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Sentenza

Sentenza n. 5391/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza n. 1423 del 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza.

Giustizia amministrativa202507174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro la dichiarazione di inefficacia di una SCIA per la realizzazione di un parcheggio interrato con ventisei posti auto, nonché contro gli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittima la comunicazione comunale di inefficacia della SCIA relativa alla realizzazione di un parcheggio interrato di 636 mq, destinato a servire un complesso immobiliare a uso direzionale e per galleria d’arte, situato nel centro storico di Firenze, soggetto a vincoli culturale, archeologico e paesaggistico e a pericolosità idraulica. Con il primo motivo d’appello ha dedotto omessa pronuncia e violazione dell’art. 145 della l.r. Toscana n. 65/2014, sostenendo che la documentazione non fosse materialmente assente, ma soltanto eventualmente incompleta o inadeguata nel contenuto, con conseguente applicabilità dei commi 6 e 7 dell’articolo, anziché del comma 3, e con obbligo per il Comune di consentire la conformazione della pratica. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della l. n. 122/1989 e degli strumenti urbanistici comunali, sostenendo che il richiamo alla legge Tognoli riguardasse soltanto le modalità localizzative e costruttive dei parcheggi e non i limiti soggettivi connessi alla destinazione residenziale. Con il terzo motivo ha contestato l’illogicità della valutazione comunale sull’aggravamento del traffico e il contrasto con il PUMS, sostenendo che il Piano Operativo successivo consentisse espressamente parcheggi interrati e che il PUMS valorizzasse anche la necessità di incrementare la disponibilità di parcheggi. Con il quarto motivo ha riproposto le censure di primo grado non esaminate dal TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l’indicazione, nel provvedimento comunale, di una pluralità di documenti mancanti e necessari per le verifiche di competenza riconducesse la fattispecie al comma 3 dell’art. 145 della l.r. n. 65/2014. Inoltre, la società non aveva graduato i motivi di ricorso, sicché il TAR non era tenuto a esaminare prioritariamente la censura procedimentale. Essendo l’atto plurimotivato, era sufficiente la legittimità di una sola ragione autonoma. In ogni caso, la ragione relativa all’aggravamento del traffico nel centro storico era indipendente dalle carenze documentali e avrebbe comunque condotto allo stesso esito, sicché l’eventuale vizio procedimentale era non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Il secondo motivo è stato respinto perché l’intervento non riguardava parcheggi pertinenziali ammissibili ai sensi dell’art. 9 della l. n. 122/1989: l’edificio aveva destinazione direzionale e non residenziale. Il richiamo alla legge Tognoli contenuto nella disciplina regionale e urbanistica non poteva essere limitato alle sole modalità localizzative e costruttive, in assenza di elementi testuali idonei a escluderne i limiti di ammissibilità. Anche il terzo motivo è stato respinto: è stata ritenuta ragionevole la scelta comunale di evitare l’aggravamento del traffico nel centro storico di Firenze, anche in ragione della sua qualificazione UNESCO. Il PUMS doveva essere considerato nella sua interezza, privilegiando gli obiettivi programmatici di riduzione del traffico rispetto a singoli passaggi favorevoli alla realizzazione di parcheggi. Il successivo Piano Operativo non aveva fatto venir meno l’efficacia degli obiettivi del PUMS, trattandosi di strumenti distinti e autonomi. I motivi riproposti sono stati assorbiti perché, essendo sufficiente una delle ragioni legittime dell’atto plurimotivato, il loro eventuale accoglimento non avrebbe procurato alcuna utilità alla società. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e l’assenza di orientamenti consolidati sull’interpretazione della legislazione regionale applicabile.

Norme richiamate

  • art. 145 l.r. Toscana n. 65/2014

    “qualora sia presentata senza gli atti di cui al comma 2, lettera a), b) e d)”; “il divieto di prosecuzione degli interventi e l’ordine di ripristino”

    Il comma 3 è applicabile quando la SCIA presenta l’assenza di documenti necessari a impedire le verifiche di competenza dell’amministrazione; i commi 6 e 7 riguardano invece la diversa ipotesi nella quale la pratica possa essere conformata. La distinzione non è comunque decisiva se sussiste un’autonoma ragione sostanziale idonea a sorreggere l’esito negativo.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    L’eventuale vizio procedimentale non comporta l’annullamento quando risulta che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, in ragione di un’autonoma ragione ostativa non incisa dal vizio.

  • art. 9 l. n. 122/1989

    “ad esclusivo uso dei residenti” e “purché non in contrasto con i piani urbani del traffico”

    La disciplina dei parcheggi pertinenziali richiamata dalla normativa regionale comprende anche i limiti di ammissibilità previsti dalla legge, incluso il requisito connesso all’uso residenziale, non potendo il richiamo essere ristretto alle sole modalità localizzative e costruttive.

  • art. 65 delle NTA del Regolamento Urbanistico del Comune di Firenze

    Nel centro storico UNESCO la disciplina urbanistica comunale non prevede la realizzazione dei parcheggi stanziali oggetto della SCIA.

  • Piano Urbano di Mobilità Sostenibile

    Gli obiettivi complessivi di riduzione del traffico e di promozione della mobilità pubblica possono giustificare il diniego o l’inefficacia di un intervento privato di parcheggio in una zona a traffico limitato, anche se singole previsioni del piano evidenziano una carenza di posti auto.

Massime di principio

  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni autonomamente poste a fondamento dell’atto è sufficiente a sostenerlo; il giudice può pertanto respingere il ricorso esaminando soltanto le censure rivolte contro tale ragione, assorbendo le altre, salvo che il ricorrente abbia validamente graduato i motivi imponendone un diverso ordine di esame.
  • La mancata graduazione dei motivi di ricorso lascia al giudice amministrativo la scelta dell’ordine di esame delle censure, purché sia esaminata una ragione idonea, da sola, a definire il giudizio e a rendere inutili le ulteriori doglianze.
  • Quando un vizio procedimentale, anche relativo alla scelta dello specifico modulo previsto per il controllo di una SCIA, non avrebbe potuto incidere sull’esito finale perché sussiste un’autonoma ragione sostanziale ostativa non investita dal vizio, opera l’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.
  • Il richiamo della normativa regionale o urbanistica all’art. 9 della l. n. 122/1989 deve intendersi riferito alla disciplina complessiva dei parcheggi prevista dalla legge Tognoli, compresi i limiti di ammissibilità, e non soltanto alle modalità localizzative e costruttive, salvo un chiaro elemento testuale contrario.
  • La valutazione di compatibilità di un parcheggio privato con un piano della mobilità deve considerare l’insieme degli obiettivi programmatici dello strumento, in particolare quelli di riduzione del traffico e di promozione del trasporto pubblico; la presenza di indicazioni favorevoli all’incremento dei parcheggi non esclude, di per sé, una valutazione negativa dell’intervento in una zona a traffico limitato e di particolare pregio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogeneeSCIA e liberalizzazioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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