L.R. Veneto 21/2004
Disposizioni in materia di condono edilizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto disciplina, per le domande presentate tra il 12 luglio 2004 e il 31 luglio 2004, condizioni, limiti, modalità e costi della sanatoria edilizia, in attuazione della normativa statale sul condono. Riduce talune volumetrie sanabili, ammette specifici mutamenti d’uso, incrementa oblazioni e oneri e impone termini perentori, con domanda al Comune entro il 10 dicembre 2004 e documenti integrativi entro il 30 giugno 2007.
Condono edilizio e sanatoria degli abusi edilizi nel Veneto
Condono edilizio e sanatoria degli abusi edilizi nel Veneto
La legge disciplina, per il territorio della Regione del Veneto, le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione della sanatoria edilizia in attuazione della normativa statale sul condono. La disciplina regionale opera soprattutto per le domande presentate nel breve periodo compreso tra il 12 luglio 2004 e il 31 luglio 2004, mentre per le domande anteriori si richiama la disciplina statale, in base al criterio di affidamento.
Ambito di applicazione e rapporti con la normativa statale
Il provvedimento integra la disciplina statale sul condono edilizio e si applica tenendo conto delle caratteristiche del territorio veneto. I procedimenti amministrativi restano regolati dall’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e dall’articolo 5 del decreto-legge n. 168 del 2004, salvo le specifiche deroghe regionali.
La legge distingue due fasce temporali rilevanti:
- le domande presentate dall’entrata in vigore della legge statale sul condono fino al 7 luglio 2004 restano disciplinate dalla legge statale;
- le domande presentate dal 12 luglio 2004 al 31 luglio 2004 sono disciplinate dalla legge regionale;
- la domanda va comunque presentata al Comune entro il 10 dicembre 2004, a pena di decadenza.
Tipologie di opere sanabili e limiti dimensionali
Sono sanabili le tipologie di opere previste dall’allegato 1 della legge statale sul condono, ma entro limiti più restrittivi. In particolare:
- gli ampliamenti di costruzioni industriali, artigianali e agricolo-produttive sono ammessi solo se non superano il 20% della superficie coperta e, comunque, il limite massimo di 450 mq di superficie lorda di pavimento;
- gli ampliamenti con destinazione diversa da quella industriale, artigianale e agricolo-produttiva sono ammessi solo se non superano il 30% della volumetria originaria e, comunque, il limite massimo di 450 mc;
- le nuove costruzioni sono sanabili solo se costituiscono pertinenze di fabbricati residenziali prive di funzionalità autonoma, entro il limite massimo di 300 mc.
Sono inoltre sanabili i mutamenti di destinazione d’uso.
Interventi in aree vincolate
Nelle aree sottoposte ai vincoli richiamati dall’articolo 32 della legge n. 47 del 1985, la sanatoria è ammessa solo per interventi molto circoscritti e solo se la disciplina di tutela del vincolo non li preclude. Sono sanabili:
- i mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere, quando la nuova destinazione sia residenziale e non comporti ampliamento dell’immobile;
- le opere o modalità esecutive non valutabili in termini di volume.
La legge regionale, quindi, conferma una forte limitazione della sanatoria nelle aree vincolate.
Domanda, documentazione e integrazioni
La domanda di sanatoria deve essere presentata al Comune competente, con attestazione del pagamento dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, entro il 10 dicembre 2004. Alla domanda vanno allegati:
- la documentazione prevista dalla legge statale;
- la dichiarazione conforme al modello allegato alla legge statale.
Per gli abusi riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 dell’allegato 1, il Comune può richiedere una documentazione grafica e descrittiva delle opere di mitigazione e/o riqualificazione ambientale, stabilendo termini e modalità.
La mancata presentazione dei documenti richiesti dalla disciplina statale entro il 30 giugno 2007 comporta il diniego del titolo in sanatoria.
Obblighi dei Comuni e monitoraggio
I Comuni devono trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della sanatoria edilizia, indicando in particolare:
- il numero dei procedimenti ancora in corso;
- il numero dei procedimenti conclusi.
Obblazione e oneri concessori
L’oblazione dovuta per il condono è aumentata nella misura del 5%; nelle ipotesi relative agli interventi in aree vincolate di cui all’articolo 3, comma 3, l’incremento è del 10%. La maggiorazione è versata alla Regione, che la destina a:
- politiche di repressione degli abusi edilizi;
- interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da abusivismo edilizio;
- rilievi aerofotogrammetrici previsti dalla legge n. 47 del 1985.
Per i mutamenti di destinazione d’uso si applicano criteri specifici di calcolo dell’oblazione:
- senza opere, fino a 100 mq si applica solo la tipologia 6 della tabella C; oltre 100 mq, la tipologia 6 vale fino a 100 mq e, per l’eccedenza, si applica la tipologia 3;
- con opere, si applica la tipologia 3 della tabella C;
- in entrambi i casi l’importo è poi incrementato secondo la disciplina regionale.
Gli oneri concessori sono quelli stabiliti dalle tabelle comunali; se inferiori all’anticipazione prevista dalla tabella D della legge statale, il Comune può incrementarli fino a tale importo. Gli oneri sono dovuti indipendentemente dall’epoca di realizzazione degli abusi e da eventuali esenzioni soggettive.
Regime dei termini e perfezionamento del titolo
La disciplina regionale mantiene alcuni termini perentori già fissati dalla normativa statale o da essa modificati. In particolare:
- la presentazione della domanda entro il 10 dicembre 2004 è condizione di procedibilità, a pena di decadenza;
- il mancato deposito della documentazione prevista entro il 30 giugno 2007 determina il diniego;
- la presentazione tempestiva della domanda, il pagamento integrale dell’oblazione e il decorso di 36 mesi producono gli effetti previsti dalla disciplina statale, con prescrizione del diritto al conguaglio o al rimborso;
- il pagamento degli oneri di concessione e la presentazione della documentazione, della denuncia catastale e delle denunce fiscali e tributarie entro il 30 giugno 2005, nonché il successivo decorso di 24 mesi senza provvedimento negativo del Comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
Se l’oblazione non è interamente corrisposta o è stata dolosamente determinata in modo inesatto, si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale richiamata.
Effetti finanziari e destinazione delle risorse
L’incremento dell’oblazione è contabilizzato nel bilancio regionale 2004 e pluriennale 2004-2006, e le relative risorse sono destinate agli interventi regionali in materia di assetto territoriale e repressione degli abusi edilizi. La legge prevede quindi un collegamento diretto tra il gettito aggiuntivo e le finalità di controllo, prevenzione e riqualificazione del territorio.
Entrata in vigore e obsolescenza pratica
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, quindi nel novembre 2004. Poiché disciplina un condono edilizio con termini di presentazione e di perfezionamento ormai ampiamente scaduti, ha oggi rilievo essenzialmente storico e non appare più normalmente utilizzabile nella pratica applicativa.
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