per la dichiarazione congiunta e per il 730-integrativo, nonché le modalità di gestione del quadro ICI, degli acconti e delle rateizzazioni. Definisce poi gli adempimenti di sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati, i controlli documentali, i compensi spettanti e il flusso telematico dei modelli 730-4. Infine, disciplina tempi e modalità dei conguagli, anche in situazioni particolari come cessazione del rapporto, assenza di retribuzione e decesso del contribuente.
Modello 730/2009 e assistenza fiscale per i redditi 2008
Modello 730/2009 - Assistenza fiscale sui redditi 2008
La circolare disciplina in modo completo il funzionamento del modello 730/2009 per i redditi 2008, definendo i soggetti che possono utilizzarlo, le ipotesi di esclusione, le modalità di presentazione, gli adempimenti di sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati, nonché le regole per i conguagli e per alcune situazioni particolari. Vengono inoltre chiariti gli aspetti relativi al 730-integrativo, alla gestione del quadro ICI e alla trasmissione telematica dei modelli 730-4.
Soggetti che possono utilizzare il modello 730
Possono utilizzare il modello 730/2009, sempre che abbiano un sostituto d’imposta in grado di effettuare i conguagli nei tempi previsti, i seguenti contribuenti:
- lavoratori dipendenti e pensionati;
- percettori di indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente, quali integrazione salariale e indennità di mobilità;
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive;
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, Irap e Iva.
Il modello 730 può essere presentato al proprio sostituto che abbia scelto di prestare assistenza fiscale, a un CAF per lavoratori dipendenti e pensionati o a un professionista abilitato. Sono previste condizioni specifiche per i rapporti di lavoro a tempo determinato, per il personale della scuola e per i soggetti con soli redditi di collaborazione coordinata e continuativa, purché durino almeno nei periodi indicati e il contribuente conosca i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.
Soggetti esclusi dal modello 730
Non possono utilizzare il modello 730/2009 i contribuenti che nel 2008 hanno posseduto:
- redditi di lavoro autonomo con partita IVA;
- redditi di impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi diversi non compresi nel quadro D, righi D4 e D5;
- redditi provenienti da trust;
- plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate o da cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.
Sono inoltre esclusi i contribuenti che devono presentare anche IVA, IRAP o la dichiarazione in qualità di sostituto d’imposta, i non residenti in Italia nel 2008 e/o nel 2009, i lavoratori dipendenti pagati esclusivamente da datori non obbligati a operare ritenute e i lavoratori a tempo indeterminato il cui rapporto sia già cessato al momento della presentazione. Il modello 730 non può essere utilizzato nemmeno per i contribuenti deceduti.
Dichiarazione congiunta
I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione congiunta se almeno uno di essi è nelle condizioni per utilizzare il 730. La dichiarazione congiunta è esclusa se uno dei coniugi ha redditi incompatibili con il modello 730 o deve presentare UNICO 2009 Persone fisiche.
Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell’assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti o intermediari presentare la dichiarazione. Il coniuge che ha come sostituto il soggetto a cui è presentata la dichiarazione deve essere indicato come dichiarante, barrando l’apposita casella; se la presentazione avviene tramite CAF o professionista, dichiarante è il soggetto che ha scelto il proprio sostituto per il conguaglio.
Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta se uno dei coniugi è deceduto o se la dichiarazione è resa per conto di altri contribuenti, ad esempio incapaci o minori. Ciascun coniuge deve indicare nel proprio rigo F1 gli acconti versati relativi alla propria IRPEF e alla propria addizionale comunale.
Dichiarazione integrativa 730
Se il contribuente riscontra errori od omissioni che, una volta corretti, comportano un maggior rimborso, un minor debito o nessuna variazione d’imposta, può presentare una dichiarazione integrativa mediante il modello 730, indicando il codice 1 nell’apposita casella. La dichiarazione va presentata entro il 25 ottobre 2009 a un CAF o a un professionista abilitato, anche se l’assistenza originaria era stata prestata dal sostituto d’imposta.
Se l’integrativa è presentata allo stesso soggetto che aveva assistito la dichiarazione originaria, il contribuente esibisce solo la documentazione relativa all’integrazione; se invece l’assistenza originaria era stata prestata da altro soggetto, deve esibire tutta la documentazione. Il CAF o il professionista rilascia la ricevuta, predispone un nuovo prospetto 730-3, consegna il tutto al contribuente entro il 10 novembre 2009, trasmette il 730-4 integrativo al sostituto e invia all’Amministrazione finanziaria i dati dell’integrativa entro la stessa data.
Sono previsti ulteriori casi particolari:
- codice 2, quando il sostituto d’imposta non è stato correttamente identificato per incompletezza o incongruenza dei dati del frontespizio;
- codice 3, quando il risultato contabile del 730 originario non è mai pervenuto al sostituto per inesattezze sui dati del sostituto.
Se invece l’errore determina un minor rimborso o un maggior debito, il contribuente deve ricorrere a UNICO 2009 Persone fisiche, nei termini ordinari o, se scaduti, mediante le regole dell’integrativa/correttiva previste dalla normativa richiamata. La presentazione del 730-integrativo non sospende le procedure già avviate sul 730 originario.
Quadro I ICI
Il quadro I del modello 730 consente al contribuente di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, con modello F24, il versamento dell’ICI dovuta per il 2009. In tal caso, in sede di conguaglio il sostituto rimborsa solo l’eventuale differenza tra il credito complessivo e la quota destinata all’ICI.
Se il contribuente barra la casella 1 del quadro I, oppure se l’importo indicato nella casella 2 coincide con il credito risultante, il sostituto non effettua alcun rimborso. In dichiarazione congiunta ciascun coniuge può utilizzare, in tutto o in parte, il proprio credito per il proprio debito ICI.
In caso di 730-integrativo, il quadro I deve indicare un importo non inferiore a quello già utilizzato in compensazione con F24 per l’ICI; se nel 730 originario il quadro non era stato compilato o la somma non era stata utilizzata, nel modello integrativo esso può essere compilato anche diversamente o omesso.
Acconti e rateizzazioni
Il contribuente che ritiene di non dover versare alcun acconto IRPEF deve barrare la casella 1 del rigo F6; se ritiene dovuto un acconto minore, indica nella colonna 2 del rigo F6 l’importo ridotto da trattenere. Per l’addizionale comunale, la logica è analoga: casella 3 per l’azzeramento dell’acconto e colonna 4 per l’indicazione dell’importo minore.
Se il contribuente non intende effettuare alcun versamento IRPEF a titolo di seconda o unica rata di acconto, o intende versare un importo inferiore a quello risultante dal modello 730, deve comunicarlo entro settembre 2009 al sostituto d’imposta che effettua il conguaglio.
È ammessa la rateizzazione, ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. n. 241/1997, del saldo, del primo acconto IRPEF, delle addizionali regionale e comunale IRPEF, dell’acconto dell’addizionale comunale e dell’acconto del 20 per cento su alcuni redditi a tassazione separata. La rateazione può essere da due a cinque rate mensili di uguale importo, con interesse dello 0,50 per cento mensile. Non è invece rateizzabile la seconda o unica rata di acconto IRPEF.
Assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta
I sostituti d’imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), d), g) e l) del TUIR, con alcune esclusioni, possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti. L’assistenza non comporta oneri per gli assistiti; ai sostituti che svolgono le attività previste dalla legge spettano i compensi normativamente stabiliti, che non costituiscono corrispettivo ai fini IVA quando sono recuperati tramite riduzione delle ritenute.
Non spetta alcun compenso alle Amministrazioni dello Stato e ad alcuni organi costituzionali espressamente indicati. Tutti i sostituti, anche quelli che non prestano assistenza fiscale, devono effettuare i conguagli derivanti dalle dichiarazioni elaborate da CAF e professionisti. Non spetta compenso per la sola effettuazione dei conguagli, per le dichiarazioni tardive, per le rettifiche, per i duplicati e per le annullate.
Il contribuente che si avvale del sostituto deve presentare entro aprile 2009 il modello 730/2009 compilato e sottoscritto, con l’indicazione dei redditi erogati e degli eventuali acconti trattenuti, oltre al modello 730-1 chiuso in busta per la scelta dell’8 e del 5 per mille. Le scelte dei coniugi in dichiarazione congiunta vanno inserite in un’unica busta. Il contribuente non deve esibire al sostituto la documentazione, ma deve conservarla fino al 31 dicembre 2013.
Il sostituto rilascia la ricevuta 730-2, verifica la correttezza formale e la sottoscrizione della dichiarazione, controlla la regolarità in relazione a oneri, detrazioni e crediti d’imposta, informa tempestivamente il contribuente in caso di anomalie che impediscano l’assistenza e consegna entro il 31 maggio 2009 la copia della dichiarazione e il prospetto 730-3. Deve trasmettere telematicamente i dati entro il 15 luglio 2009, conservare la documentazione fino al 31 dicembre 2011 e consegnare le buste del 730-1 secondo le modalità fissate dal provvedimento direttoriale richiamato.
Assistenza fiscale prestata da CAF e professionisti abilitati
I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati possono prestare assistenza fiscale nel rispetto delle attività previste dall’articolo 34, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997. I CAF devono esporre in modo visibile, nei locali dedicati all’assistenza, il provvedimento di autorizzazione e varie informazioni su struttura, scadenze, orari e costi.
I consulenti del lavoro, i dottori commercialisti e gli esperti contabili possono svolgere l’assistenza fiscale se abilitati al rilascio del visto di conformità e iscritti nell’apposito elenco informatizzato. Per il 2009 l’iscrizione doveva essere efficace dal 30 giugno 2009; la sola abilitazione alla trasmissione telematica non basta. È richiesta una polizza assicurativa con massimale adeguato e non inferiore a 1.032.913,80 euro, senza franchigie o scoperti e con copertura del risarcimento anche nei cinque anni successivi alla scadenza.
Se il professionista opera in forma associata, nella comunicazione vanno indicati anche i dati dell’associazione; tuttavia l’iscrizione e l’abilitazione restano personali e il visto di conformità può essere apposto solo dal professionista iscritto. Anche la trasmissione telematica può essere effettuata solo dal professionista che ha apposto il visto o dall’associazione cui appartiene, non da altri professionisti della stessa struttura.
Ai CAF e ai professionisti spetta il compenso previsto dall’articolo 38 del d.lgs. n. 241/1997 e, per la trasmissione tramite Entratel, il compenso di cui all’articolo 3, comma 3-ter, del D.P.R. n. 322/1998. Non spettano compensi per dichiarazioni tardive, rettifiche, integrative, duplicate o annullate, né per trasmissioni effettuate da soggetti non iscritti nell’elenco dei professionisti abilitati. Il contribuente non deve pagare corrispettivi per la normale compilazione del 730, salvo servizi ulteriori richiesti espressamente.
Presentazione del 730 a CAF o professionista e controlli
Chi si avvale di CAF o professionista deve presentare entro maggio 2009 il modello 730/2009 già compilato e sottoscritto, oppure richiedere la consulenza per la compilazione, insieme al modello 730-1 per le scelte dell’8 e del 5 per mille in busta chiusa. La documentazione necessaria deve essere esibita al momento dell’assistenza e conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2013.
CAF e professionisti rilasciano la ricevuta 730-2, verificando il possesso dei requisiti per l’uso del modello 730, l’indicazione del sostituto che effettuerà i conguagli e la sottoscrizione della dichiarazione. Nel 730-2 possono indicare se assumono l’impegno di informare direttamente il contribuente sulle comunicazioni dell’Agenzia delle entrate in caso di irregolarità; tale scelta deve essere comunicata all’Agenzia barrando l’apposita casella.
La ricevuta può essere redatta con sistemi automatizzati e l’indicazione dei documenti esibiti può essere sintetica se il CAF o il professionista ne conserva copia. Se emergono situazioni incompatibili con l’uso del 730, l’assistito deve essere tempestivamente avvisato per presentare UNICO 2009. Sulla base della documentazione, il CAF o il professionista elabora la dichiarazione, acquisisce le scelte dell’8 e del 5 per mille, liquida le imposte e consegna entro il 15 giugno 2009 la copia del 730 e il prospetto 730-3.
Nel 730-3 vanno evidenziati gli elementi di calcolo, il risultato del conguaglio, le eventuali variazioni intervenute per effetto dei controlli, i minori acconti indicati dal contribuente e le scelte per l’8 e il 5 per mille. Se il CAF o il professionista commette errori, deve predisporre un nuovo 730-3 e, se necessario, un nuovo 730 base. Il risultato contabile va comunicato al sostituto entro il 30 giugno 2009, salvo il flusso telematico 730-4, e i dati delle dichiarazioni devono essere trasmessi all’Agenzia entro il 15 luglio 2009. La documentazione e le copie dei modelli vanno conservate fino al 31 dicembre 2011.
Flusso telematico dei modelli 730-4
La circolare conferma la procedura telematica per la ricezione dei modelli 730-4 da parte dei sostituti che hanno presentato l’apposita comunicazione entro il 30 giugno 2009. La comunicazione deve indicare l’unica utenza telematica presso cui ricevere i 730-4, l’eventuale scelta tra più utenze, l’intermediario prescelto e il codice della sede operativa.
L’Agenzia delle entrate rende disponibile ai CAF l’elenco dei sostituti aderenti alla procedura. I CAF devono trasmettere i 730-4, i 730-4 rettificativi e gli 730-4 integrativi destinati ai sostituti che hanno aderito al flusso telematico. Il risultato contabile costituisce parte integrante della dichiarazione e deve essere inviato nello stesso file del 730/2009.
Il flusso interessa i sostituti d’imposta con domicilio fiscale in una serie di province espressamente elencate. I sostituti della provincia dell’Aquila che prestano assistenza fiscale e hanno inviato la comunicazione ricevono in via telematica i 730-4 dei propri dipendenti. La circolare segnala che, per l’anno in corso, i professionisti abilitati non rientrano nel flusso telematico dei 730-4.
I CAF ricorrono alle modalità ordinarie quando l’Agenzia segnala l’impossibilità di consegna telematica o quando il 730-4 riguarda soggetti per i quali il sostituto non è tenuto ai conguagli. Se il sostituto indicato nel frontespizio non ha domicilio fiscale in una delle province previste e non è nell’elenco fornito dall’Agenzia, la dichiarazione con il relativo 730-4 non viene accolta: il CAF trasmette la sola dichiarazione e consegna autonomamente il risultato contabile.
Controlli sulla documentazione e visto di conformità
CAF e professionisti devono verificare che i dati della dichiarazione corrispondano alla documentazione esibita, ma il contribuente non è tenuto in generale a produrre i documenti relativi ai redditi dichiarati o alle detrazioni soggettive. Restano fermi i casi particolari, come la documentazione richiesta per i familiari a carico extracomunitari residenti all’estero e privi di codice fiscale, per i quali sono ammesse specifiche forme di documentazione consolare o equipollente.
Tra i documenti da controllare rientrano:
- le certificazioni delle ritenute, compresi CUD e attestazioni dei sostituti per ritenute su redditi di lavoro autonomo occasionale o di capitale;
- gli attestati di versamento degli acconti versati direttamente dal contribuente;
- l’ultima dichiarazione presentata per eccedenze d’imposta da riportare;
- fatture, ricevute e quietanze relative a oneri deducibili o detraibili sostenuti nel 2008.
Per i farmaci, dal 1° gennaio 2008 la spesa è comprovata solo da fattura o scontrino, o copia leggibile, contenente natura, qualità e quantità dei prodotti e codice fiscale del destinatario. È inoltre necessaria la documentazione specifica per premi assicurativi sulla vita, mutui per abitazione principale, detrazioni del 41/36 per cento per recupero edilizio e detrazione del 55 per cento per riqualificazione energetica. Il controllo deve essere eseguito ogni volta che l’onere viene utilizzato, salvo che il soggetto assistente abbia già verificato la stessa documentazione per una rata precedente e ne conservi copia.
Il visto di conformità non richiede il riscontro della correttezza di tutti gli elementi reddituali dichiarati, né valutazioni di merito su spese o situazioni soggettive; richiede però la verifica della corrispondenza delle ritenute, della spettanza e dei limiti di deduzione e detrazione e della correttezza dei crediti d’imposta sulla base della documentazione esibita.
Conguagli, termini e modalità operative
I sostituti d’imposta eseguono i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2009, tenendo conto dei risultati contabili dei modelli 730-3 elaborati direttamente o dei 730-4 ricevuti entro il 30 giugno 2009. Se il risultato contabile arriva oltre tale termine, il conguaglio avviene dal primo mese utile. I soggetti che aderiscono al flusso telematico ricevono i risultati contabili tramite i servizi telematici dell’Agenzia.
Per i conguagli a credito il rimborso avviene mediante riduzione delle ritenute IRPEF e delle addizionali sul mese di luglio, e, se necessario, dei mesi successivi del 2009. In presenza di più aventi diritto, i rimborsi devono essere distribuiti mensilmente in percentuale uguale per tutti gli assistiti. Se a fine anno il rimborso non è stato completato, il sostituto comunica le somme residue e le indica nella certificazione; il contribuente potrà farle valere nella dichiarazione successiva o nella prima utile.
Per i conguagli a debito le somme sono trattenute dalle retribuzioni di luglio 2009; se la retribuzione è insufficiente, il residuo è trattenuto nei mesi successivi del 2009 con interesse dello 0,40 per cento mensile. Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto calcola le rate e gli interessi dello 0,50 per cento mensile e, in caso di incapienza, applica anche l’interesse per differimento dello 0,40 per cento.
L’unica o seconda rata di acconto IRPEF è trattenuta dalla retribuzione di novembre 2009 e, se necessario, da quella di dicembre con applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento. Le somme trattenute sono versate con i codici tributo F24 o F24 EP, o con gli appositi capitoli di Tesoreria per gli enti pubblici.
Se entro fine anno non è stato possibile trattenere l’intera somma, il sostituto comunica al contribuente gli importi ancora dovuti entro dicembre 2009; la parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile tenendo conto anche di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nel mese di gennaio con le modalità previste per i versamenti delle persone fisiche. Gli enti pensionistici effettuano i conguagli sulla prima pensione utile da agosto o settembre.
Situazioni particolari: cessazione del rapporto, assenza di retribuzione, decesso e sisma
Se prima o durante i conguagli interviene la cessazione del rapporto di lavoro, l’aspettativa senza retribuzione o una posizione analoga, il sostituto non effettua i conguagli a debito e comunica al contribuente gli importi da versare direttamente. Il contribuente in temporanea assenza di retribuzione può scegliere di richiedere la trattenuta, con interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto dovrà corrispondergli emolumenti entro l’anno.
In caso di credito, il sostituto è comunque tenuto a rimborsare i dipendenti cessati o privi di retribuzione mediante riduzione delle ritenute sugli altri dipendenti, secondo le regole ordinarie.
Se il contribuente decede, viene meno l’obbligo del sostituto di effettuare i conguagli. In caso di debito, il sostituto comunica agli eredi le somme ancora da trattenere, che vanno versate dagli eredi nei termini di legge; gli eredi non sono tenuti agli acconti. In caso di credito, il sostituto comunica l’importo agli eredi e lo indica nella certificazione, consentendone l’utilizzo nella dichiarazione successiva o, in alternativa, la richiesta di rimborso. Se la dichiarazione era congiunta e il decesso riguarda il dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria sulla base dei dati del 730-3.
Per i contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 la circolare rinvia a successive istruzioni specifiche da emanare in relazione al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.
Punti principali
Soggetti che possono o non possono usare il modello 730
Possono utilizzare il modello 730/2009, se hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli nei tempi previsti, lavoratori dipendenti, pensionati, percettori di indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente, soci di cooperative, sacerdoti, titolari di cariche pubbliche elettive, soggetti impegnati in lavori socialmente utili e produttori agricoli esonerati. Sono previste regole specifiche per i rapporti di lavoro a tempo determinato, per il personale della scuola e per i collaboratori coordinati e continuativi. Non possono invece usare il 730 i soggetti con redditi di impresa o di lavoro autonomo con partita IVA, redditi diversi non ammessi, trust, specifiche plusvalenze, nonché chi deve presentare IVA, IRAP o la dichiarazione da sostituto d’imposta, i non residenti e i lavoratori dipendenti pagati da datori non obbligati a ritenute; il 730 non è utilizzabile neppure per i contribuenti deceduti.
Dichiarazione congiunta
I coniugi non separati possono presentare la dichiarazione in forma congiunta se almeno uno può usare il 730. La dichiarazione è esclusa se uno dei coniugi ha redditi incompatibili con il 730 o deve presentare UNICO. Se entrambi possono avvalersi dell’assistenza fiscale, scelgono a quale sostituto o intermediario presentare la dichiarazione e va individuato il dichiarante secondo le regole indicate. Non è ammessa la congiunta in caso di decesso di un coniuge o quando la dichiarazione è presentata per conto di incapaci o minori. Ciascun coniuge deve indicare nel proprio rigo F1 gli acconti versati relativi alla propria IRPEF e addizionale comunale.
Dichiarazione integrativa 730
Se emergono errori od omissioni che comportano un maggior rimborso, un minor debito o nessuna variazione d’imposta, il contribuente può presentare il 730-integrativo entro il 25 ottobre 2009 presso un CAF o un professionista abilitato. Sono previsti tre codici: 1 per l’integrazione ordinaria, 2 quando il sostituto non è stato correttamente identificato nel frontespizio, 3 quando il risultato contabile non era mai pervenuto al sostituto per inesattezze sui dati del sostituto. Il CAF/professionista rilascia ricevuta, elabora un nuovo 730-3, invia il 730-4 integrativo e trasmette telematicamente i dati all’Agenzia. Se l’integrazione peggiora la posizione del contribuente, questi deve usare UNICO 2009. La presentazione dell’integrativa non sospende i conguagli già avviati sul 730 originario.
Quadro I ICI, acconti e rateizzazione
Il quadro I del modello 730 consente di destinare in tutto o in parte il credito risultante alla compensazione dell’ICI 2009 tramite F24; in tal caso il sostituto rimborsa solo l’eventuale eccedenza. Nella dichiarazione congiunta ciascun coniuge utilizza il proprio credito per il proprio debito ICI. In presenza di 730 integrativo, il quadro I deve rispettare gli importi già utilizzati in compensazione. Per gli acconti IRPEF e addizionale comunale il contribuente può indicare la volontà di non versare o di versare importi minori, mentre la seconda o unica rata di acconto IRPEF va comunicata al sostituto entro settembre 2009. È ammessa la rateizzazione, da due a cinque rate, del saldo e di diversi acconti, con interesse dello 0,50% mensile; non è rateizzabile la seconda o unica rata di acconto IRPEF.
Assistenza di sostituti, CAF e professionisti e adempimenti documentali
I sostituti d’imposta che erogano determinati redditi possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti senza oneri per gli assistiti, ma devono comunque effettuare i conguagli delle dichiarazioni elaborate da CAF e professionisti. Il contribuente presenta il 730 e il modello 730-1 entro aprile al sostituto e entro maggio a CAF/professionista, e deve conservare la documentazione fino al 31 dicembre 2013. CAF e professionisti devono verificare requisiti, completezza e conformità, rilasciare ricevuta, consegnare entro il 15 giugno il 730-3 al contribuente, comunicare il risultato contabile al sostituto entro il 30 giugno e trasmettere i dati all’Agenzia entro il 15 luglio 2009; la documentazione e i prospetti vanno conservati fino al 31 dicembre 2011.
Professionisti abilitati, visto di conformità e compensi
I consulenti del lavoro, i dottori commercialisti e gli esperti contabili possono prestare assistenza fiscale solo se iscritti nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità; per il 2009 l’iscrizione doveva risultare efficace dal 30 giugno 2009. È richiesta una polizza assicurativa con massimale non inferiore a 1.032.913,80 euro, senza franchigie o scoperti e con copertura anche per i cinque anni successivi alla scadenza. Spettano i compensi previsti dalla normativa per l’assistenza e, per i soli soggetti abilitati, anche per la trasmissione telematica; non spettano compensi in caso di dichiarazioni tardive, rettifiche, duplicati o annullamenti, né se il professionista non è regolarmente abilitato. Nessun corrispettivo è dovuto dal contribuente per la compilazione ordinaria del 730, salvo attività ulteriori come l’informazione diretta sulle comunicazioni dell’Agenzia.
Flusso telematico dei modelli 730-4
La circolare conferma la procedura telematica per la trasmissione dei risultati contabili 730-4 ai sostituti che hanno presentato l’apposita comunicazione entro il 30 giugno 2009, indicando utenza telematica, intermediario e codice sede. L’Agenzia mette a disposizione dei CAF l’elenco dei sostituti aderenti; il risultato contabile è parte integrante del 730 e va inviato nello stesso file della dichiarazione. Il flusso telematico riguarda i sostituti con domicilio fiscale in specifiche province elencate nel testo e, per l’anno in corso, non comprende i professionisti abilitati. Se il sostituto non è abilitato alla ricezione telematica o non ha rapporti con il contribuente, il 730-4 va consegnato con modalità ordinarie.
Controlli documentali e visto di conformità
CAF e professionisti devono verificare la corrispondenza tra dichiarazione e documentazione esibita, ma il contribuente non deve esibire in generale i documenti sui redditi dichiarati né quelli relativi alle detrazioni soggettive, salvo casi particolari. Per i familiari a carico extracomunitari residenti all’estero e privi di codice fiscale sono richieste forme specifiche di documentazione consolare o equipollente. Devono essere controllati, tra l’altro, CUD e certificazioni delle ritenute, attestati degli acconti versati, precedenti dichiarazioni per eccedenze da riportare, fatture e ricevute per oneri deducibili o detraibili, con specifiche regole per i farmaci, per mutui, premi assicurativi, ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica. Il visto di conformità richiede verifica della corrispondenza delle ritenute, dei limiti di deduzione e detrazione e della spettanza dei crediti d’imposta.
Conguagli e situazioni particolari
I conguagli vanno eseguiti sulle retribuzioni di competenza di luglio 2009, tenendo conto dei risultati contabili ricevuti entro il 30 giugno o, se rettificati/integrativi, pervenuti in tempo utile. Per i conguagli a credito il rimborso avviene tramite riduzione delle ritenute; se non è possibile completarlo entro l’anno, il residuo è comunicato al contribuente e indicato in certificazione. Per i conguagli a debito le somme sono trattenute da luglio, con interesse dello 0,40% mensile in caso di differimento; la seconda/unica rata di acconto IRPEF è trattenuta a novembre, o a dicembre con interesse se la retribuzione è insufficiente. In caso di cessazione del rapporto o assenza di retribuzione il sostituto non effettua i conguagli a debito e il contribuente versa direttamente; in caso di credito, il rimborso è comunque effettuato. In caso di decesso, l’obbligo di conguaglio viene meno e il credito/debito è gestito dagli eredi; il coniuge superstite, se la dichiarazione era congiunta, deve separare la propria posizione. Per i residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 la circolare rinvia a successive istruzioni specifiche.
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