Regolamento (UE) 2025/1441
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1441 della Commissione, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro dei controlli alle frontiere previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, sulla base delle notifiche RASFF e dei risultati dei controlli degli Stati membri. Vengono aumentate, ridotte o introdotte frequenze di controllo per specifiche merci e paesi di origine, nonché spostati alcuni prodotti dall’allegato I all’allegato II o viceversa a seconda del livello di rischio. Il testo adegua inoltre i riferimenti normativi e il modello di certificato ufficiale, sopprime previsioni non più pertinenti e introduce un periodo transitorio per talune partite dall’India.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 aggiornando gli elenchi di alimenti e mangimi soggetti a controlli ufficiali rafforzati o a condizioni speciali di ingresso nell’Unione, con nuovi prodotti, frequenze di controllo e adeguamenti del certificato ufficiale.
Ambito di applicazione
Si applica agli alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da determinati paesi terzi, introdotti nell’Unione tramite posti di controllo frontalieri e punti di controllo. Riguarda sia le partite elencate nell’allegato I, soggette a incremento temporaneo dei controlli ufficiali, sia quelle dell’allegato II, soggette a condizioni speciali di ingresso per rischi specifici (micotossine, residui di antiparassitari, contaminazione microbiologica, coloranti Sudan e tossine vegetali). Incide anche sulle partite spedite da un paese terzo diverso dal paese di origine e prevede un periodo transitorio per talune merci dall’India già spedite prima dell’entrata in vigore.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sui controlli all’importazione di alimenti e mangimi
Il regolamento interviene sul sistema di controlli rafforzati e sulle condizioni speciali di ingresso nell’Unione per determinate merci di origine non animale provenienti da paesi terzi, già disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. La Commissione motiva l’intervento con le notifiche ricevute tramite il RASFF e con gli esiti dei controlli ufficiali svolti dagli Stati membri nel secondo semestre 2024, che mostrano nuovi rischi, mutamenti nel livello di non conformità e, in alcuni casi, un miglioramento tale da giustificare la riduzione o l’eliminazione di misure più onerose.
Contesto e finalità
L’atto mira a garantire un livello elevato di tutela della salute umana nell’Unione, adattando in modo dinamico le misure di controllo alle frontiere al rischio effettivamente rilevato per singole combinazioni prodotto/paese. Vengono inoltre aggiornati i riferimenti a norme dell’Unione abrogate o sostituite e reso coerente il modello di certificato ufficiale con la nuova architettura dei controlli.
Modifiche alle disposizioni generali
L’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1793 viene adeguato su due piani. In primo luogo, per gli alimenti elencati negli allegati I e II a rischio di micotossine, incluse le aflatossine, il campionamento e le analisi devono essere eseguiti secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782, che ha sostituito il precedente regime tecnico di riferimento. In secondo luogo, vengono soppressi o riformulati alcuni rinvii interni, in particolare eliminando la lettera d) e chiarendo alla lettera f) che le metodologie richiamate nelle note agli allegati I e II valgono per rischi diversi da quelli espressamente indicati alle altre lettere dell’articolo.
Sempre in materia di formalità di controllo, l’articolo 9, paragrafo 3, viene semplificato: quando una partita è composta da un sacco o imballaggio esterno che contiene vari piccoli imballaggi, è sufficiente che il codice di identificazione della partita sia riportato sul contenitore esterno. Per l’articolo 10, relativo alle condizioni speciali di ingresso, il testo sostituisce il riferimento ai limiti di conformità per i prodotti dell’allegato II con il rinvio al regolamento (UE) 2023/915 e alla direttiva 2002/32/CE; vengono poi soppressi il paragrafo 3 e la lettera c) del paragrafo 2, coerentemente con la rimozione di prodotti legati a pentaclorofenolo e diossine.
Aggiornamento delle liste di prodotti e paesi terzi
La parte sostanziale dell’intervento consiste nella sostituzione integrale degli allegati I e II. L’allegato I elenca le merci soggette a incremento temporaneo dei controlli ufficiali, con frequenze diverse a seconda del rischio e dell’origine. Tra gli aggiornamenti più rilevanti figurano:
- l’inserimento del mango dall’Egitto con controlli al 20% per il rischio da residui di antiparassitari;
- l’inserimento delle cucuzze dall’India con controlli al 20%;
- l’inserimento dei pomodori dalla Turchia con controlli al 20%;
- l’aumento delle frequenze per granadilla e frutto della passione dalla Colombia al 20%, foglie di vite dall’Egitto al 50%, fagioli asparago dallo Sri Lanka al 30%, tahini e halva dalla Siria al 30%, semi di cumino dalla Turchia al 50%;
- la riduzione dei controlli sui pompelmi dalla Turchia al 10% per il miglioramento della conformità.
In parallelo, alcune voci sono trasferite o rimodulate in funzione del rischio: le spezie provenienti dall’Etiopia sono ritenute non più tali da richiedere le condizioni speciali dell’allegato II e vengono ricollocate nell’allegato I con frequenza di controllo del 30%; i frutti della moringa dall’India e i fagioli asparago dall’India sono invece trasferiti nell’allegato II, dato il persistere di elevati livelli di non conformità e la valutazione di grave rischio per la salute umana.
L’allegato II continua a disciplinare le merci soggette a condizioni speciali di ingresso. Vi si confermano e aggiornano, tra l’altro, le misure per arachidi, pistacchi, noci moscate, spezie, semi di sesamo, foglie di betel, gomme e integratori a base botanica, con frequenze di controllo differenziate e rischi specifici, in particolare micotossine, Salmonella, residui di antiparassitari e coloranti Sudan.
Misure specifiche per alcuni prodotti ad alto rischio
Il regolamento individua varie combinazioni prodotto/origine per le quali il rischio richiede un intervento mirato:
- per i frutti della moringa dall’India, oltre ai controlli rafforzati, ogni partita deve essere accompagnata da un certificato ufficiale con i risultati del campionamento e delle analisi, in quanto l’ingresso nell’Unione è qualificato come grave rischio;
- la stessa logica si applica ai fagioli asparago dall’India;
- per i fichi secchi e derivati dalla Turchia viene aumentata la frequenza dei controlli al 30% e viene aggiunto il rischio di ocratossina A accanto a quello già presente di aflatossine;
- per i semi di cumino dalla Turchia la frequenza di controllo sale al 50% per il rischio da alcaloidi pirrolizidinici;
- per il mango dall’Egitto, i controlli sono introdotti in ragione di nuovi allarmi RASFF e di controlli ufficiali che indicano possibili residui di antiparassitari.
Certificazione ufficiale e allegato IV
L’allegato IV, che contiene il modello di certificato ufficiale di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1793, viene sostituito per allinearlo alle nuove categorie di merci e ai nuovi riferimenti normativi. Il punto II.2.1 è aggiornato per coprire in modo corretto le garanzie richieste per i prodotti soggetti a condizioni speciali per micotossine, in particolare aflatossine e ocratossina A. È invece soppresso il punto II.2.3, non essendo più presenti nell’allegato II prodotti associati al rischio di pentaclorofenolo e diossine.
Le note di compilazione del certificato chiariscono inoltre la struttura della certificazione, le modalità di utilizzo nel sistema IMSOC e i contenuti delle diverse caselle, compreso il riferimento al paese di origine, al luogo di spedizione, al posto di controllo frontaliero di ingresso e ai documenti di accompagnamento.
Regime transitorio
Per evitare incertezze operative, il regolamento prevede un periodo transitorio per le partite di frutti della moringa e di fagioli asparago provenienti dall’India che siano state spedite prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2025/1441. Tali partite possono entrare nell’Unione fino al 12 ottobre 2025 senza essere accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale richiesto dagli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2019/1793.
Entrata in vigore
L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori importatori, i professionisti doganali e i consulenti che assistono l’accesso al mercato UE, il regolamento è rilevante soprattutto perché incide su classificazione del rischio, documentazione sanitaria, frequenze di controllo e pianificazione logistica delle spedizioni verso l’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei riferimenti normativi e delle basi tecniche
Modifica l’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1793: per i prodotti degli allegati I e II a rischio micotossine, inclusi aflatossine, il campionamento e le analisi sono eseguiti secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782; è soppressa la lettera d) dell’articolo 3; la lettera f) è riscritta per chiarire che i metodi di campionamento e analisi richiamati nelle note degli allegati I e II si applicano ai rischi diversi da quelli contemplati alle lettere a), b), c) ed e).
Revisione della disciplina sul codice di identificazione della partita
Sostituisce l’articolo 9, paragrafo 3: per le partite in cui il sacco o l’imballaggio contiene vari piccoli imballaggi, è sufficiente indicare il codice di identificazione della partita sul sacco o sull’imballaggio esterno che li contiene, in deroga alla regola generale del paragrafo 2.
Aggiornamento dei controlli e delle condizioni per l’allegato II
Modifica l’articolo 10: per i prodotti dell’allegato II a rischio micotossine, la verifica di conformità rinvia al regolamento (UE) 2023/915 e alla direttiva 2002/32/CE; la lettera c) del paragrafo 2 è soppressa e il paragrafo 3 è abrogato. Sono inoltre eliminati i riferimenti ai prodotti legati a pentaclorofenolo e diossine, non più presenti nell’allegato II.
Periodo transitorio per frutti della moringa e fagioli asparago dall’India
Sostituisce l’articolo 14: le partite di frutti della moringa (Moringa oleifera) e di fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dall’India, spedite prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2025/1441, possono entrare nell’Unione fino al 12 ottobre 2025 senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.
Aggiornamento degli allegati I e II: nuovi prodotti, trasferimenti e variazioni delle frequenze
Sostituisce integralmente gli allegati I e II con nuovi elenchi di merci e paesi terzi soggetti a controlli rafforzati o a condizioni speciali. Tra le principali variazioni: introduzione di mango dall’Egitto, cucuzze dall’India, pomodori dalla Turchia, tahini/halva dalla Siria, semi di cumino dalla Turchia, frutti della moringa e fagioli asparago dall’India in allegato II; trasferimento delle spezie dall’Etiopia dall’allegato II all’allegato I; incremento o riduzione di frequenze per diverse voci, tra cui granadilla e frutto della passione dalla Colombia (20%), foglie di vite dall’Egitto (50%), pompelmi dalla Turchia (10%), fichi secchi turchi e semi di cumino turchi (30% e 50%), fagioli asparago dallo Sri Lanka (30%), pomodori turchi (20%).
Adeguamento del modello di certificato ufficiale
Sostituisce l’allegato IV per allinearlo ai nuovi elenchi e ai nuovi riferimenti normativi. In particolare, aggiorna il punto II.2.1 per le garanzie relative ai prodotti soggetti a rischio di aflatossine e ocratossina A e sopprime il punto II.2.3 relativo a pentaclorofenolo e diossine, non più pertinente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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