Sentenza del 08/02/2019 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Vincoli pattizi fra privati non soggetti a disciplina pubblicistica - Contesto tributario - Irrilevanza. Destinazione di merce all'esportazione - Art. 8, primo comma, lettera a), D.P.R. n. 633/1972 - Ambito di prova - Lettura estensiva con esclusione di documenti di origine privata - Prevale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, la rilevanza fiscale della violazione di eventuali vincoli contrattuali stipulati dal contribuente con fornitori e distributori e, dall'altro, il tipo di prova necessaria per dimostrare la destinazione all'esportazione delle merci ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972. È stato affermato che i vincoli pattizi tra privati, se non sottoposti a disciplina pubblicistica o di ordine pubblico, restano estranei al rapporto tributario. La destinazione all'esportazione deve invece essere dimostrata con documentazione doganale oppure, in via alternativa, con qualsiasi mezzo dotato di certezza e incontrovertibilità; non sono sufficienti, da soli, documenti di provenienza privata.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria non può essere fondata sulla mera violazione di accordi contrattuali privati, irrilevanti ai fini tributari. Tuttavia, per beneficiare del regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni all'esportazione, il contribuente deve fornire una prova certa dell'effettiva uscita delle merci dal territorio nazionale. Tale prova può risultare anche da attestazioni di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione che certifichino la presentazione delle merci in dogana, mentre non bastano documenti formati unilateralmente o comunque provenienti da soggetti privati. L'esito riconosce quindi il principio favorevole al contribuente sull'irrilevanza dei vincoli privatistici, ma conferma un rigoroso onere probatorio sull'esportazione.
Norme richiamate
Art. 8, primo comma, lettera a), D.P.R. n. 633/1972
Cessioni all'esportazione
La non imponibilità IVA richiede la prova dell'effettiva destinazione delle merci all'esportazione. La prova deve normalmente risultare dalla documentazione doganale, ma può essere fornita anche aliunde mediante elementi certi, oggettivi e incontrovertibili.
Cassazione, 30 gennaio 2018, n. 2259
Conferma che la prova dell'esportazione può essere fornita con mezzi diversi dalla documentazione doganale ordinaria, purché dotati di certezza e incontrovertibilità; sono invece inidonei gli atti di origine meramente privata.
Massime di principio
- Nel rapporto tributario non assumono normalmente rilievo le violazioni di accordi contrattuali tra privati, salvo che tali accordi incidano su obblighi imposti da norme imperative o di ordine pubblico.
- Per applicare un regime fiscale agevolato o di non imponibilità, il contribuente deve dimostrare con elementi oggettivi il fatto costitutivo del beneficio.
- La prova dell'esportazione può essere fornita anche con documenti diversi dalla bolletta doganale, ma deve comunque avere carattere certo, verificabile e incontrovertibile.
- Fatture, dichiarazioni, lettere o attestazioni rilasciate da soggetti privati coinvolti nell'operazione non sono normalmente sufficienti, se non corroborate da documentazione pubblica o da ulteriori elementi oggettivi.
- In una situazione analoga occorre distinguere tra irrilevanza fiscale degli accordi privati e necessità di provare autonomamente, con documentazione affidabile, l'effettiva esportazione della merce.
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