Cassazione Penale, Ordinanza n. 40610/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che l'ordinanza che respinge la richiesta di sospensione del procedimento ex art. 721 c.p.p. non è impugnabile autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza ai sensi dell'art. 586 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Terni che aveva respinto la richiesta di sospensione del procedimento penale ai sensi dell'art. 721 c.p.p. Dalla motivazione emerge che il ricorrente era residente all'estero e iscritto all'A.I.R.E., ma era stato estradato in Italia in esecuzione di una misura cautelare. La doglianza riguardava quindi il mancato accoglimento della sospensione del processo; tuttavia la Corte non esamina il merito della richiesta, ritenendo il provvedimento non autonomamente impugnabile.
Norme richiamate
art. 721 c.p.p.
Disciplina la sospensione del procedimento penale richiesta nel caso di imputato residente all'estero; la Corte rileva che il provvedimento di rigetto della richiesta non è qui autonomamente impugnabile.
art. 586 c.p.p.
Prevede che determinati provvedimenti siano impugnabili solo congiuntamente alla sentenza; è richiamato per escludere l'impugnabilità autonoma dell'ordinanza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Base procedurale per la dichiarazione 'de plano' di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'ordinanza che respinge la richiesta di sospensione del procedimento penale per imputato residente all'estero non è autonomamente ricorribile per cassazione, ma può essere dedotta solo insieme alla sentenza finale.
- Quando il ricorso investe un provvedimento privo di autonoma impugnabilità, la Corte può dichiararlo inammissibile 'de plano' senza esame del merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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