Cassazione Penale, Sentenza n. 10296/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per furto aggravato; dedotte due censure principali: (1) omessa valutazione da parte della Corte territoriale sulla sussistenza delle circostanze aggravanti (mezzo fraudolento e destrezza) e sulla loro coesistenza; (2) mancata valutazione della particolare tenuità del danno (richiesta della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.). Si eccepisce inoltre la rilevanza della querela depositata (12/01/2015).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato (declarato inammissibile o infondato secondo i profili esaminati). La Corte di cassazione ha ritenuto: la querela presente in atti rende procedibile il reato ai sensi delle modifiche normative; il primo motivo è infondato poiché la Corte territoriale ha correttamente motivato la coesistenza delle aggravanti: l'imputato ha simulato interesse al gioco per allontanare l'impiegato (componente di mezzo fraudolento) e successivamente ha compiuto un'azione repentina per sottrarre i biglietti (componente di destrezza). L'esposizione alla pubblica fede è stata valutata correttamente in base alla mancanza di vigilanza continua e all'inefficacia del solo impianto di videosorveglianza senza presidio umano. Il secondo motivo è inammissibile perché introduce fatto nuovo non dedotto in appello e la causa di non punibilità ex art. 131-bis risultava preclusa per la pena edittale; infine è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)
modifica il terzo comma dell'art. 624 cod. pen.
Rilevata l'immediata applicabilità della modifica che rende il delitto di furto procedibile a querela salvo eccezioni; la presenza di querela nel fascicolo rende applicabile la nuova disciplina
art. 624 cod. pen.
Norma delittuosa che regola il furto e le aggravanti: la modifica normativa incide sulla procedibilità del reato (ora procedibile a querela in presenza di querela valida)
art. 625 cod. pen., n. 7 e 7-bis
Richiamate come possibili cause di proceduralizzazione e di rilevanza nell'esclusione della procedibilità a querela; le circostanze elencate possono escludere la procedibilità a querela se ricorrono
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale collegata alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; citata per evidenziare la regolarità del procedimento
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la questione fosse preclusa in ragione della pena edittale e che la deduzione fosse nuova in cassazione, quindi inammissibile
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata in favore dello Stato
Massime di principio
- La destrezza e l'uso del mezzo fraudolento possono coesistere: va verificata la doppia presenza di una fase preparatoria scaltro/astuta (mezzo fraudolento) e di un'azione repentina/abile nell'impossessamento (destrezza).
- Il mero approfittare di una distrazione non intenzionalmente procurata non integra di per sé la destrezza: occorre un concreto elemento di abilità o di particolare capacità operativa che eluda la normale vigilanza.
- La valutazione dell'esposizione alla pubblica fede richiede l'accertamento di una vigilanza continua, costante e realmente efficace; la sola presenza di sistemi di videosorveglianza non è sufficiente senza presidio umano in grado di intervenire tempestivamente.
- Le questioni di fatto e le richieste difensive rilevanti per la diminuzione della pena (es. art. 131-bis) devono essere proposte tempestivamente nei gradi di merito; introdurle per la prima volta in cassazione determina spesso l'inammissibilità.
- Le modifiche normative sulla procedibilità del reato si applicano immediatamente se in atti è presente l'atto di querela richiesto dalla nuova disciplina; la presenza di una querela valida può rendere procedibile un delitto soggetto a querela.
- In cassazione la Corte verifica soprattutto la corretta applicazione del diritto e la motivazione del giudice di merito: omissioni argomentative rilevanti possono portare all'annullamento, ma la mera divergenza valutativa sui fatti difficilmente è sufficiente se la motivazione è congrua.
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