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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42265/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 17/05/2022 che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP il 28/04/2022. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva un unico motivo di cassazione per violazione dell'art. 89 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dell'art. 32 Cost., nonché omessa motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale gravità.

La decisione

Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto. Tuttavia il difensore del ricorrente ha depositato il 29/09/2022 una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta mancanza di interesse, giacché la misura custodiale era stata sostituita dagli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica. La Corte ha qualificato la rinuncia come atto formale, personale, irrevocabile e recettizio; resa nelle forme di legge comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non è stata esaminata nel merito la censura sulle violazioni prospettate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 89

    L'articolo è stato richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla misura cautelare; la Corte non è entrata nel merito della presunta violazione in ragione della dichiarazione di rinuncia all'impugnazione.

  • Costituzione - art. 32

    Il ricorrente invocava la violazione del diritto alla salute/sanità come parametro di costituzionalità rispetto alla misura cautelare; anche questa censura non è stata valutata nel merito per effetto della rinuncia.

  • Codice di procedura penale - art. 591, comma 1, lett. d)

    La Corte ha richiamato questa norma quale disciplina che determina l'inammissibilità dell'impugnazione in caso di rinuncia all'appello/ricorso; la rinuncia, se effettuata nelle forme previste e pervenuta alla cancelleria del giudice ad quem, produce l'effetto dichiarato.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione è un atto formale, personale e irrevocabile: una volta pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem rende il ricorso inammissibile e impedisce la pronuncia sul merito.
  • La rinuncia può essere effettuata dalla parte o dal difensore solo se munito di procura/espressa autorizzazione: occorre cura nella forma e nei poteri conferiti al difensore.
  • La sopravvenuta cessazione dell'interesse (es. sostituzione della misura cautelare) giustifica la rinuncia e produce l'inammissibilità dell'impugnazione; chi voglia invece far valere questioni di diritto non deve rinunciare.
  • Se si intende preservare la possibilità di una pronuncia sul merito o di far valere profili costituzionali, non conviene rinunciare all'impugnazione in presenza di sopravvenute modifiche della misura cautelare.
  • La Corte non esamina le questioni sostanziali se previo atto di rinuncia che determina l'inammissibilità: la strategia difensiva deve valutare l'opportunità di rinunciare in funzione degli obiettivi processuali.

Testo integrale

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