Ordinanza n. 527/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento IN PARTE QUA, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI - della nota prot. 7365 del 27.09.2024 con cui il Comune pur rilasciando il proprio parere favorevole alla realizzazione di uno scavo per allaccio utenza alla rete in fibra ottica in via Marena 18, impone il rispetto di alcune prescrizioni speciali per il ripristino delle aree manomesse e per l’esecuzione dello scavo oltre a prevedere un divieto generalizzato ad eseguire lavori in determinati periodi, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non cognito alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che autorizza uno scavo per allaccio alla rete in fibra ottica imponendo prescrizioni tecniche di ripristino e riempimento e divieti temporali generalizzati per l’esecuzione dei lavori
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato in parte qua la nota comunale, deducendo l’illegittimità delle prescrizioni relative alla realizzazione di uno scavo con tecnica della micro-trincea. Sono contestati: l’obbligo di ripristinare il manto stradale per una larghezza pari all’intera strada interessata dalla sezione di scavo; le prescrizioni sul riempimento, con impiego di materiale arido, magrone e binder per spessori ritenuti incompatibili con la profondità massima della micro-trincea; il divieto generalizzato di eseguire lavori il venerdì dal 1° aprile al 31 ottobre e durante l’intero periodo dal 1° luglio al 31 agosto. La ricorrente deduce la violazione dell’art. 40, comma 4, d.l. n. 77/2021 e dell’art. 5 d.lgs. n. 33/2016, sostenendo che la micro-trincea costituisce modalità ordinaria di esecuzione degli scavi ove tecnicamente fattibile, anche in deroga ai regolamenti locali, e che la scelta delle dimensioni e delle modalità tecniche di riempimento spetta all’operatore, mentre l’ente proprietario della strada può concordare accorgimenti sul posizionamento dell’infrastruttura per ragioni di sicurezza. Sono inoltre dedotti l’irragionevolezza, la sproporzione e il difetto di motivazione delle prescrizioni, nonché l’assenza di adeguata giustificazione dei divieti temporali rispetto all’interesse pubblico alla celere realizzazione delle reti di comunicazione elettronica. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia e ha disposto un approfondimento istruttorio. Ha ritenuto necessari chiarimenti del Comune sulle ragioni tecniche e giuridiche delle prescrizioni, anche perché l’amministrazione non si è costituita e non ha fornito elementi a sostegno della legittimità del proprio operato. In particolare, il Comune dovrà spiegare: le ragioni tecniche, con riguardo alla sicurezza della circolazione e alla durabilità del manto stradale, dell’estensione del ripristino all’intera larghezza della strada; la compatibilità delle modalità di riempimento prescritte con una micro-trincea avente profondità massima di 35 cm e le ragioni dell’inadeguatezza delle tecniche proposte dall’operatore; le concrete ragioni di interesse pubblico, quali flussi turistici documentati, eventi specifici o criticità della viabilità, poste a fondamento dei divieti temporali generalizzati. Il Comune è stato onerato del deposito, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, di una dettagliata relazione sui fatti di causa e della documentazione utile. La discussione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica dell’11 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 40, comma 4, d.l. n. 77/2021
ha qualificato la micro-trincea come modalità ordinaria di esecuzione degli scavi, ove tecnicamente fattibile, derogando anche ai regolamenti locali
La norma è indicata come parametro per valutare la compatibilità delle prescrizioni comunali con la disciplina speciale volta ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture digitali.
art. 5 d.lgs. n. 33/2016
rimette all’operatore la scelta delle dimensioni dello scavo e limita il potere dell’ente proprietario della strada a concordare con l’operatore accorgimenti sul posizionamento dell’infrastruttura per garantire la sicurezza
La disposizione è richiamata quale ulteriore parametro per verificare se il Comune abbia ecceduto i propri poteri imponendo unilateralmente modalità tecniche di scavo e riempimento.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione comunale impone prescrizioni tecniche a un operatore incaricato della realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica mediante micro-trincea, deve dimostrarne la compatibilità con la disciplina speciale di settore e fornire una motivazione tecnica riferita alla concreta opera autorizzata.
- L’obbligo di estendere il ripristino del manto stradale all’intera larghezza della carreggiata richiede una specifica giustificazione tecnica, con particolare riguardo alla sicurezza della circolazione e alla durabilità della pavimentazione; non è sufficiente una prescrizione generalizzata priva di adeguato supporto istruttorio.
- Le prescrizioni sulle modalità di riempimento di una micro-trincea devono essere tecnicamente compatibili con le dimensioni dello scavo autorizzato e devono indicare le ragioni per cui le soluzioni tecniche proprie della metodologia proposta dall’operatore non siano idonee a garantire la sicurezza e l’integrità della strada.
- I divieti temporali generalizzati all’esecuzione dei lavori di posa di infrastrutture digitali devono essere sorretti da specifiche e concrete ragioni di interesse pubblico, documentate in relazione alle esigenze di viabilità, ai flussi turistici o a eventi determinati, e devono rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
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