Sentenza del 08/02/2019 n. 3732 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato una cartella di pagamento di Euro 192.558,26, relativa a imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in seguito alla registrazione di una sentenza del Tribunale di Roma. La contestazione riguardava soprattutto la validità della notificazione dei tre avvisi di liquidazione presupposti, consegnati al portiere dello stabile in busta sigillata. Secondo i contribuenti, le notifiche non indicavano l'assenza del destinatario e delle persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e non era stata provata la spedizione e la ricezione della raccomandata informativa prevista dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi sei motivi di ricorso, ritenendo nulle le notifiche degli atti presupposti. La relazione di notifica non attestava il previo mancato reperimento del destinatario e degli altri soggetti indicati dall'art. 139 c.p.c.; inoltre, non risultava provato l'invio né la ricezione della raccomandata informativa. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario dei contribuenti. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre le parti resistenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.300,00 oltre accessori e rimborso forfettario.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis
Il messo deve consegnare o depositare la copia dell'atto da notificare in busta sigillata e deve dare notizia dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata.
La raccomandata informativa costituisce un adempimento essenziale della notificazione quando l'atto viene consegnato a un soggetto diverso dal destinatario, come il portiere. La sua omissione o la mancata prova dell'invio determina la nullità della notifica.
Art. 139 c.p.c., commi 2, 3 e 4
La consegna al portiere è possibile solo dopo l'assenza del destinatario e il mancato reperimento delle persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto.
La relazione di notifica deve attestare chiaramente le ricerche inutilmente effettuate presso il destinatario e le altre categorie di consegnatari indicate dalla norma, secondo l'ordine previsto. La semplice consegna al portiere, senza tali attestazioni, non è sufficiente.
Art. 148 c.p.c.
La relata di notifica deve documentare le modalità concretamente seguite dall'ufficiale notificatore, comprese le circostanze rilevanti per la validità della consegna.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, commi 3 e 5
La notificazione degli atti relativi all'imposta di registro deve rispettare le regole applicabili alla notificazione degli atti tributari; eventuali vizi della notifica degli atti presupposti possono incidere sulla validità della successiva cartella.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
Il contribuente può contestare, insieme all'atto notificato, anche la validità degli atti presupposti non precedentemente notificati o validamente conosciuti.
Art. 2697 c.c.
L'amministrazione che invoca la regolarità della notificazione deve fornire la prova degli adempimenti essenziali, inclusi l'invio e, secondo il procedimento applicabile, la ricezione della raccomandata informativa.
Articoli 115 e 116 c.p.c.
Il giudice deve valutare le prove ritualmente acquisite secondo il loro effettivo contenuto; una mera indicazione numerica o un riferimento documentale non necessariamente dimostra l'effettivo invio e ricevimento della raccomandata informativa.
Art. 140 c.p.c.
Nei casi di irreperibilità relativa, la notificazione richiede il compimento di tutti gli adempimenti previsti, compreso l'invio della raccomandata informativa e, per il perfezionamento nei confronti del destinatario, la ricezione o il decorso del termine previsto dalla legge.
Massime di principio
- Quando un atto tributario viene consegnato al portiere, la relata deve indicare non solo l'assenza del destinatario, ma anche il mancato reperimento delle persone alle quali la legge attribuisce priorità nella ricezione.
- La raccomandata informativa successiva alla consegna al portiere è un requisito sostanziale e non una semplice formalità; l'amministrazione deve poter dimostrare il suo invio e, ove richiesto dal procedimento applicabile, la ricezione.
- La sola indicazione del numero della raccomandata, di un timbro postale o di un riferimento riportato sull'atto può non essere sufficiente se non consente di provare concretamente l'effettiva spedizione e ricezione dell'avviso.
- Se gli avvisi di liquidazione o accertamento presupposti non sono stati validamente notificati, la successiva cartella può essere annullata, anche quando formalmente non presenti vizi propri.
- In caso di contestazione della notifica, è essenziale esaminare la relata, le ricevute postali, l'avviso di ricevimento e la documentazione relativa alle ricerche del destinatario e degli altri consegnatari.
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