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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1447

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1447 della Commissione, del 18 luglio 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 per allinearlo alle recenti modifiche della normativa igienico-sanitaria e di sanità animale dell’Unione. Le principali novità riguardano l’estensione a stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, la precisazione dei ruoli nelle verifiche delle informazioni sulla catena alimentare, l’adeguamento delle procedure ispettive post mortem e l’aggiornamento dei riferimenti ai regimi di malattia animale. Vengono inoltre chiarite le regole sul bollo sanitario e introdotto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2028 per alcuni bolli già in uso.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 sui controlli ufficiali dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano, con aggiornamenti su ispezioni, informazioni sulla catena alimentare, bolli sanitari e riferimenti normativi.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli ufficiali e alle attività correlate sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare alle operazioni svolte nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, nonché alla macellazione presso l’azienda di provenienza e alla macellazione d’urgenza fuori macello. Riguarda le autorità competenti, i veterinari ufficiali, gli operatori del settore alimentare e i gestori di macelli o di stabilimenti per la lavorazione della selvaggina. Incide sui prodotti immessi sul mercato nell’Unione recanti il bollo sanitario, prevedendo un regime transitorio per alcuni bolli con abbreviazioni riferite alla Comunità europea; è direttamente applicabile negli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1447 della Commissione

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 per adeguarlo alle evoluzioni della disciplina UE in materia di igiene delle carni e di sanità animale. In particolare, la Commissione chiarisce il perimetro soggettivo e materiale dei controlli ufficiali, rafforza la precisione delle procedure di ispezione ante mortem e post mortem e aggiorna i riferimenti normativi a regolamenti più recenti.

Ambito e finalità della modifica

L’obiettivo è rendere coerente il sistema dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano con le modifiche introdotte dal regolamento delegato (UE) 2024/1141 e con la normativa orizzontale in materia di sanità animale e notificazione delle malattie elencate. Il provvedimento mira anche a ridurre ambiguità applicative, in particolare sulla ripartizione delle competenze tra autorità competenti e veterinario ufficiale, e a limitare il rischio di contaminazione incrociata nelle ispezioni post mortem.

Estensione ai centri di lavorazione della selvaggina

Il testo sostituisce diversi riferimenti ai soli macelli con riferimenti anche agli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina. Ciò incide sugli audit, sulla comunicazione e verifica delle informazioni sulla catena alimentare, sulla verifica dei certificati per animali macellati fuori macello, sulle misure di separazione in caso di sospette infezioni e sulle disposizioni relative al bollo sanitario. La modifica rispecchia l’evoluzione dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, che consente a determinate condizioni la ricezione e manipolazione di specifiche categorie di animali anche in tali stabilimenti.

Informazioni sulla catena alimentare: ruoli e controlli

Gli articoli 9 e 10 sono riscritti per distinguere con maggiore chiarezza tra i controlli documentali delle autorità competenti e la verifica da parte del veterinario ufficiale. Le autorità informano l’operatore dell’azienda di provenienza sugli elementi minimi da trasmettere e controllano che le informazioni siano coerenti, attendibili e correttamente rese disponibili; nei movimenti transfrontalieri devono inoltre cooperare con le autorità del luogo di macellazione. Il veterinario ufficiale, nelle ispezioni ante mortem, verifica i risultati dei controlli e delle valutazioni delle informazioni sulla catena alimentare e li considera anche insieme ai dati dei registri dell’azienda di provenienza.

Ispezione ante mortem e verifiche per rischio sanitario

Il regolamento chiarisce che la verifica delle informazioni sulla catena alimentare rientra, in linea di principio, nell’ispezione ante mortem e deve quindi essere svolta dal veterinario ufficiale, salve le deroghe previste dal regolamento (UE) 2017/625 e dal regolamento delegato (UE) 2019/624. Nelle attività diverse dall’ispezione ante mortem, ad esempio gli audit, i controlli possono invece essere effettuati da qualsiasi rappresentante dell’autorità competente.

Ispezioni post mortem: incisioni e palpazioni solo se pertinenti

Per gli ungulati domestici, le modifiche agli articoli 18-23 precisano che, quando esistono indizi di un possibile rischio per la salute umana o animale, il veterinario ufficiale deve effettuare solo le procedure post mortem pertinenti in base al rischio, tra quelle che comportano incisione e palpazione di carcassa e frattaglie. La logica dichiarata è evitare di imporre automaticamente tutte le procedure aggiuntive, in quanto incisioni e palpazioni possono aumentare il rischio di contaminazione incrociata.

Macellazione presso l’azienda di provenienza e fuori macello

L’articolo 40 è ampliato per coprire i casi di macellazione d’urgenza fuori dal macello e la macellazione presso l’azienda di provenienza di diverse categorie di animali, inclusi bovini domestici diversi dai bisonti, ovini, caprini, suini, solipedi, ratiti d’allevamento, artiodattili selvatici d’allevamento e bisonti. In tutti questi casi il veterinario ufficiale può consentire la macellazione solo dopo aver verificato le pertinenti informazioni sulla catena alimentare ai sensi dell’articolo 9.

Malattie animali, tubercolosi, brucellosi e tracciabilità dei controlli

Il regolamento aggiorna i riferimenti alle misure di controllo delle malattie animali contenute nel regolamento (UE) 2016/429 e nel regolamento delegato (UE) 2020/687. Per la tubercolosi, l’articolo 18 rinvia all’elenco degli Stati membri o delle zone ufficialmente indenni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. Inoltre, l’articolo 39 impone che i risultati dei controlli ufficiali siano inseriti nelle banche dati pertinenti almeno quando la raccolta dei dati è richiesta da specifiche norme settoriali, tra cui la direttiva 2003/99/CE, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 e la direttiva 2007/43/CE.

Bollo sanitario e periodo transitorio

Le modifiche al bollo sanitario hanno una duplice finalità: allineare le abbreviazioni alla denominazione "Unione europea" e chiarire il rapporto con i bolli speciali previsti dalla normativa di sanità animale. L’allegato II aggiornato consente l’uso, per gli stabilimenti nell’Unione, delle abbreviazioni EC, EU, EL, UE, EE, AE, ES o EÚ; per le carni importate da fuori Unione tali abbreviazioni non devono comparire. Per attenuare l’impatto operativo, l’articolo 2 prevede un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2028 durante il quale possono continuare a circolare carni recanti alcuni bolli con abbreviazioni precedenti riferite alla Comunità europea.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Estensione agli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina

Le modifiche ricomprendono espressamente gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina accanto ai macelli in varie disposizioni del regolamento 2019/627, in coerenza con le modifiche del regolamento (CE) n. 853/2004. Ciò riguarda gli articoli 7, 9, 10, 27, 33, 34, 39, 40, 42, 48 e gli allegati I e II.

Verifica delle informazioni sulla catena alimentare

L’articolo 9 chiarisce gli obblighi delle autorità competenti: esse informano l’operatore dell’azienda di provenienza sugli elementi minimi da fornire al gestore del macello o dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina e svolgono i controlli documentali per verificare coerenza, attendibilità e ritorno delle informazioni pertinenti. Se gli animali sono inviati alla macellazione in un altro Stato membro, le autorità competenti dei due Stati devono cooperare per rendere le informazioni facilmente accessibili. L’articolo 10 precisa che, nelle ispezioni ante mortem, il veterinario ufficiale verifica i risultati dei controlli e delle valutazioni delle informazioni sulla catena alimentare e tiene conto di tali elementi anche nelle ispezioni ante e post mortem.

Aggiornamento dei riferimenti alla tubercolosi e alla sorveglianza delle malattie

L’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), viene aggiornato con riferimento all’allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per gli Stati membri o le zone ufficialmente indenni da tubercolosi nei bovini. L’articolo 39, paragrafo 3, viene adeguato richiamando la direttiva 2003/99/CE, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 e la direttiva 2007/43/CE per l’inserimento dei risultati dei controlli ufficiali nelle banche dati pertinenti.

Razionalizzazione delle ispezioni post mortem in presenza di rischio

Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 sono modificati per precisare che, quando vi siano indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali ai sensi dell’articolo 24, il veterinario ufficiale effettua solo le procedure post mortem pertinenti sulla base del rischio, mediante incisione e palpazione di carcassa e frattaglie. La formulazione limita le ulteriori procedure a quelle effettivamente necessarie, per ridurre il rischio di contaminazione incrociata.

Macellazione fuori macello e presso l’azienda di provenienza

L’articolo 27, paragrafo 2, richiede che, se gli animali sono stati macellati al di fuori del macello, il veterinario ufficiale presso il macello o lo stabilimento per la lavorazione della selvaggina verifichi il certificato pertinente. Il nuovo articolo 40, paragrafo 4, impone che il veterinario ufficiale consenta la macellazione solo dopo aver verificato le informazioni sulla catena alimentare anche nei casi di macellazione d’urgenza fuori macello, macellazione presso l’azienda di provenienza di determinati ungulati domestici e macellazione presso l’azienda di provenienza di ratiti d’allevamento, artiodattili selvatici d’allevamento e bisonti.

Misure per sospette infezioni da tubercolosi e brucellosi

Gli articoli 33 e 34 stabiliscono che, in caso di reazione positiva o dubbia ai test o di altri motivi di sospetto di infezione, gli animali devono essere macellati o lavorati separatamente dagli altri, con precauzioni per evitare contaminazioni di altre carcasse, della linea di produzione e del personale, sia nel macello sia nello stabilimento per la lavorazione della selvaggina.

Aggiornamento dei riferimenti alle malattie animali elencate

L’articolo 45, lettera e), è riscritto per rinviare al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/687, chiarendo che le carni ottenute da animali affetti da malattie soggette a norme di polizia sanitaria sono escluse, salvo specifiche eccezioni. Si precisa inoltre che l’eccezione non si applica se diversamente disposto dalle prescrizioni sui controlli ufficiali relativi a tubercolosi e brucellosi di cui agli articoli 33 e 34.

Bollo sanitario e sua forma

L’articolo 48, paragrafo 2, lettera b), conferma che il bollo sanitario deve essere applicato sulla superficie esterna della carcassa, mediante impressione a inchiostro o a fuoco, in modo che ogni parte derivante dal sezionamento rechi il bollo. Il paragrafo 3 è integrato per chiarire che le prescrizioni sulla forma del bollo di cui all’allegato II possono essere sostituite da quelle relative a un bollo sanitario speciale adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/429.

Aggiornamento dell’allegato I e dell’allegato II sul bollo sanitario

L’allegato I sostituisce il titolo del punto 5 del modello di documento con il riferimento alle coordinate del macello o dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina e al relativo numero di riconoscimento. L’allegato II sostituisce le lettere b) e c) del punto 1, indicando il numero di riconoscimento del macello o dello stabilimento e le abbreviazioni EC, EU, EL, UE, EE, AE, ES o EÚ per gli stabilimenti nell’Unione; tali abbreviazioni non devono figurare sui bolli delle carni importate da stabilimenti situati al di fuori dell’Unione.

Regime transitorio per i bolli sanitari già in uso

L’articolo 2 consente che i bolli sanitari applicati sulle carni idonee al consumo umano continuino a recare, fino al 31 dicembre 2028, alcune abbreviazioni riferite alla Comunità europea presenti nella precedente versione dell’allegato II, punto 1, lettera c).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialisanità animaleigiene degli alimentietichettatura e bollatura sanitaria

Testo integrale

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