Circolare n. 19 del 21/04/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2008 sulla deducibilità degli interessi passivi, distinguendo tra soggetti IRES e soggetti IRPEF. Per i soggetti IRES viene sostituito il previgente sistema del pro rata generale con un meccanismo fondato su interessi attivi, ROL e riporto illimitato delle eccedenze; per i soggetti IRPEF viene riproposto un pro rata generale semplificato. Il documento chiarisce inoltre l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, il trattamento di leasing, immobili-patrimonio, consolidato nazionale, banche/assicurazioni/intermediari finanziari, fusioni e scissioni, nonché i rapporti con altre norme limitative e con l'IRAP.
Modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa
Modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa
La circolare ricostruisce la nuova disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2008 in materia di deducibilità degli interessi passivi, mettendo in evidenza il diverso trattamento riservato ai soggetti IRES e ai soggetti IRPEF. Il documento chiarisce inoltre i rapporti con le norme previgenti, con l'IRAP, con il consolidato nazionale, con le operazioni straordinarie e con specifiche categorie di soggetti e componenti reddituali.
Quadro normativo di riferimento
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha inciso in modo rilevante sulla disciplina fiscale degli interessi passivi. Per i soggetti IRES ha sostituito l'articolo 96 del TUIR, abrogando gli articoli 97 e 98 e modificando l'articolo 109, comma 5; per i soggetti IRPEF ha sostituito l'articolo 61 e abrogato gli articoli 62 e 63, coordinando anche gli articoli 56 e 66 del TUIR.
Successivamente, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto il comma 5-bis dell'articolo 96 per banche, assicurazioni e altri soggetti finanziari, prevedendo una deducibilità forfettizzata degli interessi passivi nella misura del 97% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e del 96% per i periodi successivi.
Soggetti destinatari della disciplina dell'articolo 96 del TUIR
La disciplina dell'articolo 96 si applica ai soggetti passivi IRES di cui all'articolo 73 del TUIR:
- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative, mutue assicuratrici e società consortili residenti;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, con oggetto esclusivo o principale commerciale, residenti;
- società ed enti non residenti, compresi i trust, limitatamente alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione.
La norma generale non si applica a:
- banche;
- altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. n. 87/1992;
- imprese di assicurazione;
- società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.
Per tali soggetti opera il comma 5-bis. La circolare precisa che, tra le holding, le holding industriali rientrano nella disciplina ordinaria quando l'attività prevalente di assunzione di partecipazioni riguarda società industriali; il criterio di prevalenza è ricavato da parametri oggettivi, in particolare dal valore delle partecipazioni e dai dati patrimoniali e reddituali risultanti dai bilanci.
Sono inoltre escluse dall'applicazione della disciplina generale talune società per ragioni strutturali o operative, tra cui società consortili per l'esecuzione unitaria dei lavori, società di progetto, società per la realizzazione e gestione di interporti e società a capitale prevalentemente pubblico che gestiscono servizi essenziali. L'elenco è tassativo e non estensibile analogicamente.
Oggetto della disciplina: interessi, oneri assimilati e operazioni finanziarie
Ai sensi dell'articolo 96, comma 1, gli interessi passivi sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi; l'eventuale eccedenza è deducibile entro il limite del 30% del ROL della gestione caratteristica. Il comma 3 chiarisce che rilevano gli interessi, gli oneri e i proventi derivanti da mutui, leasing, emissione di obbligazioni e, più in generale, da ogni rapporto avente causa finanziaria.
La circolare adotta una nozione sostanziale di interessi, comprendendo anche:
- sconti passivi su finanziamenti;
- commissioni passive su finanziamenti, fideiussioni e garanzie;
- disagi di emissione e premi di rimborso;
- oneri nei prestiti titoli di natura finanziaria; -, in generale, componenti con contenuto economico assimilabile a un onere o provento finanziario.
Sono ricompresi anche il notional cash pooling e i derivati di copertura del rischio tasso, in quanto funzionalmente collegati a una provvista finanziaria o all'integrazione del costo del debito.
Interessi impliciti commerciali e rapporti con la pubblica amministrazione
La circolare distingue gli interessi derivanti da rapporti commerciali da quelli aventi causa finanziaria. Gli interessi impliciti inclusi nelle dilazioni di pagamento su debiti commerciali sono esclusi dall'articolo 96 e restano interamente deducibili, purché inerenti. Viceversa, gli interessi attivi commerciali, impliciti o espliciti, concorrono a incrementare il plafond di deducibilità.
Per i rapporti con la pubblica amministrazione, il comma 3 dell'articolo 96 consente di considerare tra gli interessi attivi anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, correlati al ritardato pagamento dei corrispettivi. Il calcolo decorre dal giorno successivo alla scadenza del pagamento fino all'effettivo incasso.
Leasing, costi di beni e rimanenze
Per i contratti di locazione finanziaria, la quota interessi implicita nei canoni rientra nella disciplina dell'articolo 96. Per i soggetti IAS/IFRS si assume la quota imputata a conto economico secondo lo IAS 17, se maggiore di quella desunta dal contratto; per gli altri soggetti si può continuare a utilizzare il criterio forfetario del DM 24 aprile 1998.
Restano esclusi dall'articolo 96 gli interessi passivi compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), TUIR, nei limiti in cui la capitalizzazione sia fiscalmente rilevante. La circolare precisa che gli interessi capitalizzati nel costo delle rimanenze, o dei lavori su commessa correttamente imputati a incremento delle rimanenze, non entrano nell'ambito applicativo dell'articolo 96. Se invece tali interessi non sono imputati a rimanenze, restano soggetti alla disciplina ordinaria.
Immobili-patrimonio e deducibilità degli interessi di finanziamento
In tema di immobili-patrimonio, la circolare richiama l'articolo 90 del TUIR e la norma di interpretazione autentica introdotta dalla finanziaria 2008. Secondo tale interpretazione, tra le spese indeducibili di cui al comma 2 dell'articolo 90 non rientrano gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili di cui al comma 1.
L'Agenzia interpreta il termine "acquisizione" in senso ampio, comprendendovi sia l'acquisto sia la costruzione dell'immobile. Restano invece indeducibili gli interessi di funzionamento e, più in generale, le altre spese relative agli immobili-patrimonio. Gli interessi passivi di finanziamento per acquisto o costruzione degli immobili-patrimonio, quindi, non sono assoggettati all'indeducibilità assoluta dell'articolo 90, ma per i soggetti IRES rientrano nell'articolo 96.
Per gli immobili destinati alla locazione garantiti da ipoteca, la legge prevede una disciplina di favore: gli interessi passivi relativi ai finanziamenti ipotecari su tali immobili non rilevano ai fini dell'articolo 96 e risultano integralmente deducibili per un periodo transitorio.
La circolare afferma inoltre che la nuova interpretazione autentica ha effetto retroattivo, nel limite dei rapporti esauriti, e invita gli uffici a riesaminare il contenzioso pendente.
Calcolo del ROL e riporto dell'eccedenza di ROL
Il ROL è definito come differenza tra valore e costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 c.c., con esclusione degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali. Il legislatore ha scelto un criterio rigorosamente ancorato alle voci di conto economico, senza possibilità di estensioni analogiche.
Per le società IAS/IFRS si devono utilizzare le corrispondenti voci di conto economico. La circolare dedica attenzione anche a SIIQ e imprese marittime in tonnage tax, precisando che il ROL va determinato solo con riferimento all'attività imponibile ordinaria, senza includere i proventi della gestione esente o forfetaria.
Dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il contribuente può riportare in avanti la quota di ROL non utilizzata. Tale riporto è senza limiti di tempo, ma opera solo se il ROL non è stato assorbito da interessi passivi netti di periodo o pregressi. La circolare sottolinea che il ROL inutilizzato non può essere mantenuto "in sospeso" se vi erano interessi da compensare: in tal caso il suo mancato utilizzo comporta la perdita della capienza non impiegata.
Riporto delle eccedenze di interessi passivi netti indeducibili
L'articolo 96, comma 4, consente il riporto illimitato delle eccedenze di interessi passivi netti indeducibili. In periodi successivi, tali importi possono essere dedotti se e nei limiti in cui gli interessi netti di competenza risultano inferiori al 30% del ROL del periodo. La circolare evidenzia che il meccanismo non opera per l'eccedenza degli interessi attivi, che non è riportabile.
Coordinamento con altre norme limitative
Il comma 6 dell'articolo 96 stabilisce che la disciplina va applicata al netto degli interessi passivi indeducibili in via assoluta in base ad altre norme, che restano prioritarie. In particolare, la circolare richiama:
- l'articolo 90, comma 2, TUIR, per gli immobili-patrimonio, limitatamente agli interessi di funzionamento;
- l'articolo 110, commi 7 e 10, TUIR, per transfer pricing e operazioni con soggetti esteri localizzati in Stati o territori non cooperativi;
- l'articolo 3, comma 115, della legge n. 549/1995, in materia di obbligazioni e titoli similari;
- l'articolo 1, comma 465, della legge n. 311/2004, per gli interessi corrisposti ai soci persone fisiche delle cooperative oltre il limite consentito.
Consolidato nazionale
Per le società che partecipano al consolidato nazionale, l'articolo 96 consente che l'eccedenza di interessi passivi indeducibili di una società sia compensata dal ROL capiente di altri soggetti del gruppo. La regola si estende anche alle eccedenze riportate da esercizi precedenti, ma non a quelle formatesi prima dell'ingresso nel consolidato. L'eventuale ROL eccedente non utilizzato non può essere trasferito oltre la capienza corrispondente agli interessi indeducibili da compensare.
La circolare precisa che la società partecipante può scegliere se conferire o meno il proprio ROL capiente alla fiscal unit; se non lo fa, quel ROL potrà essere utilizzato solo su base individuale e non in periodi successivi all'interno del consolidato. In presenza di perdite fiscali pregresse, il riporto degli interessi indeducibili è possibile solo entro i limiti che evitano di aggirare il divieto di trasferimento delle perdite anteriori all'opzione.
Il comma 8 consente, ai soli fini del comma 7, di includere virtualmente anche società estere potenzialmente consolidabili, purché sussistano i requisiti di controllo, esercizio sociale e revisione del bilancio previsti dagli articoli 117, 120 e 132 del TUIR. Le società estere possono trasferire solo l'eventuale capienza di ROL, non eccedenze di interessi passivi indeducibili; in presenza di ROL capiente sia italiano sia estero, si utilizza prima quello dei soggetti residenti.
Per banche, assicurazioni e soggetti finanziari, il comma 5-bis prevede una disciplina speciale anche nel consolidato: la variazione in diminuzione operata dal consolidante neutralizza la variazione in aumento effettuata individualmente dalla società finanziaria, nei limiti degli interessi passivi intragruppo che trovano capienza in interessi corrisposti a soggetti estranei al gruppo.
Regime speciale per banche, assicurazioni e intermediari finanziari
Per i soggetti finanziari richiamati dal comma 5-bis, gli interessi passivi sono deducibili nella misura del 96% del loro ammontare. Non si applicano il limite degli interessi attivi né il calcolo del 30% del ROL. Per coerenza sistematica, la circolare estende la disciplina anche agli oneri assimilati aventi causa finanziaria.
Ai fini IRAP, per banche e altri soggetti finanziari gli interessi passivi concorrono alla base imponibile nella misura del 96% dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008; per le imprese di assicurazione il medesimo limite vale dal periodo in corso al 31 dicembre 2007. In entrambi i casi la circolare ritiene compresi anche gli oneri assimilati. Per le SICAV si applicano le regole IRAP previste per i soggetti finanziari, pur non essendo soggetti IRES.
Disciplina per i soggetti IRPEF
L'articolo 61 del TUIR, come sostituito dalla legge finanziaria 2008, ripristina per i soggetti IRPEF un pro rata generale di deducibilità degli interessi passivi fondato sul rapporto tra ricavi e proventi che concorrono o non concorrono al reddito e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi. La norma si applica agli imprenditori individuali, alle imprese familiari e coniugali, alle società di persone e, per rinvio, anche alle imprese minori e agli enti non commerciali limitatamente all'attività commerciale svolta.
La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi dell'articolo 61 non dà diritto ad alcuna detrazione ex articolo 15 del TUIR. La circolare evidenzia che il legislatore ha così semplificato il regime IRPEF, eliminando la thin capitalization rule e il pro rata patrimoniale per tali soggetti.
Punti principali
Nuovo assetto normativo introdotto dalla legge finanziaria 2008
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha riscritto la disciplina degli interessi passivi nel reddito d'impresa. Per i soggetti IRES ha sostituito l'articolo 96 del TUIR introducendo la deducibilità fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l'eccedenza, entro il 30% del ROL. Sono stati abrogati gli articoli 97 e 98 del TUIR e modificato l'articolo 109, comma 5. Per i soggetti IRPEF è stato sostituito l'articolo 61 del TUIR, riproponendo il pro rata generale, e sono stati abrogati gli articoli 62 e 63. Successivi interventi del D.L. n. 112/2008 hanno introdotto un regime speciale per banche, assicurazioni e altri soggetti finanziari.
Ambito soggettivo: soggetti IRES e esclusioni
L'articolo 96 si applica ai soggetti passivi IRES di cui all'articolo 73 del TUIR: società di capitali residenti, enti commerciali residenti, trust commerciali residenti e non residenti limitatamente alle attività commerciali svolte in Italia tramite stabile organizzazione. Sono esclusi dalla disciplina generale banche, altri soggetti finanziari indicati nel D.Lgs. n. 87/1992, imprese di assicurazione e società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi; per tali soggetti opera il comma 5-bis, con deducibilità forfettizzata al 97% per il periodo in corso al 31 dicembre 2007 e al 96% per i periodi successivi. La circolare specifica anche il trattamento delle holding, distinguendo le holding industriali, che restano nel regime ordinario, dalle holding finanziarie soggette al regime speciale.
Ambito oggettivo: interessi rilevanti e interessi esclusi
Rientrano nell'articolo 96 gli interessi passivi, gli oneri assimilati, gli interessi attivi e i proventi assimilati derivanti da mutui, leasing, obbligazioni, titoli similari e, in generale, da rapporti aventi causa finanziaria. La circolare ricomprende tra gli oneri/proventi assimilati sconti passivi, commissioni su finanziamenti e fideiussioni, disaggi di emissione, premi di rimborso e oneri nei prestiti titoli di natura finanziaria. Sono invece esclusi gli interessi impliciti di natura commerciale sui debiti/crediti commerciali, gli interessi virtuali sui ritardi di pagamento della pubblica amministrazione, gli interessi dei canoni di leasing secondo le regole dell'articolo 102, comma 7, e gli interessi capitalizzati nel costo di determinati beni nei limiti dell'articolo 110, comma 1, lettera b), nonché gli interessi già integralmente indeducibili per altre norme speciali.
ROL, franchigie iniziali e riporto delle eccedenze
Il limite principale di deducibilità per i soggetti IRES è dato dalla capienza degli interessi attivi; l'eventuale eccedenza è deducibile entro il 30% del ROL della gestione caratteristica, determinato sulla base delle voci A e B del conto economico con esclusione di ammortamenti e canoni di leasing. Per i primi due periodi di applicazione della disciplina sono previste franchigie aggiuntive di 10.000 euro e 5.000 euro. Il ROL inutilizzato può essere riportato senza limiti di tempo, ma deve essere utilizzato prioritariamente quando vi siano interessi passivi netti da compensare; gli interessi passivi netti indeducibili possono anch'essi essere riportati senza limiti temporali ai periodi successivi.
Rapporti con consolidato nazionale, fusioni e scissioni
Nel consolidato nazionale l'eccedenza di interessi passivi indeducibili di una società può essere compensata con il ROL capiente di altri soggetti del gruppo, inclusi in via virtuale anche talune società estere se ricorrono specifici requisiti di controllo e di omogeneità. Non è però possibile utilizzare ROL o interessi eccedenti formatisi prima dell'ingresso nel consolidato, né trasferire al consolidato ROL di soggetti esclusi dalla disciplina dell'articolo 96. In caso di fusioni e scissioni, il riporto degli interessi passivi indeducibili è soggetto alle stesse limitazioni previste per le perdite fiscali: verifica del requisito di vitalità, limite del patrimonio netto e, in caso di retrodatazione, applicazione delle regole anche al periodo intermedio. La circolare esclude l'applicazione della limitazione sulle svalutazioni di partecipazioni agli interessi indeducibili.
Immobili-patrimonio, leasing, IRAP e soggetti finanziari
Per gli immobili-patrimonio la circolare interpreta la norma di interpretazione autentica in modo da escludere dall'indeducibilità assoluta dell'articolo 90 gli interessi passivi relativi a finanziamenti per acquisto o costruzione; restano invece indeducibili gli interessi di funzionamento e le altre spese non espressamente salvate. Per gli immobili destinati alla locazione garantiti da ipoteca è prevista, per un periodo transitorio, la deducibilità integrale degli interessi passivi. Sul versante IRAP, per società di capitali, enti commerciali, banche e assicurazioni gli interessi passivi rilevano secondo regole specifiche e, per i soggetti finanziari, in misura pari al 96% dell'ammontare. Per i soggetti IRPEF l'articolo 61 ripristina un pro rata generale fondato sul rapporto tra ricavi/proventi imponibili o esclusi e ricavi/proventi complessivi, applicabile anche alle imprese minori e, per rinvio, agli enti non commerciali limitatamente all'attività commerciale svolta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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