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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1467

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1467 della Commissione, del 18 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche della piattaforma UE per le SoHO per lo scambio di informazioni sulle sostanze di origine umana destinate all’applicazione sugli esseri umani

Normativa europea32025R1467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce le specifiche tecniche e funzionali della piattaforma UE per le SoHO prevista dal regolamento (UE) 2024/1938. Disciplina accesso, moduli, sicurezza, trattamento dei dati personali, conservazione, assistenza tecnica, misure di emergenza e requisiti linguistici. La piattaforma costituisce il canale digitale comune per registrazioni, autorizzazioni, vigilanza, allerte rapide, scambio di informazioni e pubblicazione di dati nel settore delle sostanze di origine umana.

Specifiche tecniche e modalità operative della piattaforma UE per le SoHO per lo scambio di informazioni sulle sostanze di origine umana destinate all’applicazione sugli esseri umani.

Ambito di applicazione

Si applica alla piattaforma UE per le SoHO istituita dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1938, agli operatori, agli operatori autorizzati, agli amministratori locali, agli Stati membri, alle autorità nazionali e competenti per le SoHO, al comitato di coordinamento per le SoHO, alla Commissione, all’ECDC e alla DEQM. Riguarda lo scambio, la registrazione, la conservazione, la pubblicazione, la verifica e la protezione di informazioni e dati, anche personali e sanitari, relativi alle attività SoHO, alle registrazioni e autorizzazioni di enti e centri SoHO, alle preparazioni SoHO, alla vigilanza, alle allerte rapide, ai flussi di approvvigionamento e alla collaborazione transfrontaliera. Si applica dal 7 agosto 2027; il regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Alcune informazioni pubbliche sono accessibili senza registrazione; l’uso dell’inglese è richiesto quale lingua comune per gli scambi sulla piattaforma, ove del caso.

Specifiche tecniche della piattaforma UE per le SoHO

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1467 dà attuazione all’articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1938, istituendo il quadro tecnico-operativo della piattaforma UE per le SoHO. La piattaforma è concepita come infrastruttura digitale centrale per lo scambio efficace e sicuro di informazioni sulle sostanze di origine umana destinate all’applicazione sugli esseri umani, con particolare attenzione alla protezione dei dati, alla tracciabilità e alla cooperazione tra autorità e operatori del settore.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che la piattaforma deve servire al trattamento di dati, anche sanitari e pseudonimizzati, necessari per individuare, valutare e gestire i rischi connessi a singole donazioni o a singoli donatori, nonché per il monitoraggio degli esiti clinici e il supporto delle autorizzazioni delle preparazioni di SoHO. Poiché possono essere scambiati dati personali sensibili, il sistema deve offrire un canale riservato e sicuro; inoltre, la conservazione dei dati è limitata nel tempo, con termini particolarmente lunghi per tenere conto di patologie con lunghi periodi di incubazione.

Definizioni dei ruoli e accesso alla piattaforma

L’articolo 1 distingue tre figure operative: l’operatore, che registra un ente SoHO dopo autenticazione; l’operatore autorizzato, che accede alla piattaforma per svolgere azioni in base ai diritti attribuiti al proprio profilo; e l’amministratore locale, che può gestire l’accesso di operatori e operatori autorizzati all’interno del proprio ambito. Questo assetto consente una gestione gerarchica dei profili, con responsabilità distribuite tra Commissione e autorità o enti nazionali.

Funzioni obbligatorie e utilizzo della piattaforma

La Commissione deve mantenere e ottimizzare la piattaforma per l’esecuzione dei compiti previsti dall’articolo 73 del regolamento (UE) 2024/1938. Gli operatori e gli operatori autorizzati devono usare la piattaforma per una serie ampia di adempimenti richiamati dall’articolo 2, che includono registrazioni, autorizzazioni, flussi informativi, vigilanza, allerte, attività e altre procedure previste dal regolamento quadro. L’allegato I dettaglia i moduli minimi, che coprono:

  • registrazione degli enti SoHO e autorizzazione dei centri SoHO e dei centri SoHO importatori;
  • compendio delle preparazioni di SoHO autorizzate e degli studi clinici approvati;
  • elenco dei membri e supplenti del comitato di coordinamento e relativo compendio di consulenze;
  • relazioni di vigilanza e allerte rapide;
  • dati sulle attività, compresi flussi di approvvigionamento e carenze;
  • orientamenti per l’implementazione dei parametri;
  • collaborazione e scambio sicuro di dati;
  • archivio, sito riservato e sito pubblico per pubblicazione e consultazione dei dati.

Accesso pubblico e trasparenza

L’articolo 5 consente al pubblico di consultare alcune informazioni rese disponibili sulla piattaforma, senza alcun obbligo di registrazione o autenticazione. L’accesso pubblico riguarda, in particolare, le informazioni di cui all’articolo 71, paragrafo 5, lettera d), e all’articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1938; gli Stati membri possono inoltre rendere accessibili, se lo prevedono le rispettive norme nazionali, le informazioni di cui all’articolo 75, paragrafo 5.

Qualità dei dati, verifica e responsabilità

L’articolo 6 ripartisce le responsabilità sulla qualità delle informazioni: operatori e operatori autorizzati devono immettere dati completi e accurati, nel formato e secondo le specifiche definite dal comitato di coordinamento per le SoHO; le autorità competenti per le SoHO sono responsabili della registrazione, verifica e aggiornamento delle informazioni su centri SoHO autorizzati e preparazioni autorizzate, nonché della coerenza con eventuali registri nazionali. La Commissione deve garantire la sicurezza dei dati archiviati mediante protocolli e regole di connettività fondati su standard aperti e non proprietari.

Dati personali, pseudonimizzazione e conservazione

L’articolo 8 prevede il trattamento di dati personali, inclusi dati relativi alla salute, se necessario pseudonimizzati, per dare attuazione agli obblighi dell’articolo 76 del regolamento (UE) 2024/1938. L’allegato II specifica le categorie di dati e i rispettivi termini di conservazione, che variano a seconda della finalità:

  • dati identificativi di operatori autorizzati e registrazioni delle attività: fino a cinque anni dopo la perdita della qualifica;
  • nome, cognome ed e-mail della persona responsabile dell’ente SoHO: per tutta la durata della qualifica;
  • dati identificativi di donazione o donatore SoHO: fino a 30 anni dopo la donazione;
  • dati personali e sanitari di partecipanti a valutazioni cliniche: fino a 30 anni dopo l’applicazione su esseri umani della preparazione di SoHO;
  • dati di membri e supplenti del comitato di coordinamento: per il periodo di partecipazione e fino a 15 anni dopo la cessazione.

La Commissione è tenuta a cancellare tutti i dati personali una volta decorso il periodo di conservazione. Inoltre, l’amministratore locale deve gestire i dati personali degli operatori autorizzati sotto la propria responsabilità e correggere o cancellare quelli inesatti o non aggiornati.

Sicurezza, tracciabilità e incidenti informatici

L’articolo 9 richiede misure tecniche e organizzative per impedire accessi e operazioni non autorizzate sui dati personali, garantendo al contempo che ogni accesso, creazione, modifica o cancellazione sia tracciabile per operatore autorizzato e momento dell’azione. In caso di sospetto incidente, rischio o minaccia informatica, la Commissione può sospendere l’accesso alla piattaforma e informare le autorità nazionali per le SoHO; gli operatori e gli operatori autorizzati devono a loro volta segnalare immediatamente ogni evento o sospetto di tale natura.

Assistenza, continuità operativa e lingua

La Commissione deve istituire un gruppo di supporto e mettere a disposizione manuali specifici sulla piattaforma. In caso di malfunzionamenti o indisponibilità prolungate, devono essere predisposte soluzioni di emergenza, elaborate con le autorità nazionali per le SoHO, mediante mezzi elettronici alternativi idonei a garantire la continuità dei processi regolamentari.

L’interfaccia utente della piattaforma deve essere disponibile in inglese e, se del caso, l’inglese costituisce la lingua comune per gli scambi tra Commissione, Stati membri, autorità e enti SoHO sulla piattaforma.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 7 agosto 2027, in coerenza con la decorrenza del regolamento (UE) 2024/1938. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni e soggetti abilitati

L’articolo 1 definisce "operatore", "operatore autorizzato" e "amministratore locale". L’operatore registra un ente SoHO dopo autenticazione; l’operatore autorizzato, dopo autenticazione e autorizzazione, agisce per conto dei soggetti indicati dal regolamento; l’amministratore locale può concedere accesso ad altri operatori o operatori autorizzati all’interno dello stesso ambito istituzionale o territoriale.

Uso obbligatorio della piattaforma per gli adempimenti SoHO

L’articolo 2 impone alla Commissione di mantenere e ottimizzare la piattaforma per i compiti di cui all’articolo 73 del regolamento (UE) 2024/1938. Operatori e operatori autorizzati devono utilizzare la piattaforma per gli adempimenti richiamati, relativi tra l’altro a registrazione, autorizzazioni, vigilanza, allerte, attività e collaborazione istituzionale.

Accessibilità, moduli e funzionalità minime

L’articolo 3 prevede che la piattaforma sia accessibile tramite sito web dedicato e contenga almeno i moduli e le funzionalità di cui all’allegato I: registrazione e autorizzazione; compendio delle preparazioni e degli studi clinici; membri del comitato di coordinamento e consulenze; vigilanza e allerte rapide; dati sulle attività; orientamenti per i parametri; collaborazione; pubblicazione e archivio dati.

Regole di accesso e gestione dei profili

L’articolo 4 disciplina i controlli di accesso tramite strumenti di autenticazione e autorizzazione. La Commissione concede, sospende o revoca i diritti di accesso degli amministratori locali; questi ultimi gestiscono i diritti degli operatori e degli operatori autorizzati. Gli Stati membri definiscono il livello di accesso per gli operatori autorizzati che agiscono per loro conto secondo il diritto nazionale.

Accesso pubblico alle informazioni

L’articolo 5 consente al pubblico di visualizzare e cercare le informazioni rese disponibili ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 5, lettera d), dell’articolo 74, paragrafo 3, e, se lo Stato membro lo decide, dell’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1938. Non sono richieste registrazione, autenticazione o autorizzazione.

Responsabilità sulla qualità dei dati e sicurezza tecnica

L’articolo 6 attribuisce a operatori e operatori autorizzati la responsabilità della completezza, accuratezza e conformità formale dei dati inseriti; alle autorità competenti spetta la registrazione e la verifica delle informazioni su centri SoHO e preparazioni autorizzate, nonché l’aggiornamento e la coerenza con eventuali registri nazionali. La Commissione deve garantire sicurezza e protezione dei dati con protocolli e regole di connettività basati su standard aperti non proprietari.

Perfezionamento della trasmissione dei dati

L’articolo 7 stabilisce che i dati si considerano trasmessi alla data in cui sono registrati con successo sulla piattaforma.

Trattamento dei dati personali e periodi di conservazione

L’articolo 8 consente il trattamento di dati personali, anche sanitari e, ove necessario, pseudonimizzati, per adempiere agli obblighi dell’articolo 76 del regolamento (UE) 2024/1938. I tipi di dati e i periodi di conservazione sono rinviati all’allegato II. La Commissione cancella i dati una volta scaduto il termine; l’amministratore locale gestisce e rettifica o cancella i dati personali degli operatori autorizzati sotto la sua responsabilità.

Sicurezza e tracciabilità degli accessi

L’articolo 9 impone misure per impedire accessi, lettura, copia, modifica o cancellazione non autorizzati dei dati personali, garantendo che gli operatori autorizzati accedano solo ai dati autorizzati e che sia possibile verificare chi ha creato, modificato o cancellato i dati e quando.

Assistenza tecnica e procedure di emergenza

L’articolo 10 prevede un gruppo di supporto della Commissione, contattabile via casella di posta elettronica funzionale, e manuali specifici sulla piattaforma. L’articolo 11 impone la predisposizione, con le autorità nazionali per le SoHO, di soluzioni di emergenza per malfunzionamenti o indisponibilità prolungate, tramite mezzi elettronici alternativi per garantire la continuità dei processi regolamentari.

Sicurezza informatica e gestione degli incidenti

L’articolo 12 consente alla Commissione di sospendere l’accesso in caso di sospetto incidente, rischio o minaccia informatica potenzialmente dannosi per la piattaforma, i dati o la loro riservatezza. Operatori e operatori autorizzati devono informare immediatamente Commissione e autorità nazionale per le SoHO qualora vengano a conoscenza o sospettino tali eventi.

Lingua di lavoro e interfaccia

L’articolo 13 stabilisce che l’interfaccia utente sia disponibile in inglese e che, se del caso, Stati membri, autorità competenti, comitato di coordinamento, Commissione ed enti SoHO usino l’inglese come lingua comune per le informazioni, i dati e i documenti scambiati tramite la piattaforma.

Decorrenza e applicazione

L’articolo 14 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 7 agosto 2027, in parallelo con il regolamento (UE) 2024/1938.

Come è indicizzato

Materiesostanze di origine umanaprotezione dei datisanità pubblicasicurezza informaticacooperazione amministrativa

Testo integrale

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