Sentenza del 09/06/2017 n. 14382 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Potenza, sostenendo l'erronea applicazione dell'art. 50, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973. La Commissione regionale aveva ritenuto l'intimazione di pagamento priva di motivazione e non provata la notificazione della cartella esattoriale. Equitalia ha dedotto, invece, che la cartella era stata regolarmente notificata ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e che l'intimazione era conforme al modello ministeriale, conteneva l'ordine di pagare entro cinque giorni e indicava gli importi dovuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia, ritenendo la sentenza d'appello sostanzialmente priva di motivazione e rilevando che dagli atti risultavano sia la regolare notificazione della cartella a un soggetto addetto alla ricezione, sia la conformità dell'intimazione al modello previsto dal D.M. 28 giugno 1999. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale di Potenza, che dovrà riesaminare la controversia e pronunciarsi anche sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 50, commi 2 e 3
L'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di cinque giorni dalla notificazione
L'intimazione di pagamento è valida quando rispetta il modello previsto e contiene l'ordine di adempiere entro cinque giorni, con indicazione delle somme dovute e degli oneri applicabili. Non è necessaria una motivazione ulteriore quando il contribuente conosce già la cartella richiamata.
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
La notificazione della cartella può ritenersi regolare quando l'atto viene consegnato a un soggetto addetto alla ricezione per conto del destinatario e tale circostanza risulta dalla documentazione notificatoria.
D.M. 28 giugno 1999
Il modello ministeriale costituisce il riferimento per la redazione dell'intimazione di pagamento; la conformità dell'atto al modello contribuisce a dimostrarne la validità formale.
Massime di principio
- Un'intimazione di pagamento successiva a una cartella regolarmente notificata può essere ritenuta sufficientemente motivata se richiama il ruolo o la cartella, indica l'importo complessivo e gli oneri e contiene l'ordine di pagamento nel termine previsto.
- La regolarità della notificazione della cartella può essere dimostrata dalla relata e dalla consegna a un soggetto addetto alla ricezione; in assenza di contestazioni specifiche e prove contrarie, tale documentazione può risultare sufficiente.
- Il giudice tributario deve motivare in modo concreto e puntuale, indicando gli elementi dell'atto che renderebbero illegittima l'intimazione; affermazioni generiche sulla carenza di motivazione possono condurre alla cassazione della sentenza.
- La Corte di cassazione, quando rileva una motivazione insufficiente ma sono necessari ulteriori accertamenti di merito, normalmente cassa la decisione e rinvia la causa a un'altra sezione del giudice tributario.
- La validità formale dell'intimazione non decide necessariamente la fondatezza sostanziale del tributo: dopo il rinvio possono ancora essere esaminate le questioni effettivamente dedotte dalle parti.
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