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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22298/2025 del 02/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale relativo a un parco eolico situato nel Comune di Maschito, emesso a seguito della rettifica di una proposta DOCFA presentata dalla società. L’Ufficio aveva contestato la rendita dichiarata, includendo nella base imponibile anche la torre di sostegno dell’aerogeneratore e altre componenti e costi di stima. In primo grado il ricorso della società era stato accolto per difetto di motivazione; in appello la decisione era stata riformata, ma in sede di precedente rinvio di legittimità la Cassazione aveva chiesto di verificare se la torre fosse un macchinario/impianto funzionale al processo produttivo, quindi da escludere, e di rideterminare la rendita. Nel giudizio di rinvio la CTR ha ritenuto provato che la torre fosse parte inscindibile dell’impianto eolico e, quindi, da espungere dal calcolo della rendita, fissando poi la rendita residua sommando i valori del suolo, della fondazione, della piazzola e della cabina prefabbricata. L’Agenzia ha proposto ricorso per quattro motivi: 1) motivazione apparente e violazione delle norme processuali, sostenendo che la CTR si fosse limitata ad aderire ai pareri di parte senza autonoma valutazione e avesse anche omesso di spiegare i criteri di calcolo della rendita; 2) violazione della disciplina catastale, contestando sia l’affermazione della funzionalità produttiva della torre sia l’interpretazione dell’art. 1, comma 21, l. 208/2015, ritenuta applicabile dalla CTR per escludere la torre dalla stima; 3) omessa pronuncia sull’intero contenuto della pretesa fiscale, perché la CTR avrebbe deciso solo sulla torre e non anche sugli altri elementi di valorizzazione (spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell’imprenditore, valore del lotto e delle fondazioni); 4) violazione delle norme catastali sul metodo di stima, deducendo che, esclusa la torre, la CTR avrebbe dovuto determinare la rendita con il criterio del costo di ricostruzione e motivare adeguatamente sulla quantificazione delle singole componenti residue. La società ha resistito con controricorso e ha anche chiesto la rimessione alle Sezioni unite per asserito contrasto giurisprudenziale.

La decisione

La Corte ha dichiarato infondata o inammissibile gran parte delle doglianze, ma ha ritenuto fondato il quarto motivo nei limiti indicati. Ha escluso la rimessione alle Sezioni unite, ritenendo insussistente il contrasto nomofilattico prospettato. Ha affermato che non sussisteva motivazione apparente, perché la sentenza impugnata aveva indicato le ragioni della decisione e aveva ritenuto, con apprezzamento di merito non sindacabile nei limiti prospettati, che la torre fosse parte essenziale e inscindibile dell’aerogeneratore. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia e ha respinto le censure relative all’art. 384 c.p.c. e alla pretesa utilizzazione illegittima dei pareri di parte. Tuttavia ha accolto la censura in punto di corretta determinazione della rendita, chiarendo che, esclusa la torre e gli aerogeneratori perché strumentali al processo produttivo, restava comunque necessario rideterminare la rendita sulle componenti residue dell’impianto eolico secondo i criteri catastali applicabili, includendo la corretta considerazione di spese tecniche, profitto dell’imprenditore e oneri finanziari. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha enunciato un principio di diritto sulla permanenza dell’operatività della disciplina estimativa previgente e sul criterio di calcolo per gli impianti eolici. Dalla parte finale del testo emerge che la cassazione è disposta con rinvio per il nuovo accertamento della rendita.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per censurare la pretesa motivazione apparente della sentenza di merito; la Corte ribadisce che la motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il percorso decisorio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per contestare la struttura motivazionale della decisione tributaria.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte precisa che il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto nei limiti fissati dalla cassazione, ma può valutare i fatti nei limiti del rinvio e delle preclusioni già maturate.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per i motivi di nullità processuale, in particolare motivazione apparente e omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per dedurre violazioni di legge sostanziale in materia catastale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per spiegare che le doglianze sulla valutazione delle prove non sono deducibili come violazione di legge ma, al più, come vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata implica necessariamente il rigetto del motivo non espressamente esaminato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la censura sulla valutazione delle prove attiene al merito e non integra di per sé una violazione processuale denunciabile come nullità.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per ribadire che il libero convincimento del giudice attiene al merito e non è sindacabile come violazione di legge nei termini prospettati.

  • art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939

    Norma base sulla determinazione della rendita catastale mediante stima diretta per gli immobili speciali.

  • artt. 27 e 28 d.P.R. n. 1142 del 1949

    La Corte distingue il procedimento diretto e quello indiretto di stima, affermando che, per gli immobili speciali, il costo di ricostruzione e il deprezzamento restano criteri applicabili.

  • art. 2 d.l. n. 16 del 1993

    Richiamato tra le norme catastali invocate dall’Agenzia nel quarto motivo.

  • art. 1 d.m. n. 701 del 1994

    Richiamato tra le norme catastali invocate dall’Agenzia nel quarto motivo.

  • art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014

    "l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, ... si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012"

    Attribuisce valore normativo alla circolare n. 6/T del 2012 per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare.

  • art. 1, commi 21 e 22, l. n. 208 del 2015

    "Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    Ridefinisce l’oggetto della stima catastale, escludendo dalla base di computo i beni funzionali al processo produttivo, senza abrogare tacitamente la disciplina tecnica richiamata dalla legge precedente.

  • art. 1, comma 2, l. n. 212 del 2000

    Richiamato nel raccordo sistematico della disciplina catastale e del valore attribuito alla circolare.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Usato come parametro del minimo costituzionale della motivazione.

  • legge n. 23 del 2014, art. 2

    Richiamata come base del processo di revisione della disciplina estimativa catastale.

Massime di principio

  • La motivazione è solo "apparente" quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte non condivida la valutazione probatoria compiuta.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove: il libero convincimento opera sul piano dell’apprezzamento fattuale, insindacabile in cassazione nei limiti propri del vizio di legittimità.
  • Non ricorre omessa pronuncia se la decisione adottata comporta necessariamente il rigetto del motivo non espressamente esaminato; il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento difensivo delle parti.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il potere di valutare i fatti e le questioni non coperte dal vincolo, nei limiti delle preclusioni già maturate.
  • In materia catastale degli immobili speciali e particolari, la determinazione della rendita continua a richiedere l’individuazione delle componenti immobiliari rilevanti e la corretta applicazione del procedimento di stima diretto o indiretto, con considerazione del costo di ricostruzione e del deprezzamento ove previsto.
  • Per gli impianti eolici, i beni funzionali allo specifico processo produttivo devono essere esclusi dal computo della rendita; tuttavia, esclusi tali beni, il giudice deve comunque rideterminare la rendita sulle componenti residue applicando correttamente i criteri estimativi e le voci di costo rilevanti.
  • L’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015 non ha abrogato tacitamente la disciplina tecnica richiamata dall’art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014: la prima norma ridefinisce l’oggetto della stima, la seconda conserva valore normativo per i criteri estimativi tecnici.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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