Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1159/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso avverso il silenzio sull’istanza volta al rilascio di una dichiarazione o documentazione utile per ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza del TAR Lombardia n. 4265/2025, che aveva respinto il ricorso proposto contro il silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza diretta al rilascio di una “dichiarazione/documentazione utile per ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione”. La controversia non riguardava il mancato rilascio del permesso di soggiorno, bensì l’inerzia sulla richiesta della dichiarazione o documentazione preparatoria ritenuta utile per conseguirlo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha rilevato che l’oggetto dell’azione era il silenzio sulla richiesta di una dichiarazione o documentazione, non il mancato rilascio del permesso di soggiorno. Secondo il Collegio, il rilascio di tale documentazione non costituisce oggetto di uno specifico obbligo pubblicistico o provvedimentale di provvedere, sicché non ricorrono i presupposti per proporre un’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione né, conseguentemente, per sospendere la sentenza di primo grado. È stata comunque ritenuta ferma la possibilità di riproporre l’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione o per altro titolo, ove ne ricorrano i presupposti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda cautelare in appello; l’istanza è stata respinta per l’insussistenza dei presupposti sostanziali della tutela richiesta.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione presuppone l’esistenza di uno specifico obbligo pubblicistico o provvedimentale di provvedere sulla richiesta dell’interessato.
  • Non è esperibile l’azione avverso il silenzio quando l’inerzia riguarda il rilascio di una dichiarazione o documentazione meramente strumentale, se tale rilascio non è imposto da uno specifico obbligo dell’amministrazione.
  • La richiesta cautelare di sospensione della sentenza di primo grado non può essere accolta quando la domanda avverso il silenzio è priva, in limine, del presupposto costituito dall’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
  • Il rigetto dell’azione contro il silenzio relativa a documentazione preparatoria non preclude la riproposizione di un’istanza diretta al rilascio del titolo amministrativo finale, qualora sussistano i relativi presupposti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.