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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22186/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per IRAP 2008, sulla base dell’omesso versamento di acconti indicati nella dichiarazione del contribuente. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l’annullamento della cartella perché i redditi prodotti dall’attività di agente monomandatario, svolta con il minimo di beni strumentali, non erano assoggettabili a IRAP per difetto del presupposto dell’autonoma organizzazione. In appello l’Agenzia aveva sostenuto che il giudizio dovesse limitarsi alla mancata corresponsione degli acconti dichiarati, ritenendo irrilevante la questione della soggettività passiva IRAP. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo preliminarmente il giudicato interno sulla carenza del presupposto impositivo e, con tre motivi, la violazione dell’art. 2 d.lgs. 446/1997 e del principio di emendabilità delle dichiarazioni fiscali; la violazione dell’art. 2729 c.c. per il ragionamento presuntivo sulla riferibilità dell’F24; e la violazione delle norme processuali e tributarie per avere ritenuto legittimi gli atti sulla base di una indebita compensazione in F24 non posta a fondamento della cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati congiuntamente l’eccezione di giudicato interno e il primo motivo, osservando che la sentenza di primo grado aveva deciso in modo autonomo e definitivo sulla insussistenza del presupposto IRAP per difetto di autonoma organizzazione, senza che tale statuizione fosse stata specificamente impugnata dall’Agenzia. Ha quindi affermato che su quel capo si era formato giudicato interno e che, comunque, la cartella emessa ex art. 36-bis può essere impugnata anche per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria, non essendo limitata ai soli vizi formali. Accertata definitivamente l’insussistenza del presupposto impositivo, la Corte ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi e ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, ex art. 382, terzo comma, c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito. Ha inoltre compensato le spese del merito e condannato l’Agenzia a quelle di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La cartella emessa all’esito del controllo automatizzato non è solo richiesta di pagamento, ma può assumere natura di atto impositivo impugnabile anche nel merito della pretesa.

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    È richiamato per contestare l’assoggettamento a IRAP in assenza dei relativi presupposti, in particolare dell’autonoma organizzazione.

  • art. 2729 c.c.

    È invocato per censurare il ragionamento presuntivo seguito dal giudice di merito nella ricostruzione della riferibilità temporale del modello F24.

  • art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992

    È richiamato insieme ad altre norme per contestare la decisione della CTR sul presupposto e sull’oggetto della pretesa.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per sostenere che la CTR avrebbe deciso su una base diversa da quella posta a fondamento della cartella, incorrendo in ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    È richiamato per contestare la legittimità degli atti impositivi rispetto ai principi dello Statuto del contribuente.

  • art. 19 d.P.R. n. 546 del 1992

    La cartella emessa ex art. 36-bis è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi inerenti al merito della pretesa impositiva.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    La cassazione senza rinvio è disposta perché il processo non poteva essere proseguito, dato l’accertamento definitivo del difetto di presupposto impositivo.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    L’Avvocatura erariale si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una statuizione autonoma e decisiva su una questione di merito determina la formazione del giudicato interno su quel capo della sentenza.
  • La cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis non è impugnabile soltanto per vizi formali: essa può essere contestata anche nel merito della pretesa tributaria, essendo il primo e unico atto con cui il tributo è richiesto al contribuente.
  • Le dichiarazioni fiscali hanno natura di dichiarazioni di scienza e sono emendabili quando il contribuente alleghi nuovi elementi di conoscenza o di valutazione; non sono quindi irretrattabili.
  • In tema di IRAP, il controllo sulla debenza del tributo non può prescindere dall’accertamento del relativo presupposto impositivo, inclusa l’autonoma organizzazione.
  • Quando il giudicato interno rende definitivo il difetto del presupposto impositivo, i motivi ulteriori che presuppongono comunque la debenza del tributo restano assorbiti e la cassazione può essere pronunciata senza rinvio se il processo non poteva proseguire.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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