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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1449

Regolamento delegato (UE) 2025/1449 della Commissione, del 18 luglio 2025, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme specifiche in materia di igiene per la macellazione d’urgenza di ungulati domestici, per il tonno congelato in salamoia e per i prodotti altamente raffinati

Normativa europea32025R1449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 per chiarire alcuni requisiti igienici e introdurre regole specifiche per il congelamento in salamoia del tonno a bordo di navi frigorifero. Interviene anche sulle informazioni sulla catena alimentare per la macellazione d’urgenza degli ungulati domestici, e amplia la disciplina dei prodotti altamente raffinati includendo gli additivi alimentari di origine animale autorizzati e gli insetti come materie prime. Le modifiche mirano a rafforzare la tracciabilità, agevolare i controlli ufficiali e tutelare la salute dei consumatori, soprattutto rispetto al rischio di istamina nei prodotti ittici.

Modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per la macellazione d’urgenza di ungulati domestici, il congelamento in salamoia del tonno e i prodotti altamente raffinati.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare soggetti al regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare a quelli che gestiscono carni di ungulati domestici sottoposti a macellazione d’urgenza fuori dal macello, navi frigorifero e impianti a terra che congelano o conservano prodotti della pesca, nonché operatori che producono prodotti altamente raffinati. Le nuove regole riguardano specificamente il tonno intero dei generi Thunnus e Katsuwonus congelato in salamoia a bordo di navi frigorifero riconosciute e i controlli connessi da parte delle autorità competenti degli Stati membri; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE. Il punto 2 dell’allegato si applica dal 27 gennaio 2026, mentre il resto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004

Il regolamento delegato (UE) 2025/1449 interviene sulle norme specifiche di igiene per gli alimenti di origine animale, aggiornando l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004. La Commissione motiva la modifica con esigenze di chiarezza, rafforzamento dei controlli ufficiali e tutela della salute pubblica, in particolare rispetto ai rischi connessi al tonno congelato in salamoia e alla sindrome sgombroide causata dall’istamina.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano gli operatori del settore alimentare coinvolti nella macellazione d’urgenza di ungulati domestici, nella lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca, nell’attività delle navi frigorifero, delle navi officina, delle navi reefer e degli stabilimenti a terra, nonché i produttori di prodotti altamente raffinati. Una parte specifica della disciplina è dedicata al tonno intero dei generi Thunnus e Katsuwonus congelato in salamoia a bordo di navi frigorifero riconosciute.

Macellazione d’urgenza e informazioni sulla catena alimentare

Per le carni di ungulati domestici sottoposti a macellazione d’urgenza fuori dal macello, il punto 5 del capitolo VI della sezione I viene sostituito. Non è più richiamata una dichiarazione autonoma dell’operatore, ma le informazioni sulla catena alimentare previste dall’allegato II, sezione III, che devono accompagnare l’animale macellato al macello. La modifica mira a evitare duplicazioni documentali e a rendere più chiaro il flusso informativo.

Requisiti delle navi frigorifero

La parte I.C del capitolo I della sezione VIII viene completamente riformulata. Le navi frigorifero devono essere dotate di attrezzature di congelamento in grado di raggiungere rapidamente una temperatura al centro non superiore a -18 °C e di attrezzature di refrigerazione idonee a mantenere i prodotti della pesca nelle stive di magazzinaggio a temperatura non superiore a -18 °C. Le stive non possono essere utilizzate per il congelamento, salvo che soddisfino i requisiti previsti, e devono disporre di un dispositivo di registrazione della temperatura con sensore collocato nella zona più calda della stiva.

Congelamento in salamoia del tonno

Il nuovo punto 8 della parte II consente il congelamento in salamoia del tonno intero a una temperatura al centro di -18 °C nelle navi frigorifero appositamente riconosciute, purché il raffreddamento avvenga in processo continuo. Il regolamento distingue due scenari:

  • congelamento diretto in salamoia: il processo completo non deve superare 96 ore dall’immersione della prima cattura e il tonno deve scendere sotto 0 °C in meno di 24 ore;
  • raffreddamento preliminare in acqua di mare pulita refrigerata: la miscela deve raggiungere 3 °C in meno di 6 ore e 0 °C in meno di 16 ore; il pre-raffreddamento non può superare 72 ore e, una volta in salamoia, il congelamento da 0 °C a -18 °C non può superare altre 72 ore. In ogni caso, gli operatori devono monitorare la concentrazione di sale della salamoia e mantenere la conformità al piano di convalida. Devono inoltre registrare costantemente la temperatura di un campione di tonno mediante uno strumento inserito nella parte del pesce che congela per ultima.

Monitoraggio, validazione e controlli ufficiali

Per le navi frigorifero autorizzate al congelamento del tonno in salamoia, il regolamento impone un sistema elettronico per monitorare e registrare in tempo reale la temperatura della salamoia e per consentire il monitoraggio a terra da parte dell’operatore. Gli operatori devono consentire alle autorità competenti, su richiesta, l’accesso ai dati raccolti e predisporre un piano di convalida della capacità di congelamento. Tale piano deve includere studi cinetici, una curva di correlazione tra temperatura della salamoia e temperatura al centro rispetto ai tempi di raffreddamento previsti, nonché evidenza della certificazione dei sensori secondo le pertinenti norme internazionali. L’autorità competente esamina il piano e identifica la capacità di congelamento della nave nell’ambito del riconoscimento della nave frigorifero o, per le navi battenti bandiera di paesi terzi, al momento dell’inclusione negli elenchi previsti dal regolamento (UE) 2017/625.

Altre modifiche sui prodotti della pesca

La parte I.D viene modificata per prevedere che le navi officina che congelano prodotti della pesca dispongano di attrezzature conformi ai requisiti delle navi frigorifero in materia di congelamento e refrigerazione. La parte I.E viene riscritta per imporre alle navi reefer che trasportano o conservano prodotti della pesca congelati sfusi il rispetto dei requisiti di mantenimento della temperatura previsti per le navi frigorifero. Anche il capitolo III viene aggiornato per gli stabilimenti a terra che congelano o conservano prodotti della pesca congelati, i quali devono essere attrezzati in modo equivalente rispetto alle esigenze di mantenimento della temperatura.

Prodotti altamente raffinati e additivi alimentari

La sezione XVI viene ampliata. Tra i prodotti altamente raffinati sono ora inclusi gli additivi alimentari di origine animale autorizzati ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1333/2008. Inoltre, per i derivati dal grasso di lana è richiesto un trattamento termico di almeno 135 °C per almeno 90 minuti. È poi espressamente aggiunta la voce "insetti" tra le materie prime ammissibili per i prodotti altamente raffinati.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La disciplina specifica sul tonno congelato in salamoia, contenuta nel punto 2 dell’allegato, è però differita e si applica soltanto dal 27 gennaio 2026, così da consentire agli operatori di adeguare procedure e controlli.

Disposizioni principali

Macellazione d’urgenza di ungulati domestici

Nella sezione I, capitolo VI, punto 5 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, la precedente dichiarazione dell’operatore è sostituita da un rinvio alle informazioni sulla catena alimentare previste dall’allegato II, sezione III. Le informazioni sulla catena alimentare devono accompagnare l’animale macellato al macello.

Nuovi requisiti per le navi frigorifero

La parte I.C del capitolo I della sezione VIII è riscritta: le navi frigorifero devono avere impianti di congelamento e refrigerazione idonei a raggiungere e mantenere una temperatura al centro non superiore a -18 °C, con registrazione della temperatura in posizione facilmente leggibile. Devono inoltre rispettare i requisiti delle navi progettate per la conservazione dei prodotti della pesca a bordo per oltre 24 ore.

Congelamento in salamoia del tonno a -18 °C

È introdotta una disciplina specifica per il tonno intero dei generi Thunnus e Katsuwonus congelato in salamoia a bordo di navi frigorifero riconosciute. Il processo deve essere continuo e rispettare tempi massimi: 96 ore dall’immersione della prima cattura per il congelamento diretto in salamoia, con raggiungimento di meno di 0 °C in meno di 24 ore; oppure, se preceduto da raffreddamento in acqua di mare pulita refrigerata, 6 ore per raggiungere 3 °C, 16 ore per 0 °C e massimo 72 ore per il pre-raffreddamento, più 72 ore dal passaggio in salamoia fino a -18 °C.

Monitoraggio, validazione e controlli ufficiali sul tonno

Le navi devono disporre di sistemi elettronici per monitorare e registrare in tempo reale la temperatura della salamoia e consentire il monitoraggio a terra. Gli operatori devono consentire alle autorità competenti l’accesso ai dati di temperatura e predisporre un piano di convalida con studi cinetici, curva di correlazione tra temperatura della salamoia e temperatura al centro, e prova della certificazione dei sensori. L’autorità competente controlla il piano e identifica la capacità di congelamento in sede di riconoscimento della nave, o per navi battenti bandiera di paesi terzi in sede di inclusione negli elenchi previsti dal regolamento (UE) 2017/625.

Obblighi di sale e tracciamento termico nel congelamento del tonno

Gli operatori devono monitorare la concentrazione di sale della salamoia e adottare misure adeguate per mantenerla conforme al piano di convalida. Devono inoltre registrare costantemente la temperatura di un campione di tonno mediante uno strumento inserito nella parte del pesce che congela per ultima.

Adeguamento di navi officina, navi reefer e impianti a terra

Le navi officina che congelano prodotti della pesca e le navi reefer che trasportano o conservano prodotti della pesca congelati sfusi devono rispettare i requisiti di temperatura della parte I.C, punto 1, lettere a) e b). Analogamente, gli stabilimenti a terra che congelano o conservano prodotti della pesca congelati devono disporre di attrezzature adeguate all’attività svolta e conformi a tali requisiti.

Prodotti altamente raffinati e additivi alimentari

Nella sezione XVI, punto 1, lettera h, sono inclusi gli additivi alimentari di origine animale autorizzati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1333/2008. Nel punto 2, lettera c, per il grasso di lana è aggiunto un trattamento termico di almeno 135 °C per almeno 90 minuti; è inoltre introdotta la lettera d) che ammette gli insetti come materia prima per i prodotti altamente raffinati.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, il punto 2 dell’allegato, relativo alle modifiche della sezione VIII sui prodotti della pesca e sul tonno in salamoia, si applica dal 27 gennaio 2026.

Come è indicizzato

Materieigiene alimentareprodotti di origine animaleprodotti della pescacontrolli ufficialiadditivi alimentari

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