Cassazione Civile, Ordinanza n. 32744/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per le annualità 2009 e 2010 con cui l'Amministrazione finanziaria ha disconosciuto a un'associazione sportiva dilettantistica i requisiti per beneficiare del regime agevolato previsto per gli enti sportivi dilettantistici, assoggettandola al regime ordinario degli enti commerciali e recuperando imposte dirette e indirette, oltre accessori. In primo grado i ricorsi sono stati respinti; in appello la contribuente ha insistito, tra l'altro, sul vizio di sottoscrizione degli avvisi per difetto di valida delega di firma, sulla tardiva produzione della delega in giudizio, sulla violazione del contraddittorio e delle regole sul processo verbale di constatazione per l'annualità 2009, nonché sull'erroneo disconoscimento del regime agevolato e sulla mancata considerazione delle prove documentali. In Cassazione ha proposto sei motivi: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per inidoneità della delega a identificare il delegato; 2) violazione degli artt. 7, 32 e 58 d.lgs. 546/1992 per il deposito tardivo della delega e l'asserita inutilizzabilità del documento; 3) violazione degli artt. 10 e 12 l. 212/2000, 33 d.P.R. 600/1973, 52 d.P.R. 633/1972 e 24 l. 4/1929 in relazione al contraddittorio e alla necessità di un PVC separato per il 2009; 4) violazione dell'art. 148 TUIR e dell'art. 2697 c.c. per errato riparto dell'onere della prova e disconoscimento dei requisiti agevolativi; 5) omesso esame di fatti decisivi; 6) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente sul diniego dei benefici fiscali. La Corte ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato; il primo motivo inammissibile e comunque infondato; il terzo, quarto, quinto e sesto motivo inammissibili, e il quarto e il sesto anche manifestamente infondati. Ha quindi rigettato il ricorso, confermando il disconoscimento del regime agevolato e il recupero impositivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'associazione sportiva dilettantistica. Ha precisato, in tema di delega di firma degli avvisi di accertamento, che non occorre l'indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita, purché vi sia un provvedimento di delega idoneo a consentire la verifica ex post del potere del sottoscrittore. Ha inoltre affermato che il documento relativo alla delega, se già prodotto tardivamente nel giudizio di primo grado, resta ritualmente acquisito nel giudizio di appello e che non è stato allegato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa. Quanto ai motivi sull'accertamento del 2009, la Corte li ha ritenuti inammissibili per difetto di autosufficienza e di decisività, osservando che il contribuente non aveva riprodotto gli atti rilevanti e che censurava impropriamente la motivazione degli avvisi e non quella della sentenza. Sul merito fiscale, ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sul disconoscimento dei benefici della L. 398/1991, poiché la CTR aveva valorizzato elementi concreti da cui emergeva una gestione commerciale dell'attività, con erogazioni ai soci non giustificate, compensi non correlati a spese di partecipazione e movimentazioni in contanti incompatibili con il regime agevolato. Le ulteriori censure di omesso esame e nullità della motivazione sono state respinte perché miravano a ottenere una rivalutazione del merito e non evidenziavano un vero vizio motivazionale secondo il paradigma applicabile.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 600/1973
La sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del capo dell'ufficio o di un funzionario delegato costituisce garanzia essenziale per il contribuente; la delega di firma non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica che consenta la verifica successiva del potere.
art. 32 d.lgs. 546/1992
La produzione documentale tardiva in primo grado non è stata ritenuta decisiva nel caso concreto, perché il documento era comunque già stato inserito nel fascicolo di primo grado e reso disponibile alla controparte; non è stato dedotto un concreto pregiudizio difensivo.
art. 7 d.lgs. 546/1992
È stata esclusa l'utilizzabilità della censura nella parte in cui si pretendeva che il giudice acquisisse d'ufficio il documento sulla delega, mancando comunque una decisività concreta della doglianza.
art. 58 d.lgs. 546/1992
È stata esclusa l'illegittimità del deposito in appello del documento già prodotto in primo grado, poiché il fascicolo di primo grado resta acquisito al giudizio di gravame.
art. 10 L. 212/2000
Richiamato dalla parte ricorrente per denunciare la violazione del contraddittorio e dei doveri di correttezza dell'Amministrazione; la Corte non ha accolto la censura.
art. 12 L. 212/2000
La doglianza sulla mancata decorrenza del termine di sessanta giorni dopo il PVC è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza e di decisività, oltre che perché si chiedeva una rivalutazione del merito.
art. 33 d.P.R. 600/1973
Invocato dalla ricorrente in relazione al procedimento di accertamento e alle modalità di acquisizione degli elementi istruttori, senza accoglimento della censura.
art. 52 d.P.R. 633/1972
Invocato dalla ricorrente nel motivo sul contraddittorio e sul processo verbale, senza accoglimento della censura.
art. 24 L. 4/1929
La ricorrente sosteneva la necessità di un apposito PVC per l'annualità 2009; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non autosufficiente e non decisiva.
art. 148 TUIR
La Corte ha confermato che il possesso formale dei requisiti statutari non esclude il potere dell'Ufficio di verificare in concreto l'effettiva applicazione del regime agevolato e di disconoscere il beneficio se l'attività svolta è sostanzialmente commerciale.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia correttamente valorizzato gli elementi documentali prodotti dalla stessa contribuente e che la censura si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure di violazione di legge sono state respinte quando si risolvevano in contestazioni di merito o in doglianze generiche, non ancorate al contenuto degli atti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente è stata esclusa perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione effettiva, lineare e congrua.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo, non rispetto a questioni, argomentazioni o valutazioni difensive; le censure della ricorrente erano pertanto inammissibili.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura motivazionale nei limiti previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis.
art. 25, comma 2, d.lgs. 546/1992
Il fascicolo di parte di primo grado resta inserito stabilmente nel fascicolo d'ufficio e può essere restituito solo dopo il giudicato, con conseguente rituale acquisizione del documento in appello.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
Richiamato per distinguere la delega di funzioni dalla delega di firma; la disciplina rigorosa della prima non si applica alla seconda.
Massime di principio
- In tema di avvisi di accertamento, la delega di firma del sottoscrittore non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato, purché il provvedimento o l'ordine di servizio consenta di individuarne la qualifica e di verificare successivamente la corrispondenza tra sottoscrittore e soggetto legittimato.
- La delega di firma è istituto diverso dalla delega di funzioni: la prima opera come decentramento interno privo di rilevanza esterna e non necessita dei requisiti formali propri della delega di funzioni; resta però necessario che esista un effettivo provvedimento di delega.
- Nel processo tributario, un documento già depositato in primo grado, sia pure tardivamente, si considera acquisito al giudizio di appello perché resta inserito nel fascicolo di primo grado e dunque è disponibile alla controparte ai fini difensivi.
- La censura di tardiva produzione documentale è inammissibile se non viene allegato e dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa, ad esempio la richiesta di un termine a difesa o la contestazione specifica del documento nel momento processuale utile.
- La doglianza di violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve investire un fatto storico decisivo, non mere argomentazioni difensive, questioni giuridiche o sollecitazioni a una nuova valutazione del merito.
- La motivazione apparente ricorre solo quando manchi effettivamente una trama argomentativa minima; non è sufficiente che la parte ritenga la motivazione sintetica o poco persuasiva.
- Il regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche può essere disconosciuto quando, nonostante la formale appartenenza ai requisiti statutari, gli elementi concreti rivelino un'attività sostanzialmente commerciale o una gestione incompatibile con i presupposti dell'agevolazione.
- In tema di agevolazioni fiscali, l'onere di dimostrare la ricorrenza dei presupposti può essere contrastato dall'Amministrazione mediante elementi documentali concreti; il giudice di merito può valorizzare la documentazione prodotta dallo stesso contribuente per escludere la spettanza del beneficio.
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