L.R. Veneto 28/2004
Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge veneta introduce l’obbligo di formazione e aggiornamento per chi utilizza determinati apparecchi di sollevamento, trasporto e immagazzinaggio e automezzi con bracci aerei. Prevede attestato regionale valido 5 anni, sanzione per l’uso senza attestato, vigilanza SPISAL ed esclusioni per alcuni servizi e impianti pubblici e mezzi specifici. L’attuazione concreta è demandata a provvedimenti della Giunta entro 6 mesi.
Formazione obbligatoria per l’uso di apparecchi di sollevamento e automezzi con bracci aerei
Formazione obbligatoria per l’uso di apparecchi di sollevamento e bracci aerei
La legge regionale del Veneto disciplina la sicurezza nell’utilizzo di determinati mezzi di sollevamento, trasporto e immagazzinaggio, nonché degli automezzi dotati di bracci aerei. L’obiettivo è ridurre gli infortuni sul lavoro, in particolare quelli legati a cadute, schiacciamenti e folgorazioni per contatto o avvicinamento a linee elettriche aeree in tensione.
Finalità e ambito territoriale
La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione del Veneto. Mira a rafforzare la prevenzione tramite formazione specifica e aggiornamento degli operatori che impiegano le attrezzature individuate dalla Giunta regionale.
Soggetti interessati e campo di applicazione
Le disposizioni riguardano:
- lavoratori subordinati, secondo le definizioni richiamate dalla normativa statale sulla prevenzione degli infortuni;
- lavoratori parasubordinati;
- collaboratori a qualsiasi titolo;
- lavoratori autonomi, quando operano su spazi privati o pubblici nel territorio regionale.
La legge si estende anche agli operatori che utilizzano i mezzi individuati dalla Giunta in attività connesse a miniere, cave e torbiere.
La Giunta regionale deve individuare, con proprio atto e sentita la Commissione consiliare competente, quali apparecchi rientrano nel campo di applicazione della legge. Il provvedimento doveva essere adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Attività escluse
Sono esclusi:
- i servizi e gli impianti gestiti direttamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della difesa;
- l’esercizio dei trasporti terrestri pubblici;
- l’esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna;
- ascensori e montacarichi;
- piattaforme elevatrici e montascale per disabili;
- scale mobili;
- sistemi di parcheggio automatico per autovetture.
Formazione, aggiornamento e organizzazione dei corsi
Gli operatori che utilizzano i mezzi individuati dalla Giunta devono frequentare specifici corsi di formazione e aggiornamento:
- durata minima: 8 ore;
- contenuti: sicurezza degli apparecchi di sollevamento e trasporto, rischi connessi al sollevamento di persone e rischi elettrici derivanti dalla vicinanza a linee elettriche aeree in tensione;
- è prevista una verifica finale di apprendimento.
Per i lavoratori dipendenti, la formazione e la verifica finale sono considerate attività di formazione a tutti gli effetti e il tempo impiegato rientra nell’orario di lavoro.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve stabilire con proprio atto:
- procedure e modalità di svolgimento dei corsi;
- requisiti, periodicità e tempi;
- soggetti autorizzati a svolgere formazione, aggiornamento e verifica finale;
- ruoli di SPISAL, ARPAV e struttura regionale competente in materia di prevenzione.
Titoli pregressi e credito formativo
La Giunta regionale, nel medesimo provvedimento attuativo, deve quantificare il credito formativo riconoscibile per la formazione già svolta dagli operatori del settore.
Attestato abilitante e durata
A chi supera la formazione e la verifica finale viene rilasciato un attestato che consente l’utilizzo, nel territorio regionale, dei mezzi e apparecchi individuati dalla legge.
L’attestato:
- ha validità di 5 anni dalla data di rilascio;
- si rinnova tramite uno specifico corso di formazione secondo le modalità stabilite dalla Giunta;
- in caso di revoca disposta dagli organi di vigilanza, può essere rilasciato nuovamente secondo le modalità regionali.
Oneri economici
I costi di frequenza ai corsi e della verifica finale sono a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.
Vigilanza e controlli
La vigilanza sull’applicazione della legge è affidata agli SPISAL delle ULSS, tramite il proprio personale di vigilanza e ispezione. Se durante i controlli emergono violazioni da parte dei lavoratori, gli SPISAL possono disporre la revoca dell’attestato, valutato il rischio per la sicurezza del lavoro e secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.
Sanzioni
Chi utilizza nel territorio del Veneto, in ambito lavorativo o civile, gli apparecchi e automezzi previsti senza il prescritto attestato è punito con sanzione amministrativa da 200 a 600 euro. Se l’utilizzatore è un lavoratore dipendente, la sanzione si applica anche al datore di lavoro.
Valutazione di attualità
La legge introduce una disciplina puntuale ma fortemente dipendente da atti attuativi della Giunta regionale e da un quadro normativo statale ormai superato nei riferimenti (DPR 547/1955 e D.Lgs. 626/1994). Rimane formalmente una legge regionale di sicurezza, ma la sua utilità pratica attuale è limitata e il testo appare in larga parte riferito a un contesto normativo e operativo risalente.
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