Cassazione Penale, Sentenza n. 00291/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del 14 luglio 2025 del Tribunale di Palermo che, in funzione di giudice d'appello avverso i provvedimenti de libertate, aveva applicato a Ventimiglia la custodia cautelare in carcere per i delitti di cessione di sostanze stupefacenti e estorsione. Il ricorrente contestava: 1) l'attendibilità delle dichiarazioni etero-accusatorie del detenuto Caporrimo, ritenute decisive dal giudice d'appello per la gravità degli indizi; 2) la sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento alla valutazione dello stato detentivo per altra causa e alla possibilità di misure meno afflittive. Il difensore lamentava inoltre omissioni motivazionali per non avere il Tribunale considerato la memoria difensiva depositata in sede di riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale di Palermo avesse adeguatamente valutato e motivato la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) in relazione ai fatti contestati, che la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del Caporrimo rientra nel sindacato di merito e non impone la riconsiderazione in sede di legittimità salvo manifesta illogicità, e che il ricorrente non ha ottemperato al principio di autosufficienza documentale (non ha prodotto le memorie e gli atti richiamati). Conseguentemente il ricorso è inammissibile e sono poste a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di reiterazione): la Corte conferma che il giudice di merito può motivare la sussistenza del pericolo di reiterazione anche alla luce della caratura criminale, dei precedenti e delle modalità operative; la valutazione meritevole di rispetto salvo manifesta illogicità.
art. 273 cod. proc. pen.
Definizione e requisito della gravità indiziaria: la Corte ricorda che il giudice d'appello deve dar conto delle ragioni che fondano la valutazione dei gravi indizi e che il sindacato di legittimità è limitato al controllo di congruenza e logicità della motivazione.
art. 74 DPR 309/1990
Norma sostanziale relativa alla detenzione e al traffico di stupefacenti: è uno dei reati contestati e posto a fondamento della misura cautelare per la gravità indiziaria riscontrata dal Tribunale.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Vizio di motivazione (cassazione): richiamato dal ricorrente, ma la Corte lo considera generico quando si risolve in una diversa valutazione del merito non accompagnata da specifica indicazione di illogicità o violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Presunta violazione di norme processuali: la Corte osserva che il motivo va specificato e non può essere una richiesta di riconsiderazione della valutazione meramente discrezionale del giudice di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizioni sulle spese e sanzioni in caso di inammissibilità: applicata per imporre al ricorrente l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende, motivando l'importo in ragione dei motivi dedotti.
art. 165-bis disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio di autosufficienza del ricorso: la parte deve indicare e, se necessario, produrre gli atti ritenuti decisivi per censurare il provvedimento impugnato.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Menzionata nella motivazione quale strumento alternativo (controllo elettronico) potenzialmente inadeguato a prevenire la reiterazione e i contatti dell'indagato con la rete criminale; usata per motivare il rifiuto di misure meno afflittive.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle misure cautelari è limitato: controlla la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito, non può sostituirsi a una rivalutazione del merito e dell'attendibilità delle prove, salvo manifesta illogicità o violazione di legge.
- Le dichiarazioni etero-accusatorie (pentiti/dei detenuti) possono fondare la gravità indiziaria se il giudice ne valuta la attendibilità con motivazione congrua; critiche difensive su coerenza o verosimiglianza sono valutazioni di merito e richiedono al ricorrente prova documentale per essere accolte in Cassazione.
- Il principio di autosufficienza impone al ricorrente di indicare e produrre gli atti richiamati (memorie, verbali, documenti); l'omessa produzione può rendere generiche e inammissibili le censure.
- Lo stato detentivo per altra causa non esclude automaticamente l'applicazione di nuova custodia cautelare: il giudice deve bilanciare la misura con la caratura criminale, i precedenti e il concreto pericolo di reiterazione; la semplice detenzione non garantisce di per sé equilibrio cautelare.
- Le misure meno afflittive (es. controllo elettronico, divieto di comunicazione) possono risultare insufficienti quando è necessario recidere contatti con reti criminali o impedire comunicazioni che si realizzano con mezzi non controllabili dalla misura alternativa.
- Per impugnazioni in Cassazione è essenziale articolare con precisione l'errore giuridico o logico contestato e, se il motivo si fonda su documenti, allegarli o indicarne la collocazione nel fascicolo per rispettare il principio di autosufficienza.
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