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Sentenza

Sentenza del 08/02/2019 n. 94 - Comm. Trib. Prov. Enna

Competenza territoriale va individuata con riferimento al ruolo ed all'Ufficio che emette l'atto impositivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La competenza territoriale è stata riconosciuta alla commissione tributaria provinciale di Torino, in quanto sede dell'ufficio del S.A.T. che aveva emesso gli atti impositivi. Ne consegue l'incompetenza della commissione tributaria adita in un diverso territorio e la necessità di proseguire il giudizio davanti al giudice tributario territorialmente competente, secondo le regole processuali applicabili.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'individuazione della competenza territoriale della commissione tributaria chiamata a esaminare l'impugnazione degli atti relativi ai canoni di abbonamento. Il criterio non deve essere individuato in base al domicilio del contribuente o al luogo in cui il servizio è fruito, bensì con riferimento al ruolo e all'ufficio che ha emesso l'atto impositivo. Poiché la riscossione dei canoni di abbonamento è attribuita al S.A.T. per l'intero territorio nazionale, la competenza territoriale deve radicarsi presso l'ufficio emittente, avente sede a Torino.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 4

    La competenza territoriale delle controversie tributarie è determinata in relazione alla sede dell'ufficio finanziario o dell'ente che ha emesso l'atto impugnato.

  • D.M. 16 dicembre 1953

    Attribuisce al S.A.T. competenze in materia di riscossione dei canoni di abbonamento.

  • D.M. 16 novembre 1999 del Ministero delle Finanze

    Conferma l'attribuzione al S.A.T. della gestione della riscossione dei canoni di abbonamento con competenza estesa all'intero territorio nazionale.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 30054/2018

    Richiamata quale precedente conforme al criterio secondo cui la competenza territoriale va determinata in base alla sede dell'ufficio che ha emesso l'atto impositivo.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 44 del 3 marzo 2016

    Richiamata quale pronuncia conforme in materia di individuazione della competenza territoriale nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la competenza territoriale si individua ordinariamente in base alla sede dell'ufficio o ente che ha emesso l'atto impugnato, non necessariamente in base alla residenza o al domicilio del contribuente.
  • Quando un ufficio ha competenza sovraregionale o nazionale, le controversie relative ai suoi atti possono concentrarsi presso la commissione tributaria del luogo in cui tale ufficio ha sede.
  • Per determinare il giudice competente occorre verificare concretamente quale amministrazione o ufficio abbia formato ed emanato l'atto, distinguendolo dall'ente che svolge materialmente la riscossione.
  • L'impugnazione davanti a una commissione territorialmente incompetente può comportare la necessità di riassumere o trasferire il giudizio davanti al giudice competente, secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina processuale.

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