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Sentenza

Sentenza del 08/02/2019 n. 109 - Comm. Trib. Prov. Avellino

Massima n. 172 /2019 - NOTIFICAZIONE ATTI TRIBUTARI - Notifica della cartella esattoriale a mezzo p. e. c. - Validità - Sussiste - Attestazione di integrale ricevimento del messaggio di posta certificata - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notificazione a mezzo PEC è ritenuta astrattamente valida, ma la sua ritualità deve essere dimostrata mediante il deposito dell'attestazione di integrale ricevimento del messaggio di posta elettronica certificata da parte del destinatario. In assenza di tale documentazione, la regolarità della notifica non risulta adeguatamente provata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la validità della notificazione di una cartella di pagamento effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973. La questione centrale è se sia sufficiente documentare l'invio del messaggio PEC oppure se occorra anche provare che il destinatario abbia ricevuto integralmente il messaggio e i relativi allegati.

Norme richiamate

  • Articolo 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973

    notificazione di cartelle di pagamento a mezzo p. e. c.

    La disposizione consente la notificazione delle cartelle di pagamento tramite PEC, ma impone di dimostrare concretamente il perfezionamento della notifica attraverso la prova dell'integrale ricezione del messaggio da parte del destinatario.

Massime di principio

  • La notifica di un atto tributario tramite PEC non è provata dal solo invio del messaggio: occorre documentare anche l'avvenuta consegna e l'integrale ricezione da parte del destinatario.
  • In caso di contestazione, l'ente notificante deve depositare le ricevute PEC complete e idonee a dimostrare la consegna del messaggio e degli allegati, non una documentazione parziale o meramente riepilogativa.
  • La validità della notifica va distinta dalla possibilità astratta di utilizzare la PEC: anche quando il mezzo è ammesso dalla legge, la notifica può essere considerata irregolare se manca la prova documentale del suo perfezionamento.
  • Chi riceve una cartella via PEC dovrebbe verificare sia il contenuto integrale del messaggio sia la documentazione della consegna; l'assenza della ricevuta di avvenuta consegna integrale può costituire un profilo di contestazione.

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