Circolare n. 18 del 21/04/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti operativi per la compilazione del modello 730/2009 su diverse detrazioni e sulla documentazione da esibire o conservare. Tratta, in particolare, i familiari a carico residenti all’estero, l’indicazione della residenza, la detrazione per autoaggiornamento/formazione dei docenti, la validità degli scontrini per l’acquisto di farmaci, la detrazione per canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede, le spese di frequenza di corsi di istruzione presso università private e la deduzione dei contributi alla previdenza complementare, con attenzione a evitare duplicazioni tra conguaglio del sostituto e dichiarazione dei redditi.
Risposte a quesiti sulla dichiarazione 730/2009 formulate dalla Consulta dei CAF
Risposte a quesiti sulla dichiarazione 730/2009
La circolare fornisce chiarimenti applicativi, richiesti dalla Consulta dei CAF, su alcune delle principali detrazioni e sui documenti necessari per la corretta compilazione del modello 730/2009. I quesiti affrontano sia aspetti di merito delle agevolazioni fiscali sia profili pratici di documentazione, autocertificazione e controllo.
Familiari a carico residenti all’estero
In tema di detrazione per altri familiari a carico residenti all’estero, la circolare richiama la disciplina già chiarita dalla circolare n. 95/E del 12 maggio 2000. Per fruire della detrazione, quando l’assegno alimentare non deriva da un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, il contribuente deve produrre un’idonea autocertificazione.
Nell’ipotesi di invio periodico di somme a familiari rientranti nell’art. 433 c.c., la documentazione può essere costituita dalla prova bancaria o da quella del diverso operatore finanziario che attesti il trasferimento degli assegni. La circolare ricorda inoltre che, in sede di controllo, l’Amministrazione finanziaria può richiedere ulteriore documentazione, compresa la certificazione dell’autorità fiscale del Paese di residenza nei casi previsti per i soggetti non residenti.
Per i cittadini extracomunitari fiscalmente residenti in Italia, la circolare richiama le modalità di attestazione dello status di familiare a carico previste dall’art. 1, commi 1325 e seguenti, della legge n. 296/2006 e dal DM n. 149 del 2 agosto 2007.
Indicazione della residenza anagrafica
La residenza anagrafica deve essere indicata nel modello 730/2009 solo se è variata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di presentazione della dichiarazione. La circolare precisa che costituisce variazione di residenza anche il cambio di indirizzo all’interno dello stesso Comune.
È inoltre confermato che, secondo le istruzioni del modello, il CAF può richiedere al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante. Tali dati, se richiesti, devono essere forniti in un documento distinto dalla dichiarazione e non nella specifica sezione del frontespizio del modello 730; essi vanno trasmessi nel file della dichiarazione solo se la residenza è effettivamente variata nel periodo indicato.
Detrazione per l’autoaggiornamento e la formazione dei docenti
La circolare si occupa della detrazione prevista dall’art. 1, comma 207, della legge n. 244/2007 per l’anno 2008, riconosciuta ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale. La detrazione è pari al 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, entro il limite massimo di 500 euro di spesa.
Poiché la norma non definisce in modo puntuale i concetti di autoaggiornamento e formazione, si ritiene che rientrino nell’agevolazione le spese per beni e servizi che, secondo l’accezione comune, favoriscono lo sviluppo della professionalità del docente, come libri, riviste, software didattici, corsi di aggiornamento e seminari.
La riferibilità della spesa alla professione svolta, così come la qualità di docente di ruolo o con incarico annuale, devono risultare da dichiarazione del contribuente. Le spese devono inoltre essere comprovate da fattura o ricevuta fiscale dalle quali risulti la tipologia del bene o del servizio acquistato.
Acquisto di farmaci e validità degli scontrini
Per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, la circolare conferma che dal 1° gennaio 2008 sono validi ai fini della deduzione e della detrazione solo gli scontrini o le fatture che riportino la natura, la qualità e la quantità del bene acquistato, nonché il codice fiscale del destinatario.
Viene richiamata la disciplina introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 e la successiva evoluzione normativa, precisando che la documentazione rilasciata contestualmente dal farmacista non è più utilizzabile in aggiunta allo scontrino per certificare la spesa sanitaria effettuata dal 1° gennaio 2008. Di conseguenza, i documenti privi dei requisiti richiesti non possono essere considerati validi.
Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede
La circolare esamina la detrazione del 19% per i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-sexies, del Tuir. Dopo il richiamo alla formulazione della norma, viene chiarito che il beneficio non può essere esteso ai contratti relativi a unità immobiliari situate all’estero.
La ragione dell’esclusione risiede nel riferimento della norma ai contratti stipulati ai sensi della legge n. 431/1998 e ad altri rapporti abitativi con soggetti individuati dall’ordinamento nazionale, quali collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. La relazione tecnica alla Finanziaria 2008, secondo la circolare, conferma inoltre che le stime di gettito sono state effettuate considerando i soli studenti che alloggiano nel territorio nazionale.
Spese di frequenza di corsi di istruzione e università private
In materia di detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, la circolare conferma che, per le università private, il limite di spesa detraibile non può superare quello stabilito per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani corrispondenti.
Pertanto, la misura massima fissata dall’università pubblica di riferimento, in relazione al corso frequentato, costituisce il parametro per determinare l’importo sul quale calcolare la detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. e), del Tuir.
Contributi per previdenza complementare e prevenzione di duplicazioni
L’ultimo chiarimento riguarda la compilazione della dichiarazione in presenza di contributi per previdenza complementare, indicati nel punto 45 del CUD. La problematica nasce quando il sostituto d’imposta versa contributi sia a fondi contrattuali sia a fondi aperti, senza che dal CUD sia agevole distinguere le diverse componenti, con il rischio che il medesimo onere venga dedotto due volte.
La circolare ricorda che il sostituto d’imposta esclude dal reddito di lavoro dipendente gli oneri deducibili trattenuti al dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. h), del Tuir, e che può tener conto anche di oneri sostenuti direttamente dal dipendente in sede di conguaglio. In tali casi, se il contribuente intende dedurre in dichiarazione un onere già escluso dal reddito dal sostituto, deve annotare sul documento di spesa che tale importo non è stato già escluso dal reddito di lavoro dipendente, sottoscrivendo l’annotazione.
Le stesse considerazioni valgono anche per gli oneri che danno diritto a detrazione dall’imposta. Il soggetto che presta assistenza fiscale deve informare il contribuente sui presupposti che legittimano la deduzione o la detrazione.
Punti principali
Familiari a carico residenti all’estero
Per altri familiari a carico residenti all’estero, la detrazione è possibile se ricorrono i presupposti previsti dall’art. 433 c.c. e se il contribuente fornisce idonea autocertificazione. Come prova dell’invio degli assegni alimentari possono essere utilizzati documenti bancari o di altro operatore finanziario che attestino il trasferimento delle somme. Per i familiari extracomunitari residenti in Italia si richiamano le modalità documentali previste dalla legge n. 296/2006 e dal DM n. 149/2007.
Indicazione della residenza nel modello 730
La residenza anagrafica va indicata nel 730/2009 solo se è variata tra il 1° gennaio 2008 e la data di presentazione della dichiarazione; il cambio di indirizzo all’interno dello stesso Comune è considerato variazione di residenza. Il CAF può richiedere separatamente i dati di residenza per finalità di rintraccio e controllo, ma tali dati non vanno inseriti nel frontespizio se non vi è stata variazione nel periodo indicato.
Detrazione per autoaggiornamento e formazione dei docenti
Per l’anno 2008, i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, possono detrarre il 19% delle spese documentate sostenute per autoaggiornamento e formazione, entro il limite massimo di 500 euro. Sono considerati agevolabili beni e servizi che favoriscono lo sviluppo professionale, come libri, riviste, software didattici, corsi di aggiornamento e seminari. La qualità di docente e la riferibilità della spesa alla professione devono risultare da dichiarazione del contribuente; la spesa deve essere documentata con fattura o ricevuta fiscale.
Scontrini per acquisto di farmaci
Per le spese sanitarie relative a medicinali sostenute dal 1° gennaio 2008, sono validi solo gli scontrini o le fatture che riportino natura, qualità, quantità del bene e codice fiscale del destinatario. Non è più utilizzabile, per tali spese, la documentazione rilasciata contestualmente dal farmacista in aggiunta allo scontrino. Gli scontrini privi dei requisiti richiesti non possono essere considerati validi ai fini della deduzione o detrazione.
Canoni di locazione per studenti universitari fuori sede
La detrazione del 19% per i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede, prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-sexies, del Tuir, non si estende ai contratti relativi a immobili situati all’estero. La norma è infatti riferita a contratti stipulati secondo la legge n. 431/1998 o a contratti/atti con soggetti riconducibili all’ordinamento nazionale; la relazione tecnica alla Finanziaria 2008 conferma che l’agevolazione è stata stimata per studenti che alloggiano in Italia.
Spese per frequenza di corsi di istruzione presso università private
Per la detrazione delle spese di istruzione universitaria, l’importo massimo detraibile per gli istituti privati non può superare quello stabilito per tasse e contributi degli istituti statali italiani corrispondenti al medesimo corso di studio. Pertanto, il limite da assumere è quello fissato dall’università pubblica di riferimento per il corso frequentato dallo studente.
Contributi di previdenza complementare e compilazione della dichiarazione
Per evitare una doppia deduzione degli stessi oneri, quando il sostituto d’imposta ha già escluso dal reddito di lavoro dipendente contributi per previdenza complementare risultanti dal CUD, il contribuente che intende dedurli anche in dichiarazione deve annotare sul documento di spesa che l’importo non è stato già escluso dal reddito di lavoro dipendente, sottoscrivendo l’annotazione. Le stesse regole valgono anche per gli oneri che danno diritto a detrazione dall’imposta. Il soggetto che presta assistenza deve informare correttamente il contribuente sui presupposti della deduzione.
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