Cassazione Civile, Ordinanza n. 13938/2026 del 13/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo e da una successiva ordinanza-ingiunzione con cui l'autorità del lavoro aveva contestato alla società l'irregolare inquadramento di alcuni rapporti formalmente qualificati come consulenze professionali, ritenuti invece riconducibili a rapporti di lavoro subordinato, con conseguenti sanzioni amministrative e richieste contributive INPS. La società aveva reagito con opposizione all'ordinanza-ingiunzione e con separata azione di accertamento negativo dei contributi, deducendo che i rapporti con alcuni professionisti fossero validi rapporti autonomi e che, comunque, non vi fosse titolo per le pretese contributive. Il tribunale aveva accolto solo in parte le domande, annullando l'ordinanza nei limiti indicati e dichiarando non dovuti alcuni contributi. La corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione, affermando che i contratti formalmente di consulenza dovevano essere riqualificati ope legis in rapporti di lavoro subordinato, sul presupposto che l'art. 254, comma 3, lett. d), d.P.R. 207/2010 richiedesse l'iscrizione all'albo professionale del consulente e che, in mancanza di uno specifico progetto, non fosse applicabile la disciplina del lavoro a progetto. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 254, comma 3, lett. d), d.P.R. 207/2010, per avere la corte d'appello ritenuto necessaria l'iscrizione all'albo; 2) violazione degli artt. 61 d.lgs. 276/2003 e 1362, 1363, 1367 c.c., per avere escluso la sussistenza di un progetto conforme nei contratti; 3) violazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003 e 2094 c.c., per avere ritenuto subordinati i rapporti nonostante la dedotta natura autonoma; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda proposta contro l'INPS; 5) in subordine, omessa pronuncia o difetto assoluto di motivazione sul medesimo punto. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il quarto motivo, assorbendo il quinto, perché la corte d'appello non aveva esaminato uno specifico motivo di gravame relativo alla domanda verso l'INPS. Ha inoltre accolto, per quanto di ragione, i primi tre motivi, osservando che la corte territoriale aveva compiuto un salto logico-giuridico: aveva qualificato i rapporti prima come consulenze, poi come collaborazioni, senza accertare in modo autonomo e necessario se si trattasse effettivamente di collaborazioni coordinate e continuative; inoltre aveva impropriamente applicato il meccanismo di conversione ex art. 69 d.lgs. 276/2003 a un'ipotesi non previamente qualificata come co.co.co. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il quinto, e ha accolto per quanto di ragione anche i primi tre motivi. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, affinché riesamini la controversia, compresa la domanda nei confronti dell'INPS, e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. La ratio dell'annullamento sta nell'omessa pronuncia su un motivo di appello autonomo e nell'erronea ricostruzione giuridica della fattispecie, poiché la conversione ope legis ex art. 69 d.lgs. 276/2003 presuppone l'accertamento della natura di collaborazione coordinata e continuativa, accertamento che qui non era stato compiuto.
Norme richiamate
art. 254, comma 3, lett. d), d.P.R. n. 207/2010
"i consulenti su base annua, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori"
La norma regolamentare non impone, di per sé, una sanzione di nullità né consente automaticamente di desumere che, in mancanza di iscrizione all'albo, il rapporto debba essere riqualificato come collaborazione a progetto o come rapporto subordinato. Va letta come disposizione organizzativa sull'organigramma della società di ingegneria, non come fonte di una conversione automatica del contratto.
art. 61 d.lgs. n. 276/2003
Richiamato quale disciplina del lavoro a progetto; per la Corte la sua applicazione presuppone un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e un accertamento della specifica struttura negoziale, non essendo sufficiente la sola assenza di iscrizione all'albo del consulente.
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
La conversione legale opera per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso. Senza il preventivo accertamento della natura co.co.co. del rapporto, il meccanismo non può essere applicato.
art. 2094 c.c.
È richiamato come norma definitoria del lavoro subordinato, ma la Corte censura l'affermazione della subordinazione quando essa sia desunta senza il necessario passaggio logico dell'accertamento della co.co.co. e senza adeguata verifica della concreta struttura del rapporto.
art. 112 c.p.c.
Il giudice d'appello deve pronunciare su tutti i motivi di gravame e sulle domande ritualmente devolute; l'omessa considerazione di un motivo autonomo integra vizio di omessa pronuncia.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso fondato sull'omessa pronuncia/nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto dedotti contro la ricostruzione giuridica della corte territoriale.
art. 1424 c.c.
È evocato solo in via argomentativa dalla Corte come possibile alternativa teorica di conversione del contratto nullo, ma senza che ciò basti a giustificare la soluzione adottata dal giudice di merito.
art. 2231 c.c.
È richiamato in relazione a precedenti sulla nullità dei contratti di affidamento professionale in contrasto con norme imperative sull'esercizio della professione, ma la Corte precisa che quel precedente non è pertinente al caso in esame.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello autonomamente idoneo a incidere sul decisum integra vizio denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e comporta la cassazione della sentenza.
- La conversione legale prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa privi di specifico progetto presuppone anzitutto l'accertamento positivo che il rapporto sia effettivamente riconducibile a una co.co.co.; in mancanza di tale passaggio logico-giuridico, non è legittima la conversione in rapporto di lavoro subordinato.
- La mera assenza di iscrizione all'albo professionale del collaboratore non consente, di per sé, di riqualificare automaticamente il rapporto né di applicare meccanicamente la disciplina del lavoro a progetto o del lavoro subordinato.
- Nella qualificazione dei rapporti di lavoro o di collaborazione, il giudice deve mantenere distinta la verifica della validità del contratto, la sua eventuale riconduzione a un diverso schema legale e l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina speciale; non è consentito sovrapporre tali passaggi in modo apodittico.
- Le norme regolamentari che disciplinano l'organigramma e i requisiti delle società di ingegneria non possono essere interpretate in modo da introdurre, per implicito, nullità o conversioni del rapporto non previste da una norma primaria espressa.
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