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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1733

Regolamento (UE) 2025/1733 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 per quanto riguarda il ruolo dello stoccaggio del gas nell’assicurare l’approvvigionamento di gas prima della stagione invernale

Normativa europea32025R1733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2017/1938 per prorogare fino alla fine del 2027 il quadro europeo sugli obblighi di riempimento degli stoccaggi di gas. Introduce una disciplina più flessibile sugli obiettivi di riempimento, sulle traiettorie intermedie e sulle deviazioni consentite, mantenendo però l’attenzione alla sicurezza dell’approvvigionamento e ai clienti protetti. Rafforza inoltre il monitoraggio della Commissione e del Gruppo di coordinamento del gas, prevedendo anche la raccolta di informazioni sulla quota di gas russo eventualmente stoccata. Il testo mira a conciliare resilienza energetica, riduzione della dipendenza dal gas russo e graduale ritorno a logiche di mercato.

Proroga e rimodulazione del regime UE sugli obblighi di riempimento degli stoccaggi di gas, con maggiore flessibilità fino al 31 dicembre 2027.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea nell’ambito della sicurezza dell’approvvigionamento di gas, in particolare agli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel loro territorio e direttamente interconnessi con un’area di mercato nazionale, nonché agli impianti elencati nell’allegato I ter del regolamento (UE) 2017/1938. Riguarda anche gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo, per i quali sono previsti obblighi di approvvigionamento/stoccaggio tramite accordi con altri operatori o gestori. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, quanto alle disposizioni rilevanti sul riempimento, fino al 31 dicembre 2027. Resta ferma la disciplina dei clienti protetti e delle misure nazionali necessarie per il rispetto degli obiettivi, nel rispetto del mercato interno e senza pregiudicare la sicurezza di altri Stati membri.

Regolamento (UE) 2025/1733: ruolo dello stoccaggio del gas per l’approvvigionamento prima della stagione invernale

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2017/1938, come già modificato dal regolamento (UE) 2022/1032, per mantenere e adattare il quadro europeo sugli obblighi di riempimento degli stoccaggi di gas. La finalità è preservare la sicurezza dell’approvvigionamento, rendendo al contempo il sistema più flessibile e più vicino a logiche di mercato, in un contesto geopolitico ancora incerto e con l’obiettivo politico di ridurre la dipendenza dal gas russo.

Contesto e obiettivi della riforma

Il legislatore europeo richiama la crisi energetica avviata dalla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, gli effetti positivi delle misure temporanee di riempimento e il ruolo essenziale degli stoccaggi, che nei mesi invernali forniscono una quota rilevante del gas consumato nell’Unione. Viene sottolineato che, nonostante il miglioramento del mercato rispetto al 2022-2023, permangono rigidità, volatilità dei prezzi e tensioni sull’offerta di GNL. In questo quadro, il regolamento mira a prorogare fino al 2027 le regole sul riempimento, rafforzando la resilienza del sistema senza introdurre oneri amministrativi inutili.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le modifiche riguardano gli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas, nonché gli Stati membri privi di stoccaggi, per i quali resta necessario assicurare l’accesso a volumi stoccati tramite accordi con operatori o gestori di altri Stati membri. Sono inoltre coinvolti il Gruppo di coordinamento del gas, la Commissione europea, le autorità competenti nazionali, gli eventuali enti designati e, per l’assistenza al monitoraggio, ACER. Il regime si applica agli impianti ubicati nel territorio degli Stati membri e direttamente interconnessi con un’area di mercato nazionale, oltre agli impianti individuati nell’allegato I ter.

Obiettivi di riempimento e traiettorie annuali

L’articolo 6 bis continua a costituire il nucleo della disciplina. Gli Stati membri devono conseguire gli obiettivi di riempimento tra il 1° ottobre e il 1° dicembre di ogni anno. Per il raggiungimento dell’obiettivo, devono seguire una traiettoria di riempimento definita in forma aggregata, con obiettivi intermedi indicativi per febbraio, maggio, luglio e settembre. La traiettoria deve essere presentata alla Commissione entro il 15 settembre dell’anno precedente e basarsi sulla media del tasso di riempimento dei cinque anni precedenti.

Per gli Stati membri il cui obiettivo è ridotto al 35 % del consumo medio annuo di gas ai sensi dell’articolo 6 bis, paragrafo 2, anche gli obiettivi intermedi sono ridotti proporzionalmente. La Commissione informa il GCG delle traiettorie presentate, e le autorità competenti possono introdurre obiettivi intermedi vincolanti a livello nazionale per assicurare il rispetto della traiettoria.

Flessibilità e deroghe agli obiettivi

Una delle principali innovazioni riguarda l’ampliamento delle flessibilità. In caso di condizioni difficili che rendano oneroso o inefficiente il riempimento, uno Stato membro può discostarsi dall’obiettivo fino a 10 punti percentuali. Ulteriori margini di flessibilità fino a 5 punti percentuali sono ammessi se la produzione nazionale di gas supera il consumo medio annuo dei due anni precedenti oppure se particolari caratteristiche tecniche di un singolo impianto con capacità superiore a 40 TWh impongono un periodo di iniezione superiore a 115 giorni.

È inoltre previsto che la Commissione, con atto delegato ai sensi dell’articolo 19, possa aumentare per una stagione di riempimento il livello di scostamento consentito in caso di condizioni di mercato persistentemente sfavorevoli, senza superare ulteriori 5 punti percentuali. Nel farlo deve considerare, in particolare, il livello di riempimento, l’approvvigionamento globale di gas, le prospettive stagionali ENTSOG e possibili indicazioni di manipolazione del mercato. La Commissione deve inoltre adeguare coerentemente i volumi richiamati dall’articolo 6 bis, paragrafo 2, e dall’articolo 6 quater, paragrafi 1 e 5.

Sono previste anche flessibilità quantitative collegate al volume di riferimento del paragrafo 2 e al consumo medio annuale di gas, e chi vi fa ricorso deve consultare la Commissione e fornire una giustificazione immediata. La Commissione aggiorna senza indugio il GCG e gli Stati membri direttamente interessati sugli effetti cumulativi delle flessibilità utilizzate.

Obblighi nazionali, controllo e misure correttive

Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie a raggiungere l’obiettivo di riempimento, tenendo conto dell’impatto dei prezzi sul mercato del gas. Se non raggiungono l’obiettivo, devono informare senza indugio Commissione e GCG, indicando le ragioni del mancato raggiungimento e le misure adottate.

Le misure nazionali adottate per conseguire traiettorie e obiettivi devono essere limitate a quanto necessario, chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Non devono distorcere indebitamente la concorrenza o il mercato interno del gas, né compromettere la sicurezza dell’approvvigionamento di altri Stati membri o dell’Unione. In caso di scostamento sostanziale e persistente dalla traiettoria, o di scostamento non consentito, la Commissione può emettere una raccomandazione dopo consultazione del GCG e degli Stati membri interessati.

Regime per gli Stati membri senza stoccaggi

Per gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo, il regolamento conferma l’obbligo di assicurare che gli operatori nazionali dispongano di accordi con gestori o partecipanti al mercato in Stati membri dotati di stoccaggi. Tali accordi devono garantire, entro il 1° dicembre, l’uso di volumi pari ad almeno il 15 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti. Se limitazioni tecniche o di trasporto transfrontaliero impediscono il pieno utilizzo di tale quota, lo Stato membro deve immagazzinare solo i volumi tecnicamente possibili. Il rispetto di tale obbligo deve essere dimostrato e comunicato alla Commissione.

Allo stesso tempo, l’articolo 6 quater, paragrafo 5, lettera a), ribadisce che, in qualunque momento tra il 1° ottobre e il 1° dicembre, i volumi di stoccaggio devono corrispondere almeno all’uso medio della capacità di stoccaggio dei cinque anni precedenti, calcolato tenendo conto anche dei flussi del periodo di prelievo. Il paragrafo 6 è soppresso.

Monitoraggio, trasparenza e dati sul gas russo

Il sistema di controllo è rafforzato. I gestori dei sistemi di stoccaggio comunicano il livello di riempimento all’autorità competente e, se del caso, all’entità designata. Le autorità nazionali monitorano mensilmente i livelli di stoccaggio e trasmettono senza indebito ritardo i risultati alla Commissione. Ove disponibili, devono includere anche la quota di gas proveniente dalla Russia stoccato nello Stato membro.

La Commissione può avvalersi di ACER per il supporto al monitoraggio. L’articolo 17 bis viene aggiornato per includere espressamente tali informazioni tra quelle oggetto di raccolta e monitoraggio a livello di Unione.

Ruolo del GCG e collegamento con l’acquisto congiunto di gas

Il Gruppo di coordinamento del gas assiste la Commissione nel monitoraggio delle traiettorie e degli obiettivi di riempimento e formula orientamenti sulle misure più adatte per migliorare l’allineamento, in particolare quando gli Stati membri si discostano dalle traiettorie in modo tale da compromettere l’obiettivo. Se opportuno, la Commissione può adottare misure per sfruttare meglio il meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune previsto dal regolamento (UE) 2022/2576.

Gli Stati membri devono inoltre garantire l’effettiva applicazione degli obblighi di stoccaggio da parte degli operatori di mercato, anche tramite sanzioni e ammende sufficientemente dissuasive. Ciò non esclude il ruolo della Commissione nel monitoraggio della corretta applicazione e nel fornire assistenza o orientamenti agli Stati membri.

Responsabilità condivisa tra Cechia e Repubblica slovacca

Il nuovo allegato I ter introduce una disciplina specifica per gli impianti di stoccaggio di Dolní Bojanovice. Cechia e Repubblica slovacca condividono la responsabilità per l’obiettivo di riempimento e per la traiettoria relativa a tali impianti, secondo quanto stabilito da un accordo bilaterale. In caso di crisi dichiarata ai sensi del regolamento, i due Stati devono evitare misure che possano compromettere gravemente l’approvvigionamento di gas o la capacità delle imprese di fornire gas ai clienti protetti.

Entrata in vigore e durata della disciplina

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le disposizioni chiave relative allo stoccaggio rimangono applicabili fino al 31 dicembre 2027, garantendo continuità regolatoria per la stagione di riempimento e per le successive stagioni invernali previste dal nuovo quadro normativo.

Disposizioni principali

Proroga del regime sugli stoccaggi

Le disposizioni centrali del regolamento (articoli da 6 bis a 6 quinquies, articolo 17 bis, articolo 22 e allegato I ter del regolamento (UE) 2017/1938) si applicano fino al 31 dicembre 2027. Il nuovo regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

Nuova definizione di traiettoria di riempimento

L’articolo 2, punto 27, del regolamento (UE) 2017/1938 definisce la traiettoria di riempimento come una serie di obiettivi intermedi indicativi per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di ciascuno Stato membro, che rappresentano il piano di riempimento nazionale e sono definiti ai sensi dell’articolo 6 bis, paragrafo 7.

Obiettivi di riempimento e finestra temporale

L’articolo 6 bis, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri devono conseguire gli obiettivi di riempimento per la capacità aggregata degli stoccaggi sotterranei ubicati nel loro territorio e interconnessi con un’area di mercato nazionale, nonché per gli impianti elencati nell’allegato I ter, in qualsiasi momento tra il 1° ottobre e il 1° dicembre di ogni anno.

Flessibilità e deroghe agli obiettivi

Sono introdotti nuovi paragrafi 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 5 sexies e 5 septies all’articolo 6 bis. Gli Stati membri possono discostarsi fino a 10 punti percentuali dall’obiettivo di riempimento in caso di condizioni difficili che limitano un riempimento efficiente. Ulteriori deviazioni sono possibili fino a 5 punti percentuali in presenza di specifiche condizioni, tra cui produzione nazionale di gas superiore al consumo medio annuo dei due anni precedenti o caratteristiche tecniche di un singolo impianto con capacità tecnica superiore a 40 TWh che richiedano un periodo di iniezione superiore a 115 giorni. In caso di condizioni di mercato persistentemente sfavorevoli, la Commissione può aumentare con atto delegato la deviazione consentita di ulteriori 5 punti percentuali, previa valutazione di sicurezza dell’approvvigionamento, livello di riempimento, approvvigionamento complessivo, prospettive ENTSOG e possibili manipolazioni di mercato. Sono inoltre previste ulteriori flessibilità numeriche rispetto al volume del paragrafo 2 e al consumo medio annuo di gas dell’articolo 6 quater. Gli Stati membri che usano tali flessibilità devono consultare la Commissione e motivare immediatamente la scelta.

Traiettoria indicativa, obblighi nazionali e raccomandazioni

Gli Stati membri devono seguire la traiettoria di riempimento per raggiungere l’obiettivo annuale. Entro il 15 settembre di ogni anno, dal 2023 in poi, ciascuno Stato membro con stoccaggi sotterranei presenta alla Commissione una traiettoria aggregata con obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre, basata sulla media del tasso di riempimento dei cinque anni precedenti. L’autorità competente può introdurre obiettivi intermedi vincolanti a livello nazionale. Se vi è uno scostamento sostanziale e persistente dalla traiettoria, o uno scostamento non consentito dall’obiettivo, la Commissione può emettere una raccomandazione dopo consultazione del GCG e degli Stati membri interessati.

Misure nazionali, proporzionalità e tutela del mercato interno

L’articolo 6 ter, paragrafo 2, prevede che le misure nazionali siano limitate a quanto necessario per conseguire le traiettorie e gli obiettivi di riempimento. Tali misure devono essere chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili; inoltre non devono distorcere indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas, né mettere a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento di altri Stati membri o dell’Unione.

Regime per gli Stati membri privi di stoccaggi

L’articolo 6 quater, paragrafo 1, impone agli Stati membri senza impianti di stoccaggio di assicurare che gli operatori abbiano accordi con gestori di stoccaggi o altri operatori negli Stati membri dotati di stoccaggi, prevedendo l’uso entro il 1° dicembre di volumi pari ad almeno il 15 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti. Se vincoli tecnici o di trasporto transfrontaliero impediscono il pieno utilizzo di tale quota, devono essere immagazzinati solo i volumi tecnicamente possibili. Il paragrafo 2 richiede che tali Stati dimostrino il rispetto del regime e ne informino la Commissione.

Obbligo minimo di disponibilità dei volumi di stoccaggio

All’articolo 6 quater, paragrafo 5, lettera a), gli Stati membri devono provvedere affinché, in qualsiasi momento tra il 1° ottobre e il 1° dicembre, i volumi di stoccaggio corrispondano almeno all’uso medio della capacità di stoccaggio dei cinque anni precedenti, tenendo conto anche dei flussi del periodo di prelievo. Il paragrafo 6 di tale articolo è soppresso.

Monitoraggio, comunicazione dei dati e quota di gas russo

L’articolo 6 quinquies stabilisce che i gestori dei sistemi di stoccaggio comunicano il livello di riempimento all’autorità competente e, se del caso, all’entità designata. Le autorità monitorano i livelli a fine di ogni mese e comunicano i risultati alla Commissione senza indebito ritardo; ove disponibili, includono informazioni sulla quota di gas proveniente dalla Russia stoccato nello Stato membro. La Commissione può avvalersi di ACER per l’assistenza al monitoraggio. L’articolo 17 bis è integrato per includere, tra le informazioni monitorate, la quota di gas russo stoccato.

Ruolo del Gruppo di coordinamento del gas e meccanismi di acquisto

Il GCG assiste la Commissione nel monitoraggio delle traiettorie e degli obiettivi di riempimento ed elabora orientamenti sulle misure adeguate. Se del caso, la Commissione può adottare misure per utilizzare più efficacemente il meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune previsto dal regolamento (UE) 2022/2576. Gli Stati membri devono anche adottare misure per far rispettare ai partecipanti al mercato gli obblighi di stoccaggio, comprese sanzioni e ammende sufficientemente dissuasive.

Responsabilità condivisa Cechia-Repubblica slovacca

Il nuovo allegato I ter disciplina una responsabilità condivisa tra Repubblica slovacca e Cechia per l’obiettivo di riempimento e la traiettoria riguardanti gli impianti di stoccaggio di Dolní Bojanovice. Il rapporto e la portata della responsabilità sono definiti da un accordo bilaterale tra i due Stati membri. In caso di crisi, essi devono evitare misure sull’impianto che compromettano gravemente l’approvvigionamento di gas o la fornitura ai clienti protetti.

Come è indicizzato

Materieenergiasicurezza dell’approvvigionamentomercato interno del gasstoccaggio del gaspolitica energetica

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