Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05063/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce da opere eseguite su un muro di confine tra due proprietà confinanti: il proprietario della casa a schiera chiedeva la riduzione in pristino del muro, innalzato e modificato, e il risarcimento del danno per riduzione della visuale e per l'impossibilità di ampliare l'immobile. In primo grado la domanda di ripristino era stata accolta, mentre il risarcimento era stato negato. In appello, i convenuti e la comproprietaria chiamata in causa ottenevano la riforma della decisione sul punto centrale, con accoglimento della riconvenzionale di usucapione del diritto di mantenere il muro alla nuova altezza e conformazione. Il ricorrente proponeva cinque motivi: 1) violazione della disciplina sulla mediazione obbligatoria e del litisconsorzio necessario, sostenendo che la riconvenzionale di usucapione della terza chiamata fosse improcedibile per mancato esperimento della mediazione e che mancasse l'integrazione del contraddittorio verso altri pretesi comproprietari; 2) violazione delle norme sull'usucapione e sul regime di comunione, deducendo che la domanda non potesse essere proposta o accolta a favore di un solo coniuge in comunione legale e che mancasse la prova di un possesso ventennale utile; 3) violazione delle norme in tema di distanze, possesso e disciplina edilizia, sostenendo che il possesso non fosse pacifico o fosse violento, che il termine utile dovesse decorrere dal completamento delle opere nel 1993, che le opere abusive fossero fuori commercio e non usucapibili, e che le diffide avessero interrotto il possesso; 4) ulteriori censure su pretesi diritti di veduta e ancora sul litisconsorzio e sul possesso della terza chiamata; 5) violazione degli artt. 872, 873 e 112 c.p.c., lamentando che il danno da violazione delle distanze fosse in re ipsa e dovesse essere liquidato equitativamente, e che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciare o avesse errato nel negare il risarcimento per difetto di prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla mediazione obbligatoria, affermando che essa riguarda solo l'atto introduttivo del giudizio e non le domande riconvenzionali, anche se proposte dal terzo chiamato; ha dichiarato inammissibile la censura sul litisconsorzio necessario per mancata specifica indicazione dei pretesi litisconsorti e degli atti da cui desumerne la necessità. Ha poi respinto le censure sull'usucapione: la terza chiamata, quale comproprietaria chiamata in causa per la domanda principale, poteva proporre validamente la domanda riconvenzionale di accertamento del diritto a mantenere il muro; non era necessario il litisconsorzio attivo con gli altri eventuali comproprietari; il possesso ventennale era stato accertato in fatto dalla Corte territoriale e molte contestazioni erano nuove o inconferenti. Ha inoltre ribadito che la eventuale abusività edilizia delle opere non impedisce l'usucapione della servitù di mantenimento della costruzione a distanza inferiore, poiché il difetto del titolo edilizio rileva solo sul piano pubblicistico. Quanto alle diffide, ha precisato che non hanno efficacia interruttiva del possesso, essendo interruttivi solo gli atti giudiziari o quelli che comportano la perdita materiale del possesso. È stata infine confermata la reiezione della domanda risarcitoria, perché la Corte d'appello aveva escluso in fatto l'illecito e aveva accertato che il muro era sul confine e non riduceva visibilità o panoramicità; inoltre il danno da violazione delle distanze non è in re ipsa ma va allegato e provato, anche per presunzioni.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

    la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità riferita al solo atto introduttivo del giudizio e non si estende alle domande riconvenzionali, neppure se proposte dal terzo chiamato

  • d.l. 21 giugno 2013, n. 69 conv. in L. 9 agosto 2013, n. 98

    richiamato in relazione alla disciplina della mediazione obbligatoria

  • art. 102 c.p.c.

    il motivo sul difetto di contraddittorio è inammissibile se non vengono specificati i litisconsorti necessari e gli elementi processuali che fondano l'eccezione

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità per mancata integrazione del contraddittorio

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme processuali invocate dal ricorrente

  • art. 366 c.p.c.

    l'eccezione di non integrità del contraddittorio deve essere supportata dall'indicazione nominativa dei litisconsorti necessari e degli atti di causa rilevanti

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nelle censure sulla chiamata di terzo

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività della domanda riconvenzionale

  • artt. 166-167 c.p.c.

    richiamati per dedurre una pretesa decadenza dalla domanda

  • art. 1100 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di comunione

  • art. 1101 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di quote nella comunione

  • art. 1102 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di uso della cosa comune

  • art. 1140 c.c.

    richiamato nel quadro della contestazione sul possesso

  • art. 1143 c.c.

    richiamato nel quadro della contestazione sul possesso

  • art. 1158 c.c.

    richiamato per l'usucapione del diritto di mantenere le opere

  • art. 873 c.c.

    richiamato in tema di distanze legali tra costruzioni

  • art. 872 c.c.

    richiamato in tema di violazione delle distanze e conseguenze risarcitorie

  • art. 934 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella motivazione

  • art. 1163 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al possesso

  • art. 1165 c.c.

    l'interruzione del possesso ad usucapionem segue solo i modi compatibili con la natura dell'usucapione e non ammette equipollenti

  • art. 905 c.c.

    richiamato in tema di servitù di veduta e distanze

  • art. 906 c.c.

    richiamato in tema di servitù di veduta e distanze

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia se il giudice rigetta espressamente la domanda risarcitoria motivando sull'assenza dell'illecito

  • art. 44 d.P.R. 380/2001

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità penale/amministrativa delle opere

  • art. 20 l. n. 47/1985

    richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità delle opere

  • art. 177 c.c.

    richiamato per escludere che la comunione legale imponesse il litisconsorzio attivo nella domanda riconvenzionale di usucapione

  • art. 2943 c.c.

    le diffide o richieste stragiudiziali non sono atti interruttivi del possesso; valgono solo gli atti tipici compatibili con l'interruzione della prescrizione acquisitiva

Massime di principio

  • Nelle azioni a tutela delle distanze legali, il litisconsorzio necessario riguarda tutti i comproprietari del fondo gravato quando si chieda la rimozione o il ripristino dell'opera; tuttavia, chi eccepisce il difetto di integrità del contraddittorio deve indicare specificamente i soggetti necessari e gli atti processuali da cui desumerne la necessità.
  • La mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010 opera come condizione di procedibilità solo per la domanda introduttiva e non si estende alle domande riconvenzionali, comprese quelle formulate dal terzo chiamato in causa.
  • Nel giudizio di accertamento dell'usucapione, il litisconsorzio necessario sussiste soltanto quando la pluralità di soggetti è sul lato passivo del rapporto, cioè tra i convenuti nei cui confronti il diritto viene fatto valere; non sussiste invece per la pluralità sul lato attivo, perché l'accertamento può giovare anche ad altri soggetti non presenti in giudizio.
  • La domanda di accertamento del diritto a mantenere una costruzione o un'opera a distanza illegale può essere usucapita anche se l'opera sia abusiva sotto il profilo amministrativo, poiché il difetto del titolo edilizio rileva sul piano pubblicistico e non incide sui requisiti del possesso ad usucapionem.
  • L'interruzione del possesso utile all'usucapione richiede atti tipici e compatibili con la natura acquisitiva dell'istituto; semplici diffide o richieste stragiudiziali non bastano.
  • Il danno da violazione delle distanze legali non è automaticamente in re ipsa: deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni, mentre il giudice non viola l'art. 112 c.p.c. se rigetta la domanda risarcitoria con una motivazione di merito che escluda l'illecito o l'incidenza concreta dell'opera sulla proprietà altrui.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareProveImpugnazioniProprietàServitù
RamiImmobiliareProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.