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Legge

L.R. Veneto 20/2004

Disposizioni sull'applicazione della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".

Normativa regionaleL.R. Veneto 20/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 20/2004 introduce deroghe e regole transitorie all’applicazione della l.r. n. 11/2004 sul governo del territorio. Consente, entro termini specifici, alcune varianti urbanistiche e l’uso di vecchie procedure fino al primo PAT; disciplina inoltre la fase di passaggio degli organi consultivi regionali, con efficacia dal 22 ottobre 2004 e termini transitori fino al 28 febbraio 2005 e al 31 dicembre 2005.

Disposizioni transitorie e di coordinamento per l’applicazione della legge urbanistica veneta n. 11/2004

Disposizioni transitorie e di coordinamento per l’attuazione della legge urbanistica veneta

La legge regionale del Veneto n. 20 del 21 ottobre 2004 interviene sulla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, per rendere graduale il passaggio al nuovo assetto del governo del territorio. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Veneto e introduce deroghe temporanee, regole transitorie e coordinamenti con la normativa previgente.

Ambito delle deroghe alle varianti urbanistiche

Fino all’approvazione del primo PAT, sono ammesse alcune varianti allo strumento urbanistico generale nonostante il divieto generale previsto dalla nuova legge urbanistica regionale. In particolare, possono essere adottate e approvate, secondo la normativa richiamata:

  • le varianti di cui all’articolo 50, commi 3, 4 e 9, della l.r. n. 61/1985;
  • le varianti conseguenti all’approvazione di programmi integrati;
  • le varianti conseguenti all’approvazione di accordi di programma.

Per queste varianti il termine decisivo è l’adozione entro il 28 febbraio 2005. Entro la stessa data continua ad applicarsi anche la disciplina transitoria già prevista dalla l.r. n. 35/2002, commi 2-6 dell’articolo 1.

Sempre fino al primo PAT, sono consentite le varianti allo strumento urbanistico generale adottate entro il 31 dicembre 2005 e finalizzate soltanto al puntuale adeguamento ai piani di area.

Persistenza di discipline previgenti fino al primo PAT

La legge conferma che, fino all’approvazione del primo PAT, continua ad applicarsi l’articolo 11 della l.r. n. 61/1985. Inoltre, le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 20/2004 precisano che, nella disciplina transitoria dell’articolo 48, restano rilevanti anche le modifiche già contenute nella l.r. n. 35/2002 in tema di edificazione in zona agricola.

Piani di area, PTRC e pianificazione agricola

I piani di area vigenti sono considerati parte integrante del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e possono essere modificati con le procedure dell’articolo 25 della l.r. n. 11/2004. Con le stesse procedure possono essere approvati i piani di area adottati prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 35/2002.

Possono inoltre essere adottati e approvati solo alcuni piani di area espressamente elencati dalla norma, tra cui Garda-Baldo, Corridoio metropolitano Padova-Venezia, Grandi Valli Veronesi, Medio Corso del Piave, Valle del Biois e di Gares, Prealpi Vittoriesi e Alta Marca.

Per l’edificazione in zona agricola, fino all’approvazione del primo PAT e del primo PI e comunque per non più di un anno dall’applicazione degli articoli da 1 a 49 della l.r. n. 11/2004, continua ad applicarsi la l.r. n. 24/1985. Decorso tale termine, salvi i procedimenti autorizzatori già in corso, si applicano gli articoli 43, 44 e 45 della nuova legge urbanistica.

Approvazione dei PAT e rapporti con i PTCP

Fino all’approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), e comunque non oltre 180 giorni dalla loro trasmissione in Regione per l’approvazione, i PAT sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia.

In sede di prima applicazione, per acquisire il parere della commissione consiliare competente, il termine di 180 giorni è sospeso una sola volta e per non più di 60 giorni dalla trasmissione in Consiglio regionale del PTCP; decorso questo termine, si prescinde dal parere della commissione.

Efficacia dei piani regolatori vigenti e regime successivo

I piani regolatori generali vigenti restano efficaci fino all’approvazione del primo PAT. Dopo tale approvazione, acquistano valore ed efficacia di PI, ma solo per le parti compatibili con il PAT.

Una volta applicati gli articoli da 1 a 49 della l.r. n. 11/2004, viene meno l’obbligo di redigere il piano pluriennale di attuazione previsto dalla legge n. 10/1977.

Organi consultivi regionali: regime transitorio

La legge stabilisce che l’articolo 27 della l.r. n. 11/2004 si applica dal 28 febbraio 2005. Fino a quella data, la Commissione tecnica regionale, sezione urbanistica, e il comitato tecnico regionale continuano a svolgere le rispettive funzioni consultive secondo la legislazione regionale previgente.

Abrogazioni coordinate con la nuova disciplina urbanistica

La modifica dell’articolo 49 della l.r. n. 11/2004 coordina l’elenco delle abrogazioni con le discipline che restano temporaneamente applicabili per effetto dell’articolo 48. Restano comunque destinate all’abrogazione le principali leggi regionali previgenti in materia urbanistica e territoriale richiamate dal testo, tra cui la l.r. n. 61/1985, la l.r. n. 24/1985, la l.r. n. 23/1999, la l.r. n. 10/2002 e la l.r. n. 35/2002, oltre ad altre disposizioni specifiche elencate dalla norma.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, quindi il 22 ottobre 2004.

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