Sentenza del 08/02/2019 n. 62 - Comm. Trib. Prov. Genova
IMPOSTE SUI REDDITI - impianti solari - art. 1, c. 346, l. n. 296/2006 - detrazione - applicabilità - condizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, contestando il recupero a tassazione delle somme detratte per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Ha sostenuto che la trasmissione tardiva all'ENEA della documentazione non potesse determinare la decadenza dal beneficio, ritenendo ordinatorio il relativo termine.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Commissione ha rilevato, innanzitutto, che la detrazione prevista dall'art. 16-bis TUIR rientra nel regime dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è applicabile alle società di capitali. Inoltre, l'art. 1, comma 346, della legge n. 296/2006 consente la detrazione per impianti solari termici destinati alla produzione di acqua calda, non per impianti fotovoltaici. Per questi ultimi la detrazione può operare soltanto nelle ipotesi in cui la cessione dell'energia prodotta non costituisca attività commerciale. Poiché l'impianto era asservito alle esigenze dell'impresa e non a un'abitazione, mancavano i presupposti dell'agevolazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni, nell'ambito del quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione la detrazione indicata dalla società.
Art. 16-bis del TUIR
La decisione lo interpreta come disposizione collocata nel titolo dedicato all'imposta sui redditi delle persone fisiche, ritenendolo quindi non applicabile alle società di capitali. Per gli impianti fotovoltaici, la detrazione è ammessa soltanto quando la produzione o cessione dell'energia non configura attività commerciale.
Art. 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Per le spese documentate [...] relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda [...] spetta una detrazione dall'imposta lorda [...]
La norma riguarda gli impianti solari termici per la produzione di acqua calda e, secondo la sentenza, esclude a contrario gli impianti fotovoltaici dal relativo beneficio.
Circolare dell'Agenzia delle entrate 2 aprile 2013, n. 22
Secondo l'orientamento richiamato, la detrazione per impianti fotovoltaici è limitata ai casi in cui la cessione dell'energia non costituisca attività commerciale, tra cui gli impianti non superiori a 20 kW non posti al servizio di un'abitazione.
Massime di principio
- Prima di valutare gli adempimenti formali, occorre verificare che il soggetto beneficiario rientri nell'ambito soggettivo della norma agevolativa: una detrazione prevista per l'IRPEF non è automaticamente utilizzabile da una società di capitali.
- La nozione di impianto solare termico non coincide con quella di impianto fotovoltaico: una disposizione che agevola espressamente la produzione di acqua calda non può essere estesa automaticamente alla produzione di energia elettrica.
- Per gli impianti fotovoltaici installati da imprese, la detrazione richiede una verifica sostanziale dell'uso dell'impianto e della natura dell'attività di cessione dell'energia; l'asservimento alle esigenze aziendali può escludere il beneficio.
- La tempestività della documentazione ENEA diventa rilevante solo dopo aver accertato l'esistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'agevolazione: un vizio sostanziale non può essere superato dimostrando la regolarità o la non perentorietà dell'adempimento formale.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra detrazioni fiscali, deduzioni e incentivi specifici, verificando per ciascuno il tipo di impianto, la destinazione, la potenza, il soggetto che sostiene la spesa e l'eventuale natura commerciale della vendita dell'energia.
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