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Circolare

Circolare n. 24 del 15/05/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce per il 2009 gli indirizzi operativi in materia di contenzioso tributario, in coerenza con l'atto di indirizzo ministeriale 2009-2011 e con gli obiettivi di budget di produzione. Vengono richiamati il ruolo delle strutture territoriali e delle Direzioni regionali, il rafforzamento della difesa in giudizio, l'uso degli istituti deflativi, le regole per la costituzione in giudizio, la partecipazione alle udienze, la gestione delle pronunce e i nuovi obiettivi quantitativi e qualitativi. Sono inoltre confermati il progetto "Qualità del contenzioso tributario" e i controlli regionali sul rispetto di tempi, adempimenti e correttezza dei dati informativi.

Indirizzi operativi 2009 sul contenzioso tributario e sul contrasto all'evasione

Prevenzione e contrasto all’evasione – Anno 2009: indirizzi operativi in materia di contenzioso tributario

La circolare definisce gli indirizzi operativi per il 2009 in materia di contenzioso tributario, in coerenza con l’atto di indirizzo ministeriale per gli anni 2009-2011 e con gli obiettivi di budget di produzione. L’obiettivo generale è rafforzare la difesa degli interessi erariali, migliorare la sostenibilità della pretesa tributaria e accrescere l’efficacia complessiva dell’azione contenziosa delle strutture territoriali.

Quadro organizzativo e riparto di competenze

La circolare si inserisce nel contesto della riorganizzazione dell’Agenzia, con l’istituzione delle Direzioni provinciali in sostituzione degli Uffici locali e con la previsione di un’Ufficio controlli dotato di specifica Area legale. Tale Area legale, e nelle more della sua attivazione il team di assistenza legale o un gruppo di funzionari dedicati, cura non solo la difesa in giudizio ma anche le attività istruttorie connesse al riesame in autotutela, alla conciliazione giudiziale, alla determinazione degli importi da riscuotere o rimborsare e, più in generale, alla sollecita esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

Dal 1° gennaio 2009, ai sensi dell’art. 27, commi 9-14, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, alle Direzioni regionali è attribuita anche l’attività di controllo e il relativo contenzioso nei confronti dei soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro. All’interno della Direzione regionale tale attività è affidata all’Ufficio contenzioso. La circolare richiama inoltre la necessità di una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, anche per effetto dell’istituzione delle sezioni regionali prevista dalla legge n. 244 del 2007.

Miglioramento della sostenibilità della pretesa tributaria

Le strutture territoriali devono assicurare una difesa in giudizio corretta ed efficace, rispettando tutti gli adempimenti processual-tributari e ponendo attenzione al valore della lite e ai principi di diritto in discussione. La qualità dell’attività contenziosa è considerata obiettivo fondamentale, anche per gli effetti positivi sul gettito e sulla riscossione, che beneficia della sistematica e tempestiva iscrizione a ruolo a titolo provvisorio e definitivo.

Il giudizio instaurato dal contribuente determina una serie di adempimenti obbligatori che non possono essere omessi. Per questo il contenzioso tributario assume carattere prioritario rispetto ad altre attività non obbligatorie ai fini della tutela erariale.

Istituti deflativi e prevenzione del contenzioso

La circolare favorisce il ricorso agli strumenti deflativi del contenzioso, in particolare autotutela e conciliazione giudiziale, ogni volta che ne ricorrano i presupposti. Prima della predisposizione delle controdeduzioni deve essere valutato il grado di sostenibilità della pretesa, anche alla luce dei motivi di ricorso, per verificare se sussistano i presupposti per una definizione totale o parziale in autotutela o per la conciliazione.

Se il contraddittorio per l’accertamento con adesione si è già svolto senza esito, la valutazione sulla conciliazione giudiziale deve tener conto soprattutto di fatti nuovi o di circostanze non precedentemente rappresentate in modo adeguato. La circolare evidenzia inoltre che la consapevolezza, da parte del contribuente, dell’efficacia della difesa dell’Agenzia in giudizio costituisce un incentivo alla scelta di istituti che evitano il contenzioso, come l’adesione al processo verbale di constatazione, l’adesione agli inviti al contraddittorio, la rinuncia all’impugnazione e l’accertamento con adesione. In questa prospettiva, anche le forme di interpello e la consulenza giuridica svolgono una funzione preventiva, consentendo al contribuente di conoscere preventivamente la posizione dell’Amministrazione.

Costituzione in giudizio e gestione degli atti difensivi

La difesa erariale si concretizza soprattutto nella predisposizione di controdeduzioni tempestive, complete e specifiche, idonee a contestare tutti i motivi di ricorso e corredate dalla documentazione probatoria. Le Direzioni regionali devono monitorare le costituzioni in giudizio arretrate e intervenire con azioni correttive, come piani straordinari di smaltimento, quando emergano criticità.

La qualità della difesa non si esaurisce con la costituzione in giudizio: occorre depositare ulteriori atti e documenti qualora sopravvengano fatti nuovi. In tale ottica, il collegamento telematico con la banca dati delle Commissioni tributarie è richiamato come strumento utile per rilevare tempestivamente il deposito di atti della controparte.

Se il contribuente chiede la sospensione dell’esecuzione dell’atto ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992, l’Ufficio deve prendere posizione nelle controdeduzioni o con memorie separate, valutando anche l’opportunità di subordinare la sospensione alla prestazione di idonea garanzia.

Partecipazione alle udienze e ai procedimenti cautelari

Nei giudizi di rilevante interesse economico o giuridico deve essere richiesta la discussione in pubblica udienza, salvo che l’istanza sia già stata formulata dal contribuente. La circolare insiste sulla necessità di una partecipazione sistematica e qualificata alle udienze pubbliche, così da rappresentare efficacemente al collegio giudicante le ragioni dell’Agenzia.

Al termine dell’udienza, il funzionario presente deve riferire al dirigente di riferimento, con una breve relazione sui contenuti più rilevanti della discussione e sul proprio intervento. La partecipazione va assicurata anche alle camere di consiglio relative ai procedimenti cautelari ex art. 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dando priorità alle liti di maggiore valore economico, nonché alle udienze di discussione fissate dalle sezioni regionali della Commissione tributaria centrale.

Esame delle pronunce, esecuzione e impugnazione

Le pronunce giurisdizionali devono essere esaminate immediatamente dopo il deposito, per consentire l’adempimento tempestivo degli effetti conseguenti, in particolare in materia di iscrizione a ruolo e rimborsi. L’obiettivo è evitare giudizi di ottemperanza, esecuzioni forzate e ulteriori aggravi, comprese le spese di giudizio.

Per le decisioni sfavorevoli, in tutto o in parte, l’Ufficio deve procedere a una valutazione tempestiva e approfondita dei profili di impugnazione o, in alternativa, di acquiescenza. Gli atti interni di acquiescenza devono essere sinteticamente motivati, protocollati, datati e sottoscritti dal Direttore della Direzione provinciale o dell’Ufficio locale, o da un suo delegato.

Quanto ai ricorsi per cassazione, l’invio all’Avvocatura generale dello Stato deve avvenire esclusivamente tramite la Direzione regionale, secondo le istruzioni già richiamate dalla circolare.

Obiettivi di produzione per il 2009

La circolare conferma per il 2009 una serie di indicatori di budget. In particolare, restano fissati gli obiettivi di costituzione in giudizio in Commissione tributaria provinciale e regionale, distinti tra controversie di valore inferiore o superiore a 100.000 euro, con percentuali differenziate tra tempestività e livello minimo di realizzazione. Sono confermati anche gli obiettivi relativi alla partecipazione alle udienze pubbliche in rapporto al valore della lite, alle autorizzazioni alla proposizione dell’appello rilasciate almeno 10 giorni prima della scadenza e alla tempestività nell’invio all’Avvocatura generale dello Stato delle richieste di ricorso per cassazione.

Tra i nuovi indicatori figurano:

  • l’invio all’Avvocatura della relazione per il controricorso in cassazione e per l’eventuale ricorso incidentale entro 20 giorni dalla prima notifica del ricorso per cassazione;
  • l’esecuzione entro 120 giorni dell’iscrizione a ruolo conseguente ad avvisi di accertamento IRPEF e IVA oggetto di giudizio davanti alle commissioni tributarie.

Per quest’ultimo indicatore, il termine decorre, a titolo esemplificativo, dalla notifica del ricorso del contribuente, dal ricevimento della comunicazione del decreto di inammissibilità o di estinzione, oppure del dispositivo della sentenza; in mancanza di comunicazione, il termine decorre dalla data di deposito. La circolare precisa inoltre che gli obiettivi di base e operativi possono presentare specificità per il Lazio e che per l’Abruzzo si applicano in parte i provvedimenti straordinari connessi ai recenti eventi sismici.

Obiettivi operativi e monitoraggio informatico

La gestione del contenzioso deve basarsi su un costante aggiornamento della base informativa automatizzata, tramite l’uso sistematico, completo e tempestivo delle applicazioni informatiche. Ciò è funzionale non solo alla gestione dei singoli giudizi, ma anche alla disponibilità di una banca dati affidabile per la pianificazione, il monitoraggio e l’analisi del contenzioso.

Gli obiettivi operativi confermati riguardano, tra l’altro:

  • l’acquisizione al sistema del 100% dei ricorsi in CTP e CTR entro 30 giorni dalla notifica, con termine ridotto a 15 giorni per i ricorsi per cassazione proposti dal contribuente;
  • l’acquisizione del 100% delle sentenze di primo e secondo grado entro 30 giorni dalla comunicazione del dispositivo, o entro 20 giorni per i decreti ex art. 27 del D.Lgs. n. 546 del 1992;
  • la registrazione al sistema della data e del numero di protocollo di tutti gli atti di acquiescenza relativi a sentenze totalmente o parzialmente sfavorevoli, entro 30 giorni dalla protocollazione;
  • la tempestiva costituzione in giudizio in CTP e CTR per una quota minima dei ricorsi sotto la soglia di 100.000 euro;
  • la riassegnazione al 100% dei giudizi ancora intestati ai soppressi Uffici distrettuali;
  • l’incremento degli esiti favorevoli in CTP e CTR sui ricorsi avverso atti di accertamento, misurato sui valori economici in contestazione confermati o annullati, con un incremento minimo annuo del 2% o dell’1% a seconda della posizione rispetto alla media nazionale del biennio precedente.

Se gli obiettivi non sono raggiunti, la Direzione regionale deve analizzarne le cause e adottare azioni correttive.

Progetto "Qualità del contenzioso tributario"

Viene confermata la prosecuzione del progetto avviato il 1° aprile 2008, finalizzato ad aumentare gli esiti favorevoli delle controversie di maggior valore economico. La continuità del progetto è ritenuta opportuna anche per il secondo grado di giudizio, in considerazione dei risultati positivi emersi nell’anno precedente.

Le Direzioni regionali devono continuare a operare secondo le modalità già stabilite dalla circolare n. 29/E del 28 marzo 2008 e dalle successive istruzioni attuative, esercitando un monitoraggio costante e un’attività di assistenza che consentano interventi tempestivi per migliorare efficacia della difesa e uniformità dei comportamenti. Il controllo deve riguardare la correttezza e la tempestività degli adempimenti processuali e la qualità degli atti difensivi su un campione significativo di controversie.

Per il monitoraggio del progetto sono previsti due adempimenti di rendicontazione: una relazione entro il 30 ottobre 2009, con le schede relative al monitoraggio formale e all’assistenza sostanziale fino al 30 settembre 2009, e una relazione finale con relative schede entro il 15 marzo 2010.

Controlli delle Direzioni regionali e comunicazioni

Le Direzioni regionali devono svolgere un’attività di controllo mirata sullo stato di avanzamento degli obiettivi e sulla correttezza ed efficacia degli adempimenti delle strutture territoriali. Il controllo deve soffermarsi in particolare sul rispetto del termine di 120 giorni per l’iscrizione a ruolo, sulla tempestiva costituzione in giudizio, sulla partecipazione alle udienze pubbliche, sulla sistematicità dell’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, sulle acquiescenze, sui giudizi di ottemperanza e sulla completezza e corrispondenza dei dati inseriti nel sistema informativo rispetto allo stato effettivo del processo.

Infine, tutte le comunicazioni delle Direzioni regionali relative alla circolare devono essere trasmesse esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo indicato dall’Agenzia.

Punti principali

Premessa e quadro organizzativo

La circolare sostituisce gli indirizzi provvisori confermati a inizio 2009 e stabilisce le regole operative per l'anno. Si richiama il coordinamento delle Direzioni regionali, che devono dare attuazione agli indirizzi e trasmettere gli atti agli Uffici, nonché il nuovo assetto organizzativo con le Direzioni provinciali, l'Ufficio controlli e l'Area legale. Per i grandi contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro, dal 1° gennaio 2009 la competenza sul controllo e sul contenzioso è attribuita alle Direzioni regionali. Si tiene conto anche dell'accelerazione dei processi presso la Commissione tributaria centrale e della necessità di una rapida definizione delle controversie pendenti.

Miglioramento della sostenibilità della pretesa tributaria

Le strutture territoriali devono garantire una difesa in giudizio corretta, efficace e completa, curando tutti gli adempimenti processuali e considerando con particolare attenzione il valore della lite e i principi di diritto in discussione. La qualità dell'azione contenziosa è collegata al miglioramento degli esiti delle controversie e, sul piano operativo, alla tempestiva iscrizione a ruolo provvisoria e definitiva. Il giudizio tributario comporta adempimenti obbligatori che non possono essere omessi; per questo il contenzioso ha carattere prioritario rispetto ad attività non obbligatorie.

Uso degli istituti deflativi e prevenzione del contenzioso

La circolare invita a favorire, quando ne ricorrano i presupposti, autotutela e conciliazione giudiziale. Prima delle controdeduzioni deve essere valutata la sostenibilità della pretesa in base ai motivi di ricorso, per verificare se sussistano i presupposti per soluzioni totali o parziali deflative. Se il contraddittorio per l'accertamento con adesione si è chiuso senza esito, la conciliazione va valutata anche in presenza di fatti nuovi o circostanze non adeguatamente rappresentate. Si richiama inoltre il ruolo preventivo di adesione al PVC, inviti al contraddittorio, rinuncia all'impugnazione e accertamento con adesione, nonché delle forme di interpello e consulenza giuridica.

Costituzione in giudizio e gestione degli atti difensivi

La difesa erariale si sostanzia in controdeduzioni tempestive, specifiche ed esaustive, corredate dalla documentazione probatoria. Le Direzioni regionali devono monitorare le costituzioni in giudizio arretrate e, in caso di criticità, attivare azioni correttive come piani straordinari di smaltimento. L'attività difensiva non si esaurisce con la costituzione in giudizio, ma richiede anche il deposito di ulteriori atti e documenti se emergono fatti nuovi. In caso di richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto, l'Ufficio deve prendere posizione nelle controdeduzioni o con memorie separate, valutando la richiesta di garanzia. Per i ricorsi per cassazione notificati dai contribuenti si rinvia alle istruzioni già fornite.

Partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio

Nei giudizi di rilevante interesse economico o giuridico va richiesta la discussione in pubblica udienza e va assicurata la partecipazione sistematica e qualificata del funzionario dell'Agenzia. Al termine dell'udienza il funzionario deve riferire al dirigente sui contenuti essenziali della discussione e sul proprio intervento. La partecipazione deve essere garantita anche alle camere di consiglio relative ai procedimenti cautelari ex art. 47 del D.Lgs. 546/1992, con priorità alle liti di maggiore valore, e alle udienze delle sezioni regionali della Commissione tributaria centrale.

Esame delle pronunce, esecuzione e impugnazione

Le decisioni giurisdizionali devono essere esaminate immediatamente dopo il deposito, per attuare senza ritardo gli adempimenti conseguenti, soprattutto iscrizione a ruolo e rimborsi, evitando giudizi di ottemperanza, esecuzioni forzate e ulteriori aggravi. Per le pronunce sfavorevoli, la struttura deve valutare tempestivamente se impugnare o accettare la decisione. Gli atti interni di acquiescenza devono essere motivati sinteticamente, protocollati, datati e sottoscritti dal Direttore della Direzione provinciale o dell'Ufficio locale, o da un delegato. Le richieste di ricorso per cassazione vanno inviate all'Avvocatura generale dello Stato esclusivamente tramite la Direzione regionale.

Obiettivi di produzione per il 2009

La circolare conferma gli indicatori di budget per costituzioni in giudizio in CTP e CTR, distinte per controversie sotto o sopra 100.000 euro, nonché per la partecipazione alle udienze pubbliche e per le autorizzazioni all'appello rilasciate almeno 10 giorni prima della scadenza. Introduce inoltre due nuovi indicatori: l'invio all'Avvocatura generale dello Stato della relazione per il controricorso in cassazione e l'eventuale ricorso incidentale entro 20 giorni dalla prima notifica del ricorso, e l'esecuzione entro 120 giorni dell'iscrizione a ruolo conseguente ad avvisi di accertamento IRPEF/IVA oggetto di giudizio. Sono inoltre fissati obiettivi di tempestività per l'invio delle richieste di ricorso per cassazione all'Avvocatura e obiettivi specifici di costituzione in giudizio e partecipazione alle udienze, con alcune percentuali differenziate per Lazio.

Obiettivi operativi e qualità del contenzioso

Viene ribadita la necessità di un aggiornamento costante della base informativa del contenzioso tramite l'uso completo e tempestivo delle applicazioni informatiche. Tra gli obiettivi operativi confermati figurano: acquisizione nel sistema di tutti i ricorsi e delle sentenze nei termini previsti, registrazione degli atti di acquiescenza, costituzione tempestiva in giudizio in una percentuale minima dei ricorsi sotto soglia, riassegnazione dei giudizi ancora intestati ai soppressi Uffici distrettuali e incremento degli esiti favorevoli in CTP e CTR, misurato in termini di valori economici in contestazione confermati o annullati. Il mancato raggiungimento degli obiettivi deve essere analizzato dalla Direzione regionale, che adotta azioni correttive. Si conferma anche l'indicatore sull'inoltro tempestivo delle richieste di cassazione secondo il protocollo con l'Avvocatura generale dello Stato.

Progetto "Qualità del contenzioso tributario"

Prosegue il progetto avviato il 1° aprile 2008 per migliorare gli esiti favorevoli delle controversie di maggior valore, estendendo l'attenzione anche al secondo grado di giudizio. Le Direzioni regionali devono svolgere monitoraggio e assistenza costanti, intervenendo per migliorare l'efficacia della difesa e l'uniformità dei comportamenti. Il controllo deve riguardare la correttezza e la tempestività degli adempimenti processuali e la qualità degli atti difensivi su un campione significativo di controversie. Sono previsti invio di una relazione entro il 30 ottobre 2009, con schede di monitoraggio formale e assistenza sostanziale, e una relazione finale entro il 15 marzo 2010.

Controllo e monitoraggio delle strutture regionali

Le Direzioni regionali devono vigilare sul livello di avanzamento degli obiettivi e sulla correttezza ed efficacia degli adempimenti di tutte le strutture territoriali. L'attenzione è focalizzata sul rispetto del termine di 120 giorni per l'iscrizione a ruolo, sulla tempestiva costituzione in giudizio, sulla partecipazione alle udienze pubbliche, sulla tempestiva esecuzione dei provvedimenti, sulle acquiescenze, sui giudizi di ottemperanza e sulla completezza dei dati inseriti nel sistema informativo. Le comunicazioni relative alla circolare devono essere trasmesse esclusivamente via posta elettronica all'indirizzo indicato dall'Agenzia.

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