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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1469

Regolamento di esecuzione (PESC) 2025/1469 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina

Normativa europea32025R1469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (PESC) 2025/1469 aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, aggiungendo otto entità all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive contro la Bielorussia. L’inserimento si fonda sulla valutazione del ruolo di tali entità nel complesso militare-industriale bielorusso, nonché sul loro contributo al settore della difesa e della sicurezza. L’atto è immediatamente efficace dalla pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, inserendo otto nuove entità nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti i soggetti già ricompresi o da ricomprendere nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’Unione in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina. Le modifiche riguardano in particolare persone giuridiche, entità e organismi del settore militare e industriale bielorusso. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (PESC) 2025/1469 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive contro la Bielorussia

Il regolamento interviene sul sistema sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Bielorussia, già disciplinato dal regolamento (CE) n. 765/2006. La modifica è adottata ai sensi dell’articolo 8 bis, paragrafo 1, di tale regolamento e mira ad ampliare l’elenco dei soggetti colpiti dalle misure restrittive, in ragione della gravità della situazione in Bielorussia e del ruolo di alcune entità nel sostegno al complesso militare-industriale del Paese.

Base giuridica e finalità

L’atto richiama il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il regolamento (CE) n. 765/2006 e la proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. I considerando evidenziano che, a fronte della situazione in Bielorussia, è necessario inserire otto entità nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi sottoposti a misure restrittive contenuto nell’allegato I del regolamento di base.

Ambito della modifica

La modifica riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. In particolare, le nuove iscrizioni sono collocate nella sezione "B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1". Il regolamento non introduce una disciplina autonoma delle misure restrittive, ma aggiorna l’elenco dei destinatari già soggetti al regime sanzionatorio.

Entità inserite nell’elenco

L’allegato del regolamento aggiunge le voci nn. 48-55, riferite a otto entità bielorusse. Le denominazioni riportate comprendono, tra le altre, State-owned Foreign Trade Unitary Enterprise Belvneshpromservice, OKB TSP Scientific Production Limited Liability Company, KB Unmanned Helicopters (UAVHeli), Legmash Plant OJSC, Research and Production Unitary Enterprise “Scientific and Technical Centre ‘LEMT’ BelOMO”, Laser Devices and Technologies, JSC Vistan e Rukhservomotor LLC. Per ciascun soggetto sono indicati elementi identificativi quali indirizzo, dati di registrazione, codice fiscale o numero di registrazione, siti web e, ove pertinenti, alias e persone associate.

Ragioni dell’inserimento

Le motivazioni convergono tutte sulla partecipazione delle entità al settore della difesa o al complesso militare-industriale bielorusso. Alcuni soggetti sono descritti come imprese che promuovono prodotti della difesa sui mercati esteri, esportano prodotti ad alta tecnologia per scopi militari o sono autorizzati ad aggiornare, riparare e fornire beni militari. Altri sono qualificati come società che sviluppano, producono o progettano armi, veicoli militari, sistemi antiaerei, elicotteri senza equipaggio, munizioni, mirini, componenti ottici o macchine utensili utilizzabili nella produzione di materiali di armamento. In taluni casi è richiamato anche il beneficio di finanziamenti o agevolazioni fiscali statali e il sostegno al regime di Lukashenka.

Effetti giuridici

L’inserimento nell’allegato I comporta l’applicazione delle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 765/2006 nei confronti delle entità elencate, secondo il quadro sanzionatorio già vigente. Il testo del regolamento di esecuzione non dettaglia ulteriormente le singole restrizioni, limitandosi a disporre l’aggiornamento dell’elenco soggettivo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 19 luglio 2025. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 in conformità con l’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto è l’inserimento di otto nuove entità nella sezione "B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1" dell’allegato I.

Nuove entità inserite nell’elenco

Sono aggiunte le voci nn. 48-55: State-owned Foreign Trade Unitary Enterprise Belvneshpromservice; OKB TSP Scientific Production Limited Liability Company; KB Unmanned Helicopters (UAVHeli); Legmash Plant OJSC; Research and Production Unitary Enterprise “Scientific and Technical Centre ‘LEMT’ BelOMO”; Laser Devices and Technologies; JSC Vistan; Rukhservomotor LLC. Per ciascuna entità sono riportati dati identificativi, alias, indirizzi, numeri di registrazione e le motivazioni dell’inserimento, tutte riconducibili al sostegno del complesso militare-industriale bielorusso o al contributo allo sviluppo di tecnologie e attrezzature militari.

Motivazioni dell’inserimento

Le entità sono qualificate, a seconda dei casi, come imprese attive nell’esportazione di prodotti militari, nello sviluppo e produzione di armi, di aeromobili senza equipaggio, di munizioni, di mirini e sistemi ottici, di macchine utensili e di componenti destinati a usi militari. In più casi è evidenziato il beneficio da finanziamenti o agevolazioni statali, anche russi o bielorussi, e il collegamento con il complesso militare e industriale della Bielorussia.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunerelazioni esternecommercio esterosicurezza internazionale

Testo integrale

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